Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14135 del 04/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14135 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

ORDINANZA
sul ricorso 6466-2012 proposto da:
D’AMBROSIO ANNA DMBNNA27P52I805N, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
MINUCCI PAOLO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
SOCIETA’ REALE MUTUA ASSICURAZIONI 00875360018, in persona del suo
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DARDANELLI 13, presso lo studio dell’avvocato LIUZZI ANTONIO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato BOSONE PASQUALE giusta procura
speciale in calce al controricorso;

controricorrente

nonchè contro
RAYAD KALDAS RITA, BRANZOLI VITTORIO;

1

Data pubblicazione: 04/06/2013

- intimati avverso la sentenza n. 13766/2011 del TRIBUNALE di NAPOLI del 13/11/11,
depositata il 20/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Anna D’Ambrosio ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Reale Mutua
Assicurazioni s.p.a., Rayad Kaldas e Vittorio Branzoli per ivi sentirli condannare al
risarcimento, in suo favore, dei danni subiti in occasione di un sinistro stradale.
Eccepita dalla società assicuratrice l’incompetenza territoriale del giudice adito, il
Tribunale l’ha accolta.
Avverso tale decisione, propone ricorso per regolamento di competenza Anna
D’Ambrosio, formulando due motivi.
Resiste Reale Mutua Assicurazoni s.p.a.
Il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto di dichiarare il ricorso
inammissibile, in quanto tardivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Preliminare e assorbente, rispetto all’esame del merito del proposto ricorso, è il rilievo
dell’inammissibilità dello stesso.
Queste le ragioni.
La pronuncia del Tribunale di Napoli dichiarativa di incompetenza è stata depositata il
20 dicembre 2011. È del 30 successivo invece il timbro di rilascio di copia della sentenza
a richiesta dell’avvocato Minucci, per uso impugnazione. Il ricorso, infine, risulta
notificato il 2 marzo del 2012.
Ora, a norma dell’art. 47, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso (per regolamento di
competenza), deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che abbia pronunciato
sulla competenza o dalla notificazione dell’impugnazione ordinaria nel caso previsto
nell’articolo 43 secondo comma (equivalendo questa alla conoscenza legale della
2

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

decisione impugnata da parte del soggetto che l’abbia proposta), ovvero, in mancanza,
entro il termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. dv., decorrente dalla pubblicazione
della sentenza (confr. Cass. civ. 27 settembre 2011, n. 19754).

2 Scrutinando il regime del regolamento necessario di competenza, quanto ai tempi della
sua proposizione, la giurisprudenza di legittimità ha peraltro avuto cura di precisare che

prescritto dall’art. 47 cod. proc. civ. per la proposizione del regolamento di competenza,
essendo necessaria a tale specifico fine la comunicazione del provvedimento ad opera
della cancelleria.
Segnatamente — si è stabilito — allorché il ricorrente abbia allegato di avere estratto copia
della sentenza impugnata in una certa data (ovvero ciò risulti dalla copia autentica della
stessa), non può presumersi che la comunicazione sia avvenuta prima del momento
dell’estrazione della copia, o nel momento in cui questa fu rilasciata, di talché in tal caso,
il termine per impugnare non è quello dell’art. 47, comma secondo, cod. proc. civ., ma
quello previsto dall’art. 327 cod. proc. civ.. Con l’ulteriore e decisivo coronario che la
Corte di cassazione, che eserciti il suo dovere d’ufficio di controllare la tempestività
dell’impugnazione, può rilevarla dalla circostanza che non sia stato inserito nel fascicolo
d’ufficio l’originale del biglietto di cancelleria relativo a detta comunicazione.

3 Con specifico riferimento, poi, all’ipotesi in cui manchi la trasmissione del fascicolo, si
è precisato che la Corte deve chiederla d’ufficio, ferma restando la facoltà del ricorrente
di produrre, anche nel corso dell’adunanza per la camera di consiglio, la certificazione
della cancelleria del giudice a quo attestante il difetto di comunicazione o una
comunicazione successiva alla notificazione dell’istanza (confr. Cass. civ. 2 febbraio
2012, n. 1539; Cass. civ. 14 ottobre 2009, n. 21814).

4 Venendo al caso di specie, la ricorrente non ha neppure allegato di non avere avuto
comunicazione della sentenza, di talché non ritiene il collegio di dovere sollecitare la
trasmissione del fascicolo. A ciò aggiungasi che la medesima impugnante, alla quale pure
sono state comunicate le conclusioni del Pubblico Ministero, non ha presentato memoria
al fine di confutarle, né ha altrimenti documentato la tempestività del ricorso.
In tale contesto la proposta impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.
3

l’estrazione della copia autentica della sentenza non è idonea a far decorrere il termine

La peculiarità della fattispecie induce il collegio a compensare integralmente tra le parti le
spese di giudizio.

P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Compensa integralmente tra le parti le spese
del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 aprile 2013

Il Presidente

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