Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14135 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. I, 27/06/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 27/06/2011), n.14135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18070/2005 proposto da:

COMUNE DI GROTTE (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEVERE 46, presso

l’avvocato BIANCA FEDERICO, rappresentato e difeso dall’avvocato

BELLOMO Venerando, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COOPERATIVA EDILIZIA LA TORRE (P.I. (OMISSIS)), C.

A. (c.f. (OMISSIS));

– intimati –

avverso la sentenza n. 62/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 01/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/05/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato FEDERICO BIANCA, con delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 28.06.2001, C. A. conveniva in giudizio, dinanzi alla Corte di appello di Palermo, il Comune di Grotte e la Cooperativa Edilizia La Torre e premesso di essere comproprietaria pro indiviso del terreno edificabile, iscritto in catasto al F. 11 p.lle 184, 513, 994, 995, 996 e 997, chiedeva che fossero determinate le giuste indennità di espropriazione e di occupazione temporanea del suo bene, che assumeva inadeguatamente stimate in sede amministrativa, con ordinanza n. 15 del 12.03.2001.

Con sentenza del 6.12.2004 – 1.02.2005, la Corte di appello di Palermo, nella contumacia delle parti convenute, determinava in base all’espletata CTU, l’indennità di esproprio in Euro 101.155,00, ordinando al Comune di Grotte il deposito di essa presso la Cassa DDPP, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal provvedimento ablativo e detratto quanto già depositato al medesimo titolo dall’ente locale, che condannava al pagamento delle spese processuali.

La Corte osservava e riteneva:

che per la realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare di cui al programma costruttivo (costruzione n. 20 alloggi sociali) adottato dal Consiglio comunale con la Delib. n. 28 del 1998 ed approvato in sede regionale, era stata disposta, a norma della L. n. 865 del 1971, con l’ordinanza n. 15 del 12.03.2001, l’espropriazione in favore del Comune, del suolo in comproprietà della C.:

– che l’indennità era stata determinata nella complessiva somma di L. 56.542.000, comprensiva dell’indennità di occupazione temporanea dalla data di immissione in possesso, pur non risultando emesso alcun provvedimento di occupazione;

– che tenuto al pagamento delle indennità di espropriazione e di occupazione era soltanto il Comune in quanto beneficiario dell’espropriazione, e non anche la convenuta cooperativa edilizia, di cui doveva essere affermata la carenza di titolarità passiva del rapporto controverso;

– che il terreno ablato, esteso mq 4.590, ricadeva, secondo le previsioni del P.d.F in vigore all’epoca del decreto di esproprio, in zona omogenea “C2”, destinata a nuovi complessi abitativi con indice di fabbricabilità fondiaria di 1,5 mc/mq;

– che alla stregua della suddetta destinazione urbanistica e della densità territoriale della zona, l’indennità di esproprio doveva essere determinata in base ai criteri prescritti per le aree edificabili dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, recependo le indicazioni del CTU relative pure al valore venale unitario di L. 85.000 al mq e senza applicare la prevista riduzione del 40%, che si sarebbe rivelata pure iniqua.

Contro questa sentenza il Comune di Grotte ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi e notificato il 6.07.2005 alla C. e l’8.07.2005 alla Cooperativa Edilizia La Torre, che non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso il Comune di Grotte denunzia:

1. “Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, convertito nella L. n. 359 del 1992 e dell’art. 115 c.p.c., nonchè erronea ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Sostiene che la Corte territoriale ha recepito acriticamente la quantificazione dell’indennità effettuata dal CTU, con stima contraddittoria, errata ed illogica, posto che non era frutto dell’applicazione dei metodi analitico o sintetico di tipo comparativo ma di conoscenze personali del mercato e dell’esperienza professionale dell’esperto d’ufficio, deviava dalle nozioni correnti dell’analisi estimativa e non considerava gli oneri e i costi del piano esecutivo di lottizzazione, sicchè si era risolta in sopravvalutazione del fondo ed in conseguente alterazione del rapporto con l’entità dell’indennità offerta, tanto anche da determinare l’ingiustificato diniego di abbattimento del 40%.

2. “Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, convertito nella L. n. 359 del 1992 – dell’art. 11 preleggi e dell’art. 113 c.p.c., nonchè erronea ovvero omessa od insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Si duole che l’indennità di espropriazione determinata ai sensi della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, sia stata ulteriormente valutata alla luce dei criteri di relativa determinazione successivamente introdotti dal D.P.R. n. 327 del 2001, entrato in vigore il 30.06.2003, ed inapplicabile ratione temporis alla fattispecie e che, comunque, la valutazione sia stata indebitamente condotta secondo regole di equità assumendo a parametro la nuova normativa.

Il primo ed il secondo motivo del ricorso, che essendo connessi consentono esame unitario, non meritano favorevole apprezzamento.

A fronte delle valutazioni dei giudici di merito, congruamente e logicamente argomentate, le censure essenzialmente si sostanziano o in rilievi di errori valutativi, che si rivelano generici, apodittici e carenti anche sotto il profilo dell’autosufficienza o in critiche non pertinenti rispetto al decisum, che appare aderente ai criteri normativi all’epoca vigenti ed espressamente richiamati, nonchè solo con riferimento alla negata decurtazione del 40%, ad abundantiam confortato dal rilievo dell’iniquità di un’opposta conclusione alla luce delle disposizioni contenute nel T.U..

Come noto, in tema di ricorso per Cassazione per vizio di motivazione, la parte che si duole di carenze o lacune nella decisione del giudice di merito che abbia sostanzialmente basato il proprio convincimento sull’accertamento tecnico eseguito in primo grado, non può limitarsi a censure apodittiche d’erroneità e/o inadeguatezza della motivazione od anche di omesso approfondimento di determinati temi di indagine, prendendo in considerazione emergenze istruttorie asseritamente suscettibili di diversa valutazione e traendone conclusioni difformi da quelle alle quali è pervenuto il giudice “a quo”, ma, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione ed il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, è tenuta ad indicare le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità e adeguatezza al fine di consentire l’apprezzamento causale del difetto di motivazione, richiamando le difese svolte al riguardo e disattese dal giudice, riportando per esteso le pertinenti parti della consulenza tecnica ritenute insufficientemente od erroneamente valutate e svolgendo concrete e puntuali critiche alla contestata valutazione (cfr., tra le altre Cass. n. 6753 del 2003; n. 13845 del 2007; n. del 200910222).

La questione, invece, della concedibilità o meno del “premio” del mancato abbattimento del 40 per cento del valore mediato del suolo espropriato, ulteriormente posta in entrambi i motivi, deve ritenersi superata, poichè nelle more del giudizio la Corte Costituzionale con sentenza 24 ottobre 2007 n.348, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei criteri di commisurazione dell’indennità di esproprio per le aree edificabili, di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, ivi compresa la decurtazione del 40%.

il 3. ” Violazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 16, ovvero omessa motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5″.

Invoca l’applicazione del criterio riduttivo contemplato dalla rubricata norma, assumendo che a tal fine non è necessaria l’eccezione di parte.

Il motivo è infondato, alla luce del prevalente, consolidato e condiviso orientamento di questa Corte (da Cass. n. 1381 del 2000, a Cass. n. 126 del 2005 e, da ultimo, a Cass. 201100719) secondo cui “Nel giudizio promosso dall’espropriato di area edificabile per la determinazione dell’indennità di espropriazione, l’ammontare discendente dai criteri di legge è suscettibile di riduzione, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 16, comma 1, solo su eccezione dell’espropriante, il quale provi che l’espropriato ha presentato denuncia ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, mentre deve escludersi che la relativa questione possa essere rilevata d’ufficio, atteso che si verte in tema di diritti patrimoniali e rileva il principio dispositivo”.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

Non deve statuirsi sulle spese del giudizio di legittimità, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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