Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14136 del 11/06/2010

Cassazione civile sez. un., 11/06/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 11/06/2010), n.14136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di Sezione –

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente di Sezione –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.R., elettivamente domiciliato in Roma, presso la

cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso per

mandato in atti dall’avv. Del Mondo Ferdinando;

– ricorrente –

contro

Comune di (OMISSIS);

– intimato –

per la cassazione della sentenza n. 2339/08, depositata dalla Corte

di appello di Napoli il 6/6/08;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/5/2010 dal Relatore Cons. Dr. Francesco Tirelli;

Sentito l’avv. Del Mondo;

Udita la requisitoria del PG, nella persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per la

dichiarazione d’inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il

suo rigetto.

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che dopo essere stato ricomnpreso in progetti di lavori socialmente utili, S.R. è stato assegnato al Comune di (OMISSIS), che lo ha adibito a compiti di messo notificatore a partire dal 30/8/1995;

che in considerazione di quanto sopra nonchè del fatto di essere stato inserito nella graduatoria definitiva delle unità da stabilizzarsi mediante assunzione in ruolo, lo S. si è rivolto al Tribunale di Napoli lamentando che il Comune di (OMISSIS) aveva provveduto ad assumere soltanto 31 elementi malgrado l’esistenza di una scopertura complessiva di ben 90 posti;

che partendo da tale presupposto, ha pertanto richiesto al Tribunale di voler accertare l’esistenza di un rapporto di pubblico impiego a decorrere dal 4/9/1995 o, quanto meno, dal 3/8/2001 (giorno di trasmissione al Comune della predetta graduatoria definitiva), dichiarando il suo diritto a lavorare a tempo pieno da tale ultima data e condannando la controparte al pagamento di tutte le conseguenti differenze retributive;

che il giudice adito ha, però, declinato la giurisdizione con sentenza poi confermata in appello perchè secondo la normativa di riferimento e, cioè, la L. n. 56 del 1987, art. 16 l’unico obbligo gravante sul Comune di (OMISSIS) era quello di rispettare l’ordine della graduatoria, “ferma restando la discrezionalità nella scelta di assumere oppure no, ossia di coprire i posti vacanti oppure no”, discrezionalità, questa, che attenendo “a profili organizzativi dell’ente, riservati alle sue insindacabili valutazioni”, radicava in capo all’aspirante un semplice interesse legittimo da far valere davanti al giudice amministrativo in sede di giurisdizione generale di legittimità;

che lo S. ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, in definitiva, che il giudice a quo avrebbe dovuto ritenere la giurisdizione limitatamente ai diritti azionati per il periodo successivo al 30/6/1998;

che, più in particolare, il ricorrente ha chiesto alla Suprema Corte di voler rispondere a due specifici quesiti, stabilendo “se sulla domanda proposta dal lavoratore socialmente utile per ottenere la condanna del Comune al pagamento delle retribuzioni per le prestazioni rese per l’ente nel periodo successivo al 30.6.1998 sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro” e “se la domanda proposta dal lavoratore socialmente utile per ottenere l’accertamento del diritto all’assunzione per fatti successivi al 30.6.1998 è devoluta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro”; che il Comune di (OMISSIS) non ha svolto attività difensiva;

che così riassunte le rispettive posizioni delle parti e premesso, altresì, che i quesiti sopra indicati presentano i requisiti previsti dall’art. 366 bis c.p.c. giova rammentare che per quanto concerne la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, queste Sezioni Unite si sono già espresse per la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario (v. sentt. nn. 14070/2003 e 2277/2008) in applicazione, del resto, dell’inequivoco disposto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 che in materia di pubblico impiego privatizzato ha conservato al giudice amministrativo soltanto le controversie in tema di procedure concorsuali, attribuendo a quello ordinario tutte le restanti cause in tema di rapporto di lavoro;

che in considerazione di quanto sopra dev’essere perciò data risposta positiva non soltanto al primo, ma anche al secondo dei quesiti formulati dallo S.;

che in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio degli atti al Tribunale di Napoli, che provvedere anche sulle spese del presente giudizio e di quelli precedenti di merito.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario sulle domande proposte dallo S. relativamente al periodo successivo al 30 giugno 1998, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rimette le parti davanti al Tribunale di Napoli, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio e di quelli precedenti di merito.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010

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