Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1414 del 21/01/2011

Cassazione civile sez. III, 21/01/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 21/01/2011), n.1414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

SCIENTIFICA, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli Uffici dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, da cui e’ difeso per legge;

– ricorrente –

contro

Q.P., L.G., (OMISSIS),

considerati domiciliati “ex lege” in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato CAPASSO SERGIO E

BAGLIONI FABIO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4624/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Prima Civile, emessa il 27/09/2005, depositata il 31/10/2005;

R.G.N. 2592/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2010 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso e

compensazione delle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 25 gennaio 2002 il Tribunale di Roma accoglieva la domanda proposta da L.G. e Q.P., che avevano agito nella qualita’ di esercenti la potesta’ sulla figlia minore L.C., e condannava il Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca al pagamento di Euro 9.490,13 a titolo di risarcimento dei danni riportati dalla minore a seguito dell’incidente verificatosi durante l’ora di educazione fisica all’interno dell’istituto scolastico frequentato.

Con sentenza in data 27 settembre – 31 ottobre 2005 la Corte d’Appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello del Ministero soccombente.

La Corte territoriale osservava per quanto interessa: l’appello era stato proposto nei confronti di soggetti che avevano perso la rappresentanza della parte divenuta nel frattempo maggiorenne.

Avverso la suddetta sentenza il Ministero ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

L.G. e Q.P. hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 299, 330 e 33 9 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Premette essere pacifico che L.C. ha raggiunto la maggiore eta’ successivamente alla conclusione del giudizio di primo grado e prima della notifica dell’atto di appello. Assume che nella specie la procura rilasciata a margine dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado era ultrattiva in quanto non limitata ad una sola fase del giudizio, ma estesa ad ogni fase e grado.

2 – Osserva il Collegio che la censura riguarda una vexata quaestio che ha originato difformi interpretazioni e contrasto giurisprudenziale proprio sul problema degli effetti della notifica dell’impugnazione ai genitori della persona divenuta maggiorenne nelle more.

Infatti, mentre si e’ andato consolidando nel tempo l’orientamento secondo cui e’ inammissibile l’appello proposto dalla parte nei cui confronti si sia verificata, durante il procedimento di primo grado, la perdita della capacita’ di stare in giudizio, quale legale rappresentante del figlio, per l’intervenuto conseguimento della maggiore eta’ da parte di quest’ultimo, sul rilievo che il principio dell’ultrattivita’ della procura non e’ applicabile quando l’impugnazione e’ proposta dalla parte cui l’evento si riferisce e che non puo’ ragionevolmente ignorarlo, piu’ controverso e’ stato il problema relativo alla notifica dell’impugnazione della controparte ai rappresentanti del minore nel frattempo divenuto maggiorenne.

In proposito si e’ solitamente fatta distinzione tra l’ipotesi della desumibilita’ e quella della non desumibilita’ dagli atti della raggiunta maggiore eta’ per trame conseguenze di carattere opposto.

3 – Per dirimere il contrasto esistente, della questione sono state investite le Sezioni Unite di questa Suprema Corte che, con la sentenza n. 15783 del 28.7.2005, hanno regolato un caso analogo stabilendo il principio che deve trovare applicazione la normativa codicistica sulla rappresentanza e sul mandato, avente carattere generale rispetto a quella processualistica, e quindi il principio dettato dall’art. 1722 c.c., n. 4 secondo il quale la morte del mandante (e gli eventi assimilati, come la perdita della capacita’ processuale del genitore) estingue il mandato. La disciplina dettata dall’art. 300 c.p.c., commi 1 e 2, che attribuisce al procuratore la possibilita’ di continuare a rappresentare in giudizio la parte che gli abbia conferito il mandato, anche se sia nel frattempo deceduta o divenuta incapace, in quanto costituisce deroga a quel principio, va pertanto contenuta entro il rigoroso ambito ivi previsto, ossia nei limiti di quella fase del processo in cui si e’ verificato l’evento non dichiarato ne’ notificato concernente il mandante, e non puo’ espandersi nella successiva fase di quiescenza e di riattivazione del rapporto processuale.

Ancora le Sezioni Unite hanno precisato che non sussiste un problema di conoscibilita’ e di buona fede e, quindi, di tutela della parte incolpevole, atteso che lo stato di incapacita’ per minore eta’ e’ naturaliter temporaneo; la maggiore eta’ non costituisce un evento concretamente imprevedibile e sottratto a forme di pubblicita’, ma un evento inevitabile nell’an e agevolmente riscontrabile nel quando, talora direttamente desumibile dalla durata stessa del processo, cosi’ che il processo nel quale e’ parte un minore deve ritenersi di per se’ suscettibile di subire modifiche in ordine alla rappresentanza in giudizio.

Questo orientamento e’ stato successivamente ribadito da numerose decisioni della Corte (confronta, ad esempio, Cass. nn. 3455 del 2007 e 11755 del 2006) e recepito da questa stessa sezione (si veda la recente Cass. Sez. 3^, n. 4345 del 2010).

4 – Pertanto il ricorso va respinto. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione, considerato che la pronuncia delle Sezioni Unite, risolutiva del contrasto prima esistente, e’ successiva alla proposizione dell’appello.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Spese del giudizio di cassazione compensate.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011

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