Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14136 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30274-2018 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA VIA GAETA 19,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO SABATINO, rappresentata e

difesa dall’avvocato OTTAVIO BROCATO;

– ricorrente –

contro

L.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

MARILENA RIGGIRELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 242/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 04/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 242 pubblicata il 4.4.2018, in accoglimento dell’appello di L.L. e in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda proposta da C.M. nei confronti della L., di condanna al pagamento di differenze retributive in relazione all’attività di colf dalla medesima svolta in favore del padre della predetta, L.V.;

2. la Corte territoriale ha ritenuto che, in base al contenuto delle deposizioni testimoniali raccolte (testi F., L.R.), non fosse dimostrata la titolarità del rapporto di lavoro in capo a L.L.; ha sottolineato come il teste F. avesse riferito dell’assunzione ad opera della L. senza tuttavia indicare le circostanze in cui ciò sarebbe avvenuto e senza fornire riscontri esterni; ha aggiunto che nessun elemento di prova era emerso quanto all’assoggettamento della colf al potere direttivo, organizzativo e disciplinare della appellante;

3. avverso tale sentenza C.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito L.L. con controricorso tardivamente notificato;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. con il primo motivo di ricorso C.M. ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ed omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti;

6. ha sostenuto come la sentenza d’appello non avesse dato il giusto peso alla deposizione del teste F., persona di famiglia che risiedeva nella stessa casa ove si svolgeva il rapporto di lavoro ed era quindi testimone diretto dei fatti; ha censurato la valutazione delle prove in quanto eseguita dai giudici di appello in modo atomistico anzichè in modo unitario e complessivo;

7. col secondo motivo di ricorso la C. ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, come risultante all’esito della pronuncia della Corte Cost. n. 77 del 2018, per avere la sentenza impugnata condannato la lavoratrice al pagamento delle spese di lite nonostante la stessa fosse parte debole del rapporto e senza tenere nel debito conto le difficoltà probatorie proprie dei lavoratori domestici in quanto svolgenti l’attività nell’ambito di un ristretto nucleo familiare;

8. il primo motivo di ricorso è inammissibile nella parte in denuncia l’omesso esame di fatti decisivi in quanto non si conforma allo schema legale di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass., S.U. n. 8053 del 2014) ma censura la valutazione degli elementi di prova come eseguita dai giudici di merito;

9. neppure può trovare accoglimento la censura di violazione degli artt. 115,116 c.p.c. che presuppone, come più volte precisato da questa Corte (cfr. Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014), il mancato rispetto delle regole di formazione della prova ed è rinvenibile nelle ipotesi in cui il giudice utilizzi prove non acquisite in atti (art. 115 c.p.c.) o valuti le prove secondo un criterio diverso da quello indicato dall’art. 116 c.p.c., cioè una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale, laddove nel caso in esame è censurata solo la valutazione delle prove testimoniali ad opera dei giudici d’appello;

10. il secondo motivo di ricorso è infondato;

11. occorre premettere che nel caso in esame trova applicazione ratione temporis l’art. 92 c.p.c. nel testo modificato dalla L. n. 69 del 2009 secondo cui: “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”; l’ulteriore modifica apportata dal D.L. n. 132 del 2014, conv. in L. n. 162 del 2014 si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l’11.11.2014 e non può trovare applicazione nel caso di specie in cui il ricorso introduttivo di primo grado è stato depositato il 13.5.2014;

12. deve poi ribadirsi che, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (cfr. Cass. n. 19613 del 2017; n. 8421 del 2017; Sez. 6 n. 24502 del 2017);

13. nel caso di specie l’applicazione della regola di soccombenza non può integrare la dedotta violazione di legge;

14. per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto;

15. non si fa luogo alla regolazione delle spese di lite atteso che il controricorso risulta tardivamente notificato (a fronte del ricorso per cassazione notificato in via telematica in data 2.10.2018, il procedimento notificatorio del controricorso è iniziato il 15.11.2018);

16. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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