Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14137 del 11/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. II, 11/07/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 11/07/2016), n.14137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21819-2009 proposto da:

R.D.T.M., (OMISSIS), R.D.T.

G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avv. ALESSANDRO

NICOLODI;

– ricorrente –

contro

M.G.; C.P.;

– intimati –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di FIRENZE n. r.g. 1951/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito l’Avvocato Nicolodi;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, il quale ha concluso per l’improcedibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

R.D.T.M. e R.D.T.G. hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, per la cassazione dell’ordinanza resa dal Presidente del Tribunale di Firenze in data 2 luglio 2008 nel procedimento R.G. 1951/2008, di rigetto dell’opposizione D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 170 (nella formulazione, applicabile “ratione temporis”, antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 15), proposta dagli attuali ricorrenti avverso il decreto di liquidazione 11 aprile 2008 del compenso al Consulente Tecnico d’ufficio dottor C.P.. Questo decreto atteneva, in particolare, il compenso per la relazione integrativa di accertamento tecnico preventivo redatta dal C. nel procedimento ex art. 696 c.p.c. promosso davanti al Tribunale di Firenze da R.D.T.M. e R.D.T.G. nei confronti di M.G., recante numero R.G. 1814/2006. Tale ricorso per istruzione preventiva era culminato in una prima relazione depositata dal CTU dottor P. il 6 aprile 2007, per la quale gli era stato liquidato il compenso di Euro 1.404,00 oltre ed accessori. La consulenza iniziale si era però rivelata, a dire dei ricorrenti, incompleta, sicchè gli stessi avevano fatto istanza al Giudice designato del Tribunale di Firenze di richiedere chiarimenti ed integrazioni all’ausiliare, istanza che veniva accolta dal medesimo Giudice, disponendo che il CTU provvedesse ad integrare il suo elaborato. A fronte della relazione integrativa depositata il 13 marzo 2008, il CTU formulava nuova istanza di liquidazione del compenso, accolta col già menzionato decreto di liquidazione 11 aprile 2008. In sede di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, R.D.T. M. e R.D.T.G. deducevano che alcun compenso spettasse al CTU per un’attività meramente integrativa e di chiarimenti della consulenza già espletata. Il Presidente del Tribunale di Firenze, però, rigettava tale opposizione, osservando come gli onorari della prima relazione fossero ampiamente rientranti nei limiti di legge, e come la somma di Euro 400,00 per la redazione della relazione suppletiva apparisse congrua.

I quattro motivi del ricorso per cassazione proposto da R.D. T.M. e R.D.T.G. deducono: il primo violazione e falsa applicazione degli artt. 62 e 194 c.p.c., D.P.R. n. 115 del 2002, art. 50 e D.M. 30 maggio 2002, art. 51 e art. 2697 c.c., negandosi il diritto ad ulteriore compenso del CTU in ipotesi di relazione di chiarimenti ed integrazione relativa ai medesimi quesiti oggetto dell’incarico iniziale; il secondo violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., quanto alla prova dell’attività suppletiva che il consulente assumeva di aver svolto in sede di chiarimenti; il terzo l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione quanto alle indagini suppletive poste a fondamento dell’integrazione del compenso; il quarto motivo, ancora omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’istanza di rideterminazione del compenso integrativo.

Essendo stato il ricorso per cassazione notificato al solo C. P., questa Corte, con ordinanza del 24/03/2015, disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di M., litisconsorte necessario in quanto parte del processo nel quale era stata espletata la consulenza tecnica preventiva, assegnandosi all’uopo il termine di novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Detta ordinanza veniva comunicata il 26 marzo 2015 ai ricorrenti. Soltanto in data 27 ottobre 2015 veniva depositato nella cancelleria della Corte il ricorso notificato per “integrazione del contraddittorio” a M.G. il 12 giugno 2015. Fissata l’adunanza di camera di consiglio per il 3 febbraio 2016, con memoria presentata il 27 gennaio 2016 i ricorrenti R.D.T.M. e R.D.T.G. evidenziavano, tuttavia, come neppure l’opposizione D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 170 fosse stata ab initio notificata al litisconsorte M. G., e perciò chiedevano dichiararsi la nullità dell’intero procedimento ed il rinvio della causa al giudice a quo.

Tal ultimo rilievo dei ricorrenti va condiviso.

Nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 170 (nella formulazione, applicabile “ratione temporis”, antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 15), sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali a carico delle quali sia posto l’obbligo di corrispondere detto compenso. Nella specie, ove si tratti di liquidazione della spese relative ad accertamento tecnico preventivo “ante causam”, sono contraddittori necessari nel procedimento di opposizione tanto la parte richiedente, a carico della quale tali spese vanno poste a conclusione della procedura, tanto le parti nei cui confronti è proposta l’istanza, potendo queste ultime sostenere il carico finale di tali spese in caso di soccombenza nel successivo giudizio di merito. Ne consegue che l’omessa notifica del ricorso e del decreto di comparizione delle parti – disposta L. 13 giugno 1942, n. 794, ex art. 29 cui rinvia D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 – ad uno dei soggetti indicati, ove sia mancata la partecipazione di costui al giudizio, determina la nullità del procedimento e della relativa decisione, rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità, in ragione della mancanza di integrità del contraddittorio, con conseguente cassazione della decisione stessa e rinvio della causa al giudice “a quo” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28711 del 30/12/2013; Sez. Cass. 2, Sentenza n. 23192 del 17/12/2012).

Non risultando, nel caso in esame, che il ricorso per opposizione avverso il decreto di liquidazione 11 aprile 2008 del Tribunale di Firenze fosse stato notificato al litisconsorte M.G., va conseguentemente revocata l’ordinanza di questa Corte del 24/03/2015, la quale disponeva l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c. (anche agli effetti discendenti dall’art. 371 bis c.p.c.), dichiarata la nullità del provvedimento impugnato e rimesso il procedimento al medesimo Tribunale di Firenze in diversa composizione, il quale provvederà, prima di ogni altro atto, a disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di M. G.. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dell’impugnato provvedimento e rinvia la causa al Tribunale di Firenze in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA