Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14139 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. I, 27/06/2011, (ud. 12/05/2011, dep. 27/06/2011), n.14139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.B.R.;

– ricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Marsala emesso nel procedimento

n. 621/07 in data 31.12.2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12.5.2011 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con decreto del 31.12.2008 il Tribunale di Marsala, decidendo sull’istanza di liquidazione dei compensi formulata dall’avv. Giuseppe Bono, quale procuratore di D.B.R., nel giudizio avente ad oggetto “modifica delle condizioni di divorzio” definito con esito negativo per la ricorrente, ravvisava colpa grave di quest’ultima nell’aver proposto la detta domanda, revocava per l’effetto l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato precedentemente concessa, dichiarava infine. “Nulla a provvedere sull’istanza di liquidazione dei compensi”, in ragione dell’efficacia retroattiva del provvedimento di revoca.

Avverso la decisione D.B. proponeva ricorso per cassazione, sostenendo una radicale modificazione delle proprie condizioni economiche rispetto a quelle precedentemente considerate in sede di separazione, e pertanto l’erroneità del giudizio emesso dal giudice del merito circa l’affermata colpa grave in cui sarebbe incorsa nel proporre la domanda di modifica delle condizioni di divorzio.

Rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile sotto diversi profili (sottoscrizione della parte personalmente, mancata notificazione all’intimato, omessa formulazione dei quesiti di diritto), di cui il primo (sottoscrizione della parte personalmente) risulta apprezzabile in via pregiudiziale.

Nulla va infine disposto in ordine alle spese processuali poichè l’intimato non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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