Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14137 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32561-2018 proposto da:

SPAZIO 2001 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO TROGO 21, presso lo

studio dell’avvocato MARIO FARAMONDI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CORSO TRIESTE 10,

presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO VISCA, rappresentato e

difeso dall’avvocato PIETRO LIBERTINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1388/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PONTERIO

CARLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 1388 pubblicata il 2.5.2018 la Corte d’Appello di Roma ha respinto l’appello di Spazio 2001 s.r.l. confermando la pronuncia di primo grado con cui era stato dichiarato inefficace il licenziamento intimato a R.P. il 5.5.12 (rectius 5.7.12) e condannata la società datoriale al risarcimento del danno pari alle retribuzioni spettanti dal 6.6.12 (rectius 6.7.12) al 6.7.13;

2. la Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha accertato come la Spazio 2001 s.r.l. fosse subentrata nell’appalto alla Coop Service e, non avendo ricevuto da quest’ultima la documentazione relativa ai lavoratori assegnati all’appalto, avesse assunto con riserva il personale dipendente dalla società cessante, tra questi anche il R.;

3. ha richiamato la comunicazione inviata il 28.6.12 alla D.P.L. Roma in cui la società Spazio 2001 s.r.l. dichiarava che avrebbe proceduto “all’assunzione con riserva del personale presente sull’appalto”; ha dato atto di come nella comunicazione inviata da Spazio 2001 s.r.l. alla Provincia fossero indicati la data di inizio (1.7.12) del rapporto di lavoro del R. alle proprie dipendenze, il tipo di contratto a tempo indeterminato, il CCNL applicato, il livello di inquadramento, l’orario e la qualifica professionale; ha riferito della comunicazione di annullamento dell’assunzione in data 5.7.12;

4. ha aggiunto che il R. aveva allegato di aver lavorato dall’1 al 5 luglio 2012 presso la Scuola Allievi Marescialli e Brigadieri di Velletri e che tale circostanza non era stata contestata dalla società e come in tale contesto probatorio non avesse rilievo il fatto che le due comunicazioni citate fossero state inviate dalla società a terzi e non al R., atteso che la conclusione di un contratto di lavoro poteva desumersi anche dai comportamenti concludenti delle parti;

5. la Corte territoriale ha ritenuto quindi costituto tra le parti un rapporto di lavoro subordinato ed ha qualificato come licenziamento orale l’allontanamento del R. dal lavoro avvenuto il 6.7.12; ha escluso che la lettera del 13.7.12, con cui la società informava il R. della impossibilità di verificare se avesse diritto alla riassunzione sull’appalto a causa del mancato invio della documentazione da parte della società uscente, potesse costituire forma scritta del recesso, circostanza neanche allegata da Spazio 2001 s.r.l. nella memoria di costituzione in primo grado;

6. ha aggiunto come, peraltro, la lettera in esame non avrebbe potuto avere alcun effetto sanante del licenziamento orale, non suscettibile di convalida;

7. ha precisato che nel ricorso introduttivo di primo grado il R. aveva chiesto di accertare l’inefficacia del licenziamento orale, di dichiarare la continuità del rapporto di lavoro e di condannare la società al pagamento delle mensilità maturate dalla data di interruzione del rapporto fino alla effettiva riammissione in servizio e che la decisione del Tribunale non era andata ultrapetita;

8. avverso tale sentenza la Spazio 2001 s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso R.P.;

9. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

10. con il primo motivo di ricorso la Spazio 2001 s.r.l. ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 181 del 2000, art. 4 bis e succ. mod. così come da indirizzi attuativi della circolare n. 8371 del 21.12.2007; nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti;

11. ha sostenuto come la Corte d’appello avesse omesso di considerare che il provvedimento di assunzione con riserva non era stato inviato al R. ma, unicamente, all’Ufficio Provinciale del Lavoro, come previsto in caso di subentro nell’appalto, sicchè nessun rapporto di lavoro si era instaurato col predetto; inoltre, che la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro era stata annullata nei confronti del solo R. in quanto risultato non addetto all’appalto presso la Scuola Allievi e che tale annullamento, o meglio rifiuto di assunzione, comunicato all’Ufficio Provinciale del Lavoro, era legittimo ai sensi del D.Lgs. n. 181 del 2000 e della citata circolare;

12. col secondo motivo di ricorso la società ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte di merito respinto la censura di ultrapetizione in cui era incorso il Tribunale che aveva condannato la società anche al risarcimento del danno, non richiesto dal R. nel ricorso introduttivo della lite in cui era stata unicamente domandata la riammissione in servizio;

13. col terzo motivo la società ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; ha affermato come la Corte d’appello avesse omesso di valutare i tabulati prodotti dalla società relativi al personale addetto all’appalto, tra cui non era compreso il R., nonchè la dichiarazione resa dalla società uscente dinanzi alla D.T.L. il 3.9.12 da cui si evince che il R. non era addetto in pianta stabile al citato appalto;

14. l’esame del primo motivo di ricorso richiede alcune considerazioni preliminari;

15. in materia di successione di appalti alcuni contratti collettivi prevedono, per l’ipotesi di cessazione dell’appalto cui sono adibiti i dipendenti, un sistema di procedure idonee a consentire l’assunzione degli stessi, con passaggio diretto e immediato, alle dipendenze dell’impresa subentrante, mediante la costituzione ex novo di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto (cfr. Cass. n. 12613 del 2007; n. 29922 del 2018);

16. nel caso in esame, non è indicato nè allegato il contratto collettivo applicato e non è descritta la disciplina dettata per l’ipotesi di subentro nell’appalto;

17. dalla sentenza impugnata, nella parte in cui riporta il contenuto del ricorso in appello della società, si ricava che la Spazio 2001 s.r.l., subentrata nell’appalto, aveva richiesto alla Coop Service, precedente appaltatrice, l’elenco dei dipendenti aventi diritto alla prosecuzione del rapporto e che, in difetto dell’invio di tale documentazione, aveva comunque trasmesso la comunicazione obbligatoria al competente Ufficio del Lavoro della Provincia di Roma di assunzione del personale presente sull’appalto, con riserva di verifica dei requisiti; una volta ricevuto dalla Coop Service l’elenco degli operai addetti all’appalto e verificata l’assenza del nominativo del R., aveva comunicato alla D.P.L. l’annullamento dell’assunzione, o meglio il rifiuto di assunzione del predetto;

18. la Corte d’appello ha ritenuto costituito un rapporto di lavoro tra la Spazio 2001 s.r.l. e il R. sulla base di più elementi: la comunicazione di assunzione (con riserva) effettuata il 28.6.12 alla D.P.L. Roma contenente tutti i dati necessari alla costituzione del rapporto di lavoro; l’accertamento per cui l’assunzione con riserva fosse riferita anche al R.; la considerazione in diritto per cui l’assunzione con riserva non fosse prevista nè dalla legge nè dalla contrattazione collettiva e come la conclusione del contratto di lavoro potesse desumersi anche dal comportamento concludente delle parti; l’accertamento in fatto secondo cui il R. aveva lavorato presso la Scuola Allievi dall’1 al 5 luglio 2012; sul presupposto della costituzione del rapporto di lavoro, ha qualificato come licenziamento la cessazione dello stesso;

19. la censura oggetto del primo motivo di ricorso, di violazione del D.Lgs. n. 181 del 2000, art. 4 bis, comma 7, e della circolare ministeriale che disciplinano le modalità di assunzione diretta dei lavoratori e di cessazione dei rapporti con relativi adempimenti (la cui violazione è sanzionata in via amministrativa in base alle previsioni del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 19 comma 3), è inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata; quest’ultima non si è pronunciata sulla legittimità o meno della comunicazione amministrativa di cessazione del rapporto ma ha accertato, sulla base di plurimi indici, l’avvenuta costituzione di un rapporto di lavoro; la Corte di merito non ha attribuito alla comunicazione obbligatoria alla D.P.L. l’effetto di determinare l’assunzione del R. ma, premesso che la prova della costituzione del rapporto potesse desumersi da fatti concludenti, ha ritenuto che tali comunicazioni complete di tutti i dati, unite all’effettivo svolgimento dell’attività presso la Scuola Allievi, fossero idonee a dimostrare l’instaurazione del rapporto di lavoro col R., dovendosi escludere la legittimità in diritto di una assunzione con riserva;

20. tali statuizioni in diritto non sono censurate nel ricorso in esame e sono comunque legittime, con conseguente corretta qualificazione come licenziamento orale della condotta della società che la sentenza d’appello ha accertato e qualificato come “allontanamento” del lavoratore dal posto di lavoro avvenuto il 6.7.2012;

21. come più volte affermato da questa Corte, il lavoratore che deduca di essere stato licenziato oralmente e faccia valere in giudizio la inefficacia o invalidità di tale licenziamento ha l’onere di provare la sua estromissione dal rapporto (cfr. Cass. n. 21684 del 2011; n. 25847 del 2018; n. 3822 del 2019), e tale onere è stato nella specie adempiuto;

22. la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dedotta sempre nel primo motivo di ricorso, è invece inammissibile in quanto formulata in modo non corrispondente allo schema legale del citato art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo ratione temporis applicabile (cfr. Cass., S.U. n. 8053 del 2014); con essa si denuncia non l’omesso esame di un fatto storico decisivo bensì l’errata ricostruzione in fatto della avvenuta assunzione del lavoratore da parte della società subentrata nell’appalto;

23. il secondo motivo di ricorso, da riqualificare ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (cfr. Cass., S.U. n. 17931 del 2013), è inammissibile atteso che la società ha formulato la censura di violazione dell’art. 112 c.p.c. allegando un diverso contenuto del ricorso introduttivo di primo grado rispetto a quanto riportato, tra virgolette, nella sentenza d’appello, senza tuttavia provvedere alla necessaria trascrizione almeno delle conclusioni del ricorso medesimo;

24. se è vero che la denuncia di un error in procedendo investe questa Corte del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, è tuttavia necessario che la censura sia proposta dal ricorrente in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (cfr. Cass., S.U. n. 8077 del 2012);

25. il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto il fatto che si assume non esaminato, vale a dire la non inclusione del R. tra il personale addetto all’appalto, non ha valore decisivo alla luce della ratio decidendi della sentenza d’appello, che ha ritenuto costituito il rapporto di lavoro col R. sulla base di una pluralità di indici sopra richiamati; dovendosi ulteriormente precisare come la domanda proposta dal R. nel giudizio de quo non era diretta a far accertare il diritto all’assunzione presso l’impresa subentrante nell’appalto ma era una domanda di impugnativa del licenziamento orale sul presupposto dell’avvenuta costituzione del rapporto di lavoro;

26. per le considerazioni svolte, il ricorso va dichiarato inammissibile;

27. le spese di lite sono regolate secondo il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo;

28. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Pietro Libertini, antistatario.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 8 luglio 2020

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