Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14138 del 05/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 14138 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SIAL DI LUCIANO PREZZATI sas in liquidazione, rappresentata e

difesa dall’avv. Giuseppe Marino, ed elettivamente domiciliata in
Roma presso l’avv. Fabrizio Gizzi in via Oslavia n. 30;

ricorrente

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso la quale è domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12;
– controríoorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
della Lombardia n. 12/31/08, depositata il 14 febbraio 2008;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 5 dicembre 2012 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
uditi l’avv. Fabrizio Gizzi per la ricorrente e l’avvocato
dello Stato Maria Pia Camassi per la controricorrente e
ricorrente incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Immacolata Zeno, che ha concluso per
raccoglimento del ricorso principale assorbito il ricorso

di
persone
accertamento
litisconsorzio
necessario

Data pubblicazione: 05/06/2013

incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PRCCESSO

La sas SIAL di Luciano Prezzati e C. in liquidazione
propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
della Lombardia che, rigettandone i tre ricorsi in appello, ha
confermato la legittimità degli avvisi di accertamento, ai fini
dell’IRPEG e dell’IRAP per gli anni 1999, 2000 e 2001,
alla società, veniva contestata la mancata fatturazione di
operazioni imponibili e l’acquisizione di beni e servizi senza la
relativa fattura, e, a fronte di un reddito dichiarato, per
ciascuna annualità, pari a zero, veniva determinato un reddito,
rispettivamente, di lire 2.221.157.000 per il 1999, di lire
3.732.159.000 per il 2000, e di lire 5.043.776.000 per il 2001.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso,
proponendo ricorso incidentale affidato ad un motivo, cui resiste
la società contribuente con controricorso.
WTIVI DMA, DECISIONE

I ricorsi, siccome proposti nei confronti della medesima
pronuncia, devono essere riuniti per essere definiti con unica
decisione.
Preliminarmente deve rilevarsi che il giudizio, concernente
l’accertamento del reddito a carico di una società di persone,
essendosi svolto solo nei confronti di alcuno dei soggetti
interessati, vale a dire della società e non anche dei soci,
senza aver visto quindi la partecipazione di tutti
litisconsorzi necessari, è affetto da nullità assoluta.
Ciò in quanto “in materia tributaria l’unitarietà
dell’accertamento che è alla base della rettifica delle
dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle
associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei
soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei
redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di
partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione
degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche
avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla
società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci

2

con i quali, sulla base dell’esame dei conti bancari riferibili

r:SENTEIAREGESTRAZIONE
AISENSIDELCOn.26141546
N.131TAB.ALL.b.-N.5

MATERIATRIBUTAKIA
– salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -,
sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso
procedimento e la controversia non può essere decisa
limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia,
infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o
dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie
costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo
impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di
litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il

ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati
impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14
d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del
successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la
partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da
nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del
procedimento, anche di ufficio” (Cass., sezioni unite, 4 giugno
2008, n. 14815).
Va pertanto dichiarata la nullità dell’intero giudizio, la
sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla
Commissione tributaria provinciale di Milano.
Le spese dell’intero giudizio devono essere interamente
compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e, provvedendo sugli stessi,
dichiara la nullità dell’intero

giudizio, cassa la sentenza

impugnata e rinvia la causa

alla Commissione tributaria

provinciale di Milano.
Dichiara interamente

compensate fra le parti le spese

dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2012

Epos
………………..
………….

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