Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14135 del 11/06/2010

Cassazione civile sez. un., 11/06/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 11/06/2010), n.14135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di Sezione –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13751-2009 proposto da:

G.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO

45, presso lo studio dell’avvocato BUCCELLATO FAUSTO, rappresentata e

difesa dall’avvocato CARROZZO FRANCO, per delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, UFFICIO

SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA – (OMISSIS), UFFICIO

SCOLASTICO

PROVINCIALE DI (OMISSIS), D.P.M.;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

24698/2007 del TRIBUNALE di BARI;

udito l’avvocato Fausto BUCCELLATO per delega dell’avvocato Franco

Carrozzo;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/04/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale dott.

Raffaele CENICCOLA, il quale chiede che le Sezioni unite, in camera

di consiglio, dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario, con

le statuizioni di. legge.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso al tribunale di Bari, quale giudice del lavoro, l’insegnante D.P.M. ha impugnato la graduatoria permanente per la classe di concorso “(OMISSIS)” – Tecnica dei Servizi e Pratica Operativa – formata dall’Ufficio Scolastico Provinciale di (OMISSIS), in applicazione del bando di concorso di cui al DDG (OMISSIS), nella parte in cui l’insegnante G.I., in un primo tempo inserita al posto n. 7 di graduatoria e quindi dopo il ricorrente (inserito al posto n. 3 con punti 86), è stata poi, anche in accoglimento di un suo reclamo, collocata, con punti 90, al posto n. 3 della graduatoria stessa e quindi prima del ricorrente, conseguendo perciò, in virtù di tale prioritario inserimento, l’assunzione a tempo indeterminato per la predetta classe di concorso con decorrenza dall’anno scolastico 2006/07.

Con il ricorso il D.P. ha rivendicato in suo favore l’assunzione a tempo indeterminato in luogo della G., atteso che la prioritaria collocazione in graduatoria di quest’ultima, determinativa della sua assunzione, sarebbe stata errata e comunque illegittima in quanto il maggior punteggio le sarebbe stato assegnato in virtù di una norma – paragrafo B.3, lettera h), della tabella di valutazione prevista dalla L. n. 143 del 2004, art. 1, comma 1, – dichiarata incostituzionale con sentenza n. 11 del 2007 nella parte in cui prevede il raddoppio del punteggio per il servizio prestato in scuole di ogni ordine e grado nei comuni di montagna, anzichè limitare l’attribuzione del doppio punteggio alle scuole pluriclasse.

Il ricorrente censura la graduatoria permanente con riferimento alla illegittima assegnazione del punteggio doppio attribuito alla G. per il servizio prestato, nell’anno scolastico 2003/04, in scuola di montagna, maggior punteggio determinato da una norma poi dichiarata incostituzionale.

2. La G. si è costituita in giudizio innanzi al Tribunale del lavoro di Bari, eccependo, innanzi tutto, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

3. Nel corso di questo giudizio la G. ha successivamente proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo che la decisione della controversia, dedotta in giudizio innanzi al predetto Tribunale del Lavoro di Bari con ricorso R.G. n. 24698/07, spetta al giudice amministrativo.

4. La Procura generale presso questa Corte di cassazione ha concluso per la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente G.I., nell’unico motivo in cui è articolata l’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, deduce il difetto di giurisdizione del tribunale del lavoro di Bari adito da D.P.M. nella causa di merito.

Sostiene che la controversia promossa dal D.P. rientra tra le procedure concorsuali, che radicano la giurisdizione del giudice amministrativo, tali essendo quelle volte al reclutamento del dipendente, senza che abbia rilevanza a questo fine la natura della procedura concorsuale (per esami, per titoli ed esami, per soli titoli).

2. Il ricorso è infondato e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario come già ritenuto da questa Corte in riferimento a controversie analoghe.

In particolare Cass., sez. un., 28 luglio 2009, n. 17466, ha affermato che, in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l’accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria, con precedenza rispetto ad altro docente, ai sensi del D.Lgs. n. 297 del 1994, artt 401 e 522 e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione. Non possono configurarsi, infatti, nè l’inerenza a procedure concorsuali (del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63), per l’assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, di un atto di approvazione finale che individui i vincitori – trattandosi piuttosto dell’inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti (anche derivanti da partecipazione a concorsi) in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili, nè altre categorie di attività autoritativa (art. 2, comma 1, dello stesso D.Lgs.).

Cfr. anche Cass., sez. un., 13 febbraio 2008, n. 3399, che parimenti ha affermato che in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l’accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria, con precedenza rispetto ad altro docente, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

Va quindi ribadito che – stante il carattere generale della giurisdizione del giudice ordinario in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 1), a fronte del quale la perpetuazione della giurisdizione del giudice amministrativo (prevista dal comma 4 dello stesso art. 63) riveste una portata limitata ed eccezionale – sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie nelle quali, sul presupposto della definitività della suddetta graduatoria permanente, e senza in alcun modo censurare lo svolgimento del concorso ed il relativo atto finale, si faccia valere il diritto alla assunzione, specificamente contestando solo l’utilizzazione della graduatoria permanente alla stregua di circostanze successive all’esaurimento del concorso, della tabella di cui al D.L. 7 aprile 2004, n. 97, art. 1, comma 1, allegata al D.L. stesso, conv., con modif., in L. 4 giugno 2004, n. 143, nella parte in cui prevede il raddoppio del punteggio per il servizio prestato in scuole di ogni ordine e grado nei comuni di montagna, anzichè limitare l’attribuzione del doppio punteggio alle scuole pluriclasse), allegate come ostative alla assunzione di altri aspiranti nei cui confronti si rivendichi una posizione preferenziale.

3. Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Nulla sulle spese in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA