Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14138 del 08/07/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 14138 Anno 2015
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 6303-2014 proposto da:
BUTTARI DONATA C.F. BTTDNT57L49A669K, MASCOLO CORRADO
C.F. MSCCRD83D07A669M, MASCOLO ANTONIO C.F.
MSCNNT81L27A669K, tutti elettivamente domiciliati in
ROMA, PIAZZA SS. APOSTOLI 81, presso lo studio
dell’avvocato MASSIMO FERMANELLI, rappresentati e
2015
1676

difesi dall’avvocato MICHELE MUSCI, giusta delega in
atti;
– ricorrenti contro

PIGNATELLI LUIGIA;

Data pubblicazione: 08/07/2015

- intimata –

Nonché da:
PIGNATELLI LUIGIA C.F. PGNLGU60P60A669M, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PUBLIO VALERIO 9, presso lo
studio dell’avvocato MARIO ROMANO, rappresentata e

delega in atti;
– controri corrente e ricorrente incidentale contro

BUTTARI DONATA C.F. BTTDNT57L49A669K, MASCOLO CORRADO
C.F. MSCCRD83D07A669M, MASCOLO ANTONIO C.F.
NSCNNT81L27A669K, tutti elettivamente domiciliati in
ROMA, PIAZZA SS. APOSTOLI 81, presso lo studio
dell’avvocato MASSIMO FERMANELLI, rappresentati e
difesi dall’avvocato MICHELE MUSCI, giusta delega in
atti;
– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1167/2013 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 13/03/2013 R.G.N. 2861/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/04/2015 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
udito l’Avvocato ROMANO MARIO per delega INSANGUINE
DOMENICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso

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difesa dall’avvocato DOMENICO INSANGUINE, giusta

4

R.G. 6303/2014
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

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Con sentenza del 26-5-2006 il Giudice del lavoro del Tribunale di Trani
rigettava la domanda proposta con ricorso in riassunzione del 9-10-2003, a

Luigia Pignatelli nei confronti di Giuseppe Mascolo, ed avente ad oggetto la
condanna del Mascolo al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di
lire 45.085.232 a titolo di differenze retributive, ratei ferie, 13^ e 14^ mensilità,
scatti di anzianità e t.f.r., derivanti dal rapporto di lavoro intercorso tra le parti
dal 1-9-1979 al 31-8-1992, nonché al pagamento della somma di lire
30.000.000 a titolo di indennizzo per il mancato versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali per il periodo dal 1-9-1979 al 23-11-1989.
Il Giudice, con la citata sentenza del 26-5-2006, affermava che tutti i diritti
di credito si erano prescritti perché l’originario ricorso (del 26-9-1994), in
quanto affetto da un vizio radicale costituito dalla inesistenza della
notificazione, era inidoneo, non solo ad instaurare un valido rapporto
processuale, bensì anche ad interrompere la prescrizione, sicché l’effetto
interruttivo si era avuto solo con il ricorso del 9-10-2003, notificato il 4-122003, quando la prescrizione si era già maturata.
Con ricorso del 9-8-2006 la Pignatelli proponeva appello, chiedendo la
riforma della detta sentenza e 1″integrale accoglimento delle domande già
proposte con l’originario ricorso.
Ammesse ed assunte le prove richieste dalla Pignatelli, il processo, dopo il
decesso del convenuto, veniva riassunto dalla appellante nei confronti degli
eredi di Giuseppe Mascolo.
1

seguito di Cass. n. 6372/2003 – già avanzata con ricorso del 26-9-1994 – da

Con sentenza pubblicata il 13-3-2013 la Corte d’Appello di Bari in
parziale accoglimento dell’appello, condannava gli eredi dell’originario
convenuto al pagamento in favore della Pignatelli della somma di euro

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23.284,58, maggiorata della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT

singoli crediti e fino all’effettivo pagamento, rigettando ogni altra domanda e
condannando altresì gli appellati al pagamento delle spese del doppio grado.
In sintesi la Corte territoriale riteneva che nella specie il primo atto
interruttivo della prescrizione risaliva alla data del 5-2-1996, allorquando il
Mascolo aveva rilasciato il mandato (in calce al ricorso del 26-9-94) la cui
sottoscrizione implicava la piena conoscenza delle domande avanzate dalla
Pignatelli. Successivamente la prescrizione era stata nuovamente interrotta con
l’atto di precetto del 27-3-2000 ed ancora più specificamente con l’atto di
pignoramento immobiliare notificato al Mascolo il 7-6-2000, per cui al
momento del ricorso in riassunzione (9-10-2003) non era ancora decorso il
quinquennio necessario per la prescrizione.
Nel merito la Corte territoriale rilevava che la domanda era fondata alla
luce delle deposizioni testimoniali raccolte e, in base ai conteggi allegati anche
al ricorso in riassunzione non specificamente contestati dal Mascolo,
quantificava il dovuto in euro 23.284,58 a titolo di differenze retributive e t.f.r..
La Corte rigettava, invece, la domanda di risarcimento del danno per
equivalente nell’ammontare indicato di lire 30.000.000 (euro 15.493,71), per il
mancato versamento dei contributi per il periodo indicato in ricorso, per
mancanza di prova, in assenza di ogni deduzione circa il tipo di danno subito e
stante l’impossibilità di procedere ad una sua liquidazione sia pure equitativa.
2

e degli interessi legali sulle somme rivalutate, dal giorno di maturazione dei

Per la cassazione di tale sentenza gli eredi di Giuseppe Mascolo hanno
proposto ricorso con un unico motivo, illustrato con memoria.
La Pignatelli ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso
incidentale condizionato con un unico motivo illustrato con memoria.
Da ultimo i ricorrenti principali e la ricorrente incidentale hanno

depositato atti di rinuncia, in data 13-4-2015, ai rispettivi ricorsi, firmati dalle
parti e dai difensori con adesione, altresì, delle rispettive controparti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del
processo ai sensi degli art. 390 e 391 c.p.c., (che, nella specie, deve essere
dichiarata con sentenza, anziché nella forma alternativa del decreto
presidenziale (art. 391, 1° comma, c.p.c., cit.), in dipendenza dell’adozione del
provvedimento a seguito della discussione in pubblica udienza – cfr. Cass. S.U.
n. 6407/2004, Cass. 11211/2004, 1913/2008 -).
Nella specie le rinunce al ricorso principale e al ricorso incidentale
risultano ritualmente sottoscritte dai ricorrenti principali e dalla ricorrente
incidentale oltreché dai rispettivi difensori. Inoltre a ciascuna rinuncia hanno
prestato adesione scritta le rispettive controparti con i relativi difensori.
Ne consegue che va dichiarata l’estinzione del giudizio e che non deve
pronunciarsi sulle spese ai sensi dell’art. 391, 4 0 comma, c.p.c., cit..
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio, nulla per le spese.
Roma 16 aprile 2015

2.te
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