Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14137 del 24/05/2021

Cassazione civile sez. II, 24/05/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 24/05/2021), n.14137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25277/2019 proposto da:

A.K., rappresentato e difeso dall’avv. SANTO LO PINTO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO

TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositata il

02/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– il Tribunale di Caltanissetta disattese (opposizione avanzata da A.K. avverso il diniego della chiesta protezione da parte della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– il richiedente aveva narrato di essere fuggito dalla Costa d’Avorio perchè gravemente minacciato dai militari del (OMISSIS) (ex ribelli), i quali gli avevano incendiato il magazzino;

– il Tribunale aveva reputato la narrazione inverosimile in quanto intrinsecamente incongruente (il richiedente aveva dichiarato di aver visto che gli aggressori erano stati i predetti militari, che tuttavia non descrive, nonostante avesse affermato che al momento dell’irruzione si trovasse nel retro del magazzino; sua madre e i sui figli continuavano a vivere indisturbati in Patria) e affermato l’insussistenza di una situazione nel Paese di violenza diffusa e incontrollata, tale da giustificare il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);

ritenuto che il richiedente ricorre sulla base di tre motivi avverso la statuizione e che il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto tardivo di costituzione;

ritenuto che con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, lett. a), Convenzione di Ginevra del 1951 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, per avere la decisione negato allo stesso il diritto alla protezione sussidiaria “sulla base di una valutazione superficiale ed inadeguata circa la rilevanza dei fatti esposti dal ricorrente a fondamento della propria richiesta e di considerazioni errate con riferimento all’attuale situazione sociale e politica in Costa d’Avorio”;

che con il secondo motivo viene dedotta violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, lamentandosi “istruttoria superficiale ed inadeguata”;

che con il terzo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per essere stata esclusa situazione di violenza indiscriminata, in contrasto con i più recenti e autorevoli report;

considerato che l’insieme censuratorio è fondato per le ragioni che seguono:

a) questa Corte ha condivisamente chiarito che in tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente; al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Sez. 6, n. 11312, 26/4/2019, Rv. 653608; conf. nn. 13449/2019, 13897/2019, 26728/209, 9231/2020, 9230/2020, 13255/2020), indicazione che nel caso risulta omessa, non avendo in alcun modo la decisione impugnata spiegato sulla base di quali attuali e accreditate fonti informative aveva espresso il convincimento di cui s’è detto;

b) la decisione impugnata, al fine di affermare l’insussistenza di un conflitto armato interno e, v’è d’aggiungere, comunque di una situazione di violenza diffusa e incontrollata, ha fatto generico e sommario riferimento “alle più recenti informazioni disponibili sul sito internet del Ministero degli Esteri” ((OMISSIS));

c) nei procedimenti in materia di protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice si sostanzia nell’acquisizione di COI (“Country of Origin Information”) pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti, non potendo ritenersi tale il sito ministeriale “(OMISSIS)”, il cui scopo e funzione non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti nei procedimenti indicati (Sez. 3, n. 8819, 12/5/2020, Rv. 657916);

d) la giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145); nel caso al vaglio il Giudice non ha reso alcuna apprezzabile (nel senso che s’è detto) motivazione sul punto, incorrendo, quindi, nella denunziata falsa applicazione della norma evocata;

considerato che, pertanto, il decreto deve essere cassato con rinvio, rimettendosi al Giudice del rinvio il regolamento delle spese del presente giudizio.

PQM

accoglie il ricorso per quanto in motivazione; cassa l’impugnato decreto, e rinvia al Tribunale di Caltanissetta, in altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2021

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