Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14138 del 11/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 11/07/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 11/07/2016), n.14138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8453-2009 proposto da:

O.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SAVOIA 37 ST TRIB DEIURE, presso lo studio dell’avvocato

FABRIZIO ORAZI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BANCA D’ITALIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZIONALE

91, presso lo studio dell’avvocato OLINA CAPOLINO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati RAFFAELE D’AMBROSIO,

MONICA MARCUCCI;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

01/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito l’Avvocato Orazi;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, il quale ha concluso per l’estinzione del giudizio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Banca d’Italia, all’esito dell’attività ispettiva espletata dalla Vigilanza Creditizia e Finanziaria presso la Colomba Invest Sim S.p.a., ha applicato a O.M., componente del Consiglio d’amministrazione della Colomba Invest SIM S.p.a., con Delib. 18 luglio 2007, n. 800 notificata in data 13.9.2007, sanzioni amministrative per un importo complessivo di Euro 60.000,00, di cui:

Euro 30.000,00 per “carenze nell’organizzazione e nei controlli interni da parte del Consiglio di Amministrazione (D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 6, comma 1, lett. a; tit. 3; cap. 2 Regolamento adottato con Provv. BI 4.8.00)”; ed Euro 30.000,00 per “violazione delle disposizioni in materia di concertazione dei rischi da parte del Consiglio di Amministrazione… (D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 6, comma 1, lett. a, tit. 3 cap. 3 Regolamento adottato con Provv. BI 4.8.00)”. Orazi Mario proponeva opposizione avverso il provvedimento applicativo della sanzione amministrativa, ma l’opposizione veniva rigettata dalla Corte d’Appello di Roma con decreto del 1 aprile 2008.

Orazi Mario ha proposto ricorso per cassazione articolato in diciannove motivi; resiste con controricorso la Banca d’Italia.

In data 19 MAGGIO 2016 l’Avvocato Fabrizio Orazi, munito di mandato speciale a tale effetto, ha tuttavia depositato atto di rinuncia al ricorso di Orazi Mario, cui ha aderito la controricorrente Banca d’Italia.

La rinunzia al ricorso rispetta le formalità imposte dall’art. 390 c.p.c. Essendo, peraltro, la rinuncia al ricorso per cassazione intervenuta dopo la fissazione dell’udienza pubblica e della relativa comunicazione alle parti, ai sensi dell’art. 377 c.p.c., non trova applicazione l’art. 391 c.p.c., comma 1, che riguarda l’ipotesi in cui il procedimento di trattazione non abbia avuto inizio, e la conseguente estinzione del processo va dichiarata con ordinanza, tale essendo la forma di decisione collegiale prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 3, per provvedere in ordine all’estinzione in ogni caso diverso dalla rinuncia (Cass. sez. un. 6 settembre 2010, n. 19051;

Cass. 16 luglio 2015, n. 14922).

Non si pronuncia condanna alla spese, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., n. 4.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2016

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