Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14139 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35809-2018 proposto da:

A.G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO UGO

BARTOLOMEI 5, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FLAMMIA, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MYRMEX SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2548/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PONTERIO

CARLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 2548 notificata il 17.10.18 la Corte d’Appello di Roma, in accoglimento dell’appello di Myrmex s.p.a. e in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato inammissibile per tardività l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da A.G.L.;

2. la Corte territoriale ha dato atto di come il decreto ingiuntivo, emesso su istanza della società, fosse stato notificato all’ A. il 31.8.12 mentre l’atto di opposizione era stato trasmesso all’ufficiale giudiziario per la notifica il 19.10.12 e depositato il 23.10.12, quindi ben oltre il termine perentorio di 40 giorni; ha escluso che potesse trovare applicazione la sospensione dei termini durante il periodo feriale in quanto lo stesso opponente aveva dedotto che la causa proposta era riconducibile a quelle di cui all’art. 409 c.p.c. e dovesse pertanto essere trattata col rito del lavoro;

3. avverso tale sentenza A.G.L. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; la Myrmex s.p.a. è rimasta intimata;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. con l’unico motivo di ricorso A.G.L. ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 2 e 5, violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, e dell’art. 426 c.p.c. nonchè violazione della norma sulla competenza;

6. ha sostenuto come la sentenza d’appello avesse errato nell’individuazione del rito applicabile in quanto aveva ritenuto che il giudizio di opposizione dovesse svolgersi secondo il rito del lavoro sebbene il decreto ingiuntivo, in base alle prospettazioni della società, fosse stato emesso dal Tribunale civile di Roma, non in funzione di giudice del lavoro; ha invocato il principio di ultrattività del rito e richiamato precedenti di legittimità;

7. sotto altro profilo, ha censurato la sentenza d’appello per violazione del principio, desumibile dall’art. 645 c.p.c. ed enunciato in sede di legittimità, in base al quale la causa di opposizione a decreto ingiuntivo appartiene alla competenza funzionale e inderogabile dell’ufficio giudiziario che ha emesso il decreto; ha aggiunto come, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, l’adozione di un rito diverso da quello prescritto dalla legge per una determinata controversia, determina l’applicazione delle preclusioni e decadenze dettate per il rito effettivamente adottato fino al provvedimento di mutamento del rito; e che l’ordinanza di mutamento del rito, pronunciata ai sensi dell’art. 426 c.p.c., non ha effetti retroattivi;

8. il ricorso è fondato e merita accoglimento;

9. costituisce circostanza pacifica nella controversia in esame che il decreto ingiuntivo sia stato emesso, su ricorso della società, dal Tribunale civile di Roma e che l’Augieri propose opposizione con atto di citazione iscritto a ruolo dinanzi al Tribunale civile, eccependo l’incompetenza funzionale di quest’ultimo in favore della Sezione lavoro del medesimo Tribunale; a ciò seguiva la trasmissione del fascicolo alla Sezione lavoro e di seguito il provvedimento di mutamento del rito, ai sensi dell’art. 426 c.p.c.;

10. il fatto che il ricorso per decreto ingiuntivo fosse stato esaminato ed accolto dal Tribunale civile, e non dal Tribunale in funzione di giudice del lavoro, comportava che il giudice avesse qualificato il ricorso come ordinario, e ciò ha legittimato l’opponente ad attenersi alle regole del giudizio ordinario;

11. in tal senso dispone il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 5, in vigore all’epoca del ricorso per decreto ingiuntivo, secondo cui “Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento”;

12. anche prima della citata disposizione normativa costituiva indirizzo costante di questa Corte quello per cui “il rito adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della natura della controversia, indipendentemente dall’esattezza della relativa valutazione, e perciò detto rito costituisce per le parti criterio di riferimento anche ai fini del computo dei termini per la proposizione dell’impugnazione”, anche quanto al regime previsto dalla L. n. 742 del 1969, art. 3 (cfr. Cass. S.U. n. 10978 del 2001; Cass. n. 6523 del 2002; n. 24649 del 2007; n. 3192 del 2009; n. 22738 del 2010; Cass. n. 12290 del 2011; Sez. 6 n. 15272 del 2014; Sez. 6 n. 4217 del 2014);

13. la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente sottolineato la “evidente razionalità di tale interpretazione, sia perchè sottrae il regime dei termini per impugnare, per i quali è necessario il massimo grado di certezza, alle dispute circa la natura della controversia oggetto del giudizio di merito, sia perchè privilegia l’affidamento del cittadino nelle forme del processo” (Cass. n. 3192 del 2009; n. 24649 del 2007; n. 6523 del 2002; S.U. n. 10978 del 2001);

14. la sentenza di questa Corte n. 22738 del 2010 ha affrontato una fattispecie sovrapponibile a quella in esame e ribadito come “alla controversia che, pur riguardando un rapporto compreso tra quelli indicati dall’art. 409 c.p.c. o dall’art. 442 c.p.c., erroneamente non sia stata trattata con il rito del lavoro, sono comunque applicabili le regole ordinarie in ordine ai termini per la proposizione dell’impugnazione, atteso che il rito adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della natura della stessa, indipendentemente dall’esattezza della relativa valutazione e costituisce per le parti criterio di riferimento. (Nella specie, in applicazione dell’anzidetto principio, la S.C. ha affermato che, correttamente, la Corte territoriale aveva ritenuto la ritualità dell’opposizione, proposta con atto di citazione depositato oltre il quarantesimo giorno, in quanto il decreto ingiuntivo era stato emesso, seppur erroneamente, trattandosi di crediti di lavoro maturati a titolo di compenso per l’attività di amministratore unico di società, dal Presidente del Tribunale e non dal giudice del lavoro)”;

15. poichè nel caso in esame il rito di riferimento era quello ordinario, doveva farsi applicazione della sospensione dei termini feriali, con la conseguenza che l’opposizione proposta è stata erroneamente considerata non tempestiva (notifica del decreto ingiuntivo il 31.8.12 e notifica dell’atto di citazione in opposizione il 19.10.12);

16. nel procedimento in esame trova applicazione, quanto alla sospensione feriale dei termini, la L. n. 742 del 1969, art. 1 nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 132 del 2014, conv. in L. n. 162 del 2014 che all’art. 16 ha disposto: “Alla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 le parole “dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno” sono sostituite dalle seguenti: “dal 6 al 31 agosto di ciascun anno”; ai sensi del citato art. 16, comma 3 “Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a decorrere dall’anno 2015”;

17. per le ragioni esposte il ricorso deve essere accolto; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, per un nuovo esame della fattispecie alla luce delle disposizioni e dei principi di diritto sopra richiamati, oltre che per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 8 luglio 2020

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