Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14136 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/06/2017, (ud. 11/05/2017, dep.07/06/2017),  n. 14136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9077-2010 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA CORSO TRIESTE

150, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO ARMANDOLA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RENATA MARZANO giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 50/2009 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 02/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato MADDALO che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con avviso di accertamento notificato il 2/12/2004, l’Agenzia delle Entrate, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 recuperava a tassazione, per l’anno 1999, il maggior reddito imponibile da plusvalenza patrimoniale realizzato a seguito della cessione d’azienda stipulata, con rogito notarile del 7/1/1999, da C.L..

L’atto impositivo, impugnato dalla contribuente per avere l’Amministrazione utilizzato il valore del compendio definito ai fini dell’imposta di registro, era parzialmente annullato dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, ma la decisione di primo grado veniva riformata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza n. 50/36/09, depositata il 2/3/2000, sul rilievo che il metodo di calcolo, adottato dall’Ufficio, del patrimonio netto, detratte le passività, era corretto, avuto riguardo a quanto ricavabile dalla dichiarazione dei redditi e dall’atto di cessione dell’azienda, in quanto la contribuente non aveva provveduto ad esibire documentazione attestante la situazione economica negli anni di riferimento, nè poteva prendersi a riferimento il prezzo di acquisto dell’azienda, riportato in atto risalente a sei anni prima del trasferimento oggetto dell’imposizione.

Per la cassazione della decisione la contribuente propone ricorso affidato a due motivi, illustrati con memoria, cui resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La ricorrente deduce, con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 86 per avere l’Ufficio considerato plusvalenza tassabile l’intero prezzo di cessione dell’azienda (Lire 33.000.000), senza detrarre dal relativo ammontare il costo di acquisto non ammortizzato (Lire 16.150.000), come comprovato dalle dichiarazioni dei redditi prodotte in giudizio.

Conclude con la formulazione del quesito di diritto con cui chiede che la Corte si pronunzi in merito alla violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 86 per non avere l’Ufficio riconosciuto il costo di azienda non ammortizzato ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile.

Deduce, con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 18 in quanto, avendo la contribuente optato per la contabilità semplificata, era esonerata dalla tenuta delle scritture contabili richieste dal codice civile per cui non era possibile produrre, come preteso dall’Ufficio, il bilancio patrimoniale al 31 dicembre 1998 ed al 31 dicembre 1999.

Conclude la ricorrente con la formulazione del quesito di diritto con cui chiede che la Corte si pronunzi in merito alla violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 18 per non avere l’Ufficio applicato nella fattispecie la disciplina relativa alla contabilità semplificata prevista per le aziende minori e per non avere tenuto in debito conto le dichiarazioni fiscali presentate dalla contribuente.

La formulazione dei mezzi d’impugnazione ripropone, sia pure sotto il profilo della dedotta violazione e falsa applicazione di diverse norme di legge, una completa rivisitazione delle risultanze processuali, nonchè delle questioni dibattute nel doppio grado del giudizio di merito, e ciò appare sufficiente a dare conto dell’inammissibilità del ricorso.

E’ principio di diritto costantemente affermato da questa Corte, in materia di procedimento civile, che ” nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione” (Cass. 287/2016; n. 25419/2014; n. 16038/2013; n. 3010/2012; n. 16132/2005).

Risulta, quindi, formulata inidoneamente la deduzione di “errori di diritto” individuati per mezzo della sola indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, specie ove non siano operate – come è dato riscontrare nel caso in esame – specifiche e puntuali contestazioni delle opposte soluzioni adottate dal Giudice di appello.

Le doglianze della contribuente, infatti, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, il cui controllo costituisce l’oggetto del giudizio di legittimità, nei limiti delle questioni prospettate con i motivi di ricorso, perchè non risulta adeguatamente confutata dalla odierna impugnante l’affermata infondatezza del gravame a suo tempo proposto dall’Agenzia delle Entrate, in quanto la decisione della CTR riposa sulla circostanza che l’Amministrazione ha correttamente determinato il maggior reddito imponibile da plusvalenza patrimoniale realizzato a seguito della cessione d’azienda stipulata il 7/1/1999 dalla C., perchè la contribuente, anche se non obbligata alla tenuta delle scritture contabili di cui al codice civile, avrebbe comunque potuto – e dovuto – documentare in dettaglio il costo non ammortizzato dell’azienda.

La cessione d’azienda, infatti, genera normalmente in capo al cedente una plusvalenza tassabile (o una minusvalenza deducibile) per la cui quantificazione si deve fare applicazione dei criteri generali di cui al citato art. 86, comma 2 Tuir, e con riferimento al costo non ammortizzato da contrapporre al corrispettivo per la determinazione della plusvalenza, i beni componenti l’azienda ceduta devono essere considerati in base al costo fiscalmente riconosciuto, ed il Giudice di appello, proprio in ragione di ciò, ha escluso la possibilità di riduzione della plusvalenza in relazione al mero costo di acquisto dell’azienda, trattandosi di dato ormai risalente nel tempo, tenuto anche conto della mancata esibizione, da parte della contribuente, della documentazione richiesta dall’Ufficio per chiarire “la situazione economica della società, riferita agli anni 1998 e 1999, ai fini della individuazione dei costi”;

La ricorrente del resto non chiarisce perchè sarebbe all’uopo sufficiente esibire “la dichiarazione dei redditi e l’atto di cessione”, nè perchè sarebbe stata priva di elementi probatori idonei, secondo l’ordinamento fiscale, a dimostrare un fatto diverso da quello posto a base dell’accertamento e, segnatamente, il costo non ammortizzato dell’azienda, dal momento che, ai sensi del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 13 i soggetti che – come la C. – hanno la tenuta della contabilità in modo semplificato, a seguito di espressa richiesta dell’Amministrazione finanziaria, possono fornire, con altre modalità, i medesimi dati contenuti nel registro dei beni ammortizzabili di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 16, in quanto il citato art. 13, comma 2 afferma che “la fornitura di tali dati è equiparata, a tutti gli effetti, alla annotazione dei medesimi nel registro dei beni ammortizzabili”.

In conclusione, a fronte di siffatte puntuali argomentazioni della CTR, i quesiti di diritto posti a corredo del ricorso, contrariamente a quanto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., si risolvono nella generica richiesta, rivolta alla Corte di legittimità, di stabilire se sia stata o meno violata una certa norma da parte del giudice di merito, senza tuttavia investire la ratio decidendi della sentenza impugnata, e soprattutto senza proporre, rispetto ad essa, un’alternativa di segno opposto, ancorata alle risultanze istruttorie e meritevole d’essere esaminata.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

 

LA CORTE, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento della spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.900,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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