Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14138 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. I, 27/06/2011, (ud. 12/05/2011, dep. 27/06/2011), n.14138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia;

– ricorrente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Foggia emessa nel procedimento

n. 656 C.C. in data 11.4.2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12.5.2011 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ordinanza dell’8.5.2007 il Tribunale di Foggia dichiarava non luogo a provvedere in ordine all’istanza (pur ritenuta fondata nel merito) con la quale il Procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale aveva proposto opposizione contro il decreto di liquidazione degli onorari in favore di C.L., quale difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento civile n. 358/04.

In particolare il tribunale rilevava che, pur se condivisibile la censura formulata contro la declaratoria di inammissibilità del ricorso, poichè basata sull’errato presupposto che in precedenza fosse stato proposto identico reclamo (il ricorso dichiarato inammissibile sarebbe stato relativo ad altro decreto di liquidazione), l’istanza oggetto di esame non poteva essere accolta, non essendo impugnabile il decreto di liquidazione degli onorari, salva la possibilità di esperire ricorso per cassazione ex art. 111 Cost..

Il P.M. proponeva quindi ricorso per cassazione contro l’ordinanza del Tribunale di Foggia dell’11.4.2007, con la quale era stata dichiarata inammissibile l’opposizione proposta contro il decreto di liquidazione degli onorari spettanti all’avv. Caravella per l’attività defensionale svolta nel detto procedimento n. 358/04, denunciando violazione di legge in relazione all’errata declaratoria di inammissibilità dell’opposizione.

Osserva il Collegio che il ricorso, non notificato all’intimato e comunque privo dei prescritti quesiti, è inammissibile.

Nulla va infine disposto in ordine alle spese processuali, poichè l’intimato non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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