Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14135 del 11/07/2016
Cassazione civile sez. II, 11/07/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 11/07/2016), n.14135
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13012-2011 proposto da:
B.R., nata a (OMISSIS), B.P. nata a
(OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
CRESCENZIO 107, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA
PRINCIPE, rappresentate e difese dall’avvocato GIANLUCA PAGLIA;
– ricorrenti –
contro
C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
PARIOLI, 180, presso lo studio dell’avvocato GIANNA VALERI,
rappresentata e difesa dagli avvocati DOMENICO DELL’AERE, GIUSEPPE
D’AGNELLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1053/2010 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 23/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
25/05/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito l’Avvocato MARTINO Gianluigi con delega depositata in udienza
dell’Avvocato PAGLIA Gianluca, difensore delle ricorrenti che si
riporta agli atti e chiede l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 2.4.1993 C.M., titolare dell’impresa omonima, conveniva in giudizio B.G., titolare dell’impresa omonima, B.P. e R. davanti al tribunale di Parma per il pagamento del residuo credito quale saldo dei lavori di realizzazione di opere in calcestruzzo relative al parcheggio in via Sartori di Parma ed al fabbricato C nel complesso il (OMISSIS) da quantificarsi in base ai prezzi della locale Camera di Commercio.
I convenuti contestavano sotto vari profili la richiesta e con sentenza 17.3.2003 il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda principale condannando i convenuti al pagamento di Euro 12.231,35, sentenza appellata da C.M. che chiedeva la condanna al pagamento della somma di Euro 72.047,95 e la riliquidazione delle spese.
La Corte di appello di Bologna, con sentenza 23.9.2010, in accoglimento del gravame ed in parziale riforma, condannava i B. al pagamento delle ulteriori somme di Euro 5422,79, ed Euro 2170,99 oltre accessori e spese sancendo l’intervenuto giudicato sotto alcuni profili e l’omissione del Tribunale in ordine alle opere edilizie per il parcheggio.
Ricorrono B.R. e P. con due motivi, resiste C..
All’udienza del 4.11.2015 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di B.G. ma le ricorrenti hanno depositato documenti per dimostrare che B.G. è deceduto e che la moglie T.L. ha rinunziato all’eredità per cui le stesse sono uniche eredi.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si denunziano, con il primo motivo, omessa e insufficiente motivazione circa l’applicazione da parte del giudice dell’eccezione ex art. 1460 c.c. e pertanto dell’equiparazione tra i singoli fatti posti in essere dalle parti.
Col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 329 c.p.c. in quanto, a seguito dell’applicazione di tale norma, la Corte di appello ha dichiarato nullo il contratto 6.8.1992 senza considerarne la risoluzione,per asserito intervenuto giudicato.
Ciò premesso si osserva:
In via preliminare va rilevato che il ricorso indica che la sentenza è stata notificata unitamente al precetto ma deposita altra copia conforme; deve presumersi che la notifica avvenuta nei confronti della parte solo ai fini dell’esecuzione.
Sul primo motivo controparte replica che la Corte di appello ha spiegato le ragioni dell’applicazione del principio ex art. 1460 c.c. nella parte relativa alla disamina del quinto motivo con riferimento alla interruzione dei lavori imputabile alla committenza B. che si era rifiutata di pagare l’ulteriore acconto di Lire 30.000.000.
La sentenza ha statuito che sulla base della ctu era legittima la revisione del prezzo e, quindi, illegittimo il rifiuto della committenza.
Del resto va ribadito che la censura con la quale alla sentenza impugnata s’imputino i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 deve essere intesa a far valere, a pena d’inammissibilità comminata dall’art. 366 c.p.c., n. 4 in difetto di loro puntuale indicazione, carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi; non può, per contro, essere intesa a far valere la non rispondenza della valutazione degli elementi di giudizio operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte ed, in particolare, non si può con essa propone un preteso migliore e più appagante coordinamento degli elementi stessi, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma stessa;
diversamente, il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe –
com’è, appunto, per quello in esame – in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità.
Andava, invece, formulata censura per violazione di legge.
Quanto al secondo motivo andava proposta impugnazione ex art. 112 c.p.c. riportando le difese di primo grado e di appello.
Si riconosce, peraltro, che in appello si era solo genericamente dedotto nelle conclusioni che gli atti erano validi.
Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese liquidate in Euro 4200 di cui 4000 per compensi, oltre accessori.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2016