Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14134 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. I, 27/06/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 27/06/2011), n.14134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14612/2007 proposto da:

L.M. (C.F. (OMISSIS)), L.G. (C.F.

(OMISSIS)), L.A.P. (C.F.

(OMISSIS)), L.A. (C.F. (OMISSIS)),

S.G. (C.F. (OMISSIS)), S.P. (C.F.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ROMEO

ROMEI 35, presso l’avvocato MALOSSI GIAN LUIGI, rappresentati e

difesi dall’avvocato CALO’ Maria, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI MANDURIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 166/2006 della SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO –

CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 06/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

03/05/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato CALO’ MARIA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato l’11.12.1990, L.M., A., G., An. e Ma., quali eredi di D. G., adivano il Tribunale di Tarante, chiedendo che il Comune di Manduria, fosse condannato a pagare l’indennità di esproprio ed a risarcire di danni dipesi dall’occupazione d’urgenza del loro terreno edificabile (in Catasto alla P. 6869, F 61, p.lla 30), disposta per un quinquennio, con decreto sindacale del 6.03.1979 (materialmente eseguita il 26.03.1979), in relazione alla prevista costruzione di un asilo nido, e non seguita dall’adozione del decreto definitivo di espropriazione nè dal pagamento di alcuna indennità.

L’adito Tribunale accoglieva la domanda attorea di risarcimento dei danni da occupazione acquisitiva, con sentenza del 15.01 – 12.07.2004, che il Comune di Manduria impugnava.

Con sentenza del 12.04.2006 – 6.06.2006, la Corte di appello di Lecce, accoglieva il gravame dell’ente e respingeva la domanda spiegata dai L., ritenendo razionato diritto al risarcimento estinto per intervenuta prescrizione.

La Corte territoriale osservava e riteneva:

– che si verteva in caso di occupazione acquisitiva avveratasi il 26.03.1984, data di scadenza della disposta occupazione d’urgenza;

– che doveva essere accolta l’eccezione del Comune, di estinzione per prescrizione del diritto azionato dai L.;

– che nella specie il termine quinquennale di prescrizione (di cui all’art. 2947 c.c.) aveva iniziato a decorrere il 26.03.1984 ed il relativo decorso non era stato mai interrotto, posto che i L. solo con lettera inviata il 6.10.1990, avevano richiesto al Comune l’indennità spettante e poi, in data 11.12.1990, introdotto il presente giudizio;

– che la lettera, a firma illeggibile, inviata l’8.11.1990 dall’Ufficio Tecnico Comunale ai L. in risposta a detta missiva, non era suscettibile di integrare nè rinunzia alla prescrizione nè riconoscimento dell’altrui diritto, considerando relativa provenienza e contenuto.

Contro questa sentenza L.M., A., G., A. P. nonchè P. e S.G., quest’ultimi quali eredi di Le.Ma., hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo e notificato il 21.05.2007 al Comune di Manduria, che non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso i L. e gli S. denunziano “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: Insufficiente motivazione in relazione alla dedotta rinuncia alla prescrizione ex art. 2937 c.c.”.

Il motivo è inammissibile, giacchè la dedotta censura d’insufficienza della motivazione non risulta contenere, in violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, un successivo momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) dei rilievi, che ne circoscriva puntualmente i limiti (cfr., Cass. SS.UU. 200720603; 200811652; 200816528).

Nè a diversa conclusione può pervenirsi considerando le conclusioni esposte oralmente dal pubblico ministero circa l’influenza da attribuire allo jus superveniens, quale integrato dalle sopravvenute sentenze CEDU in tema di espropriazione indiretta, comprensiva dell’ipotesi di c.d. occupazione acquisitiva.

Il ricorso per cassazione deve essere proposto a pena di inammissibilità con atto avente i requisiti di forma e contenuto indicati dalla pertinente normativa interna di rito, al cui positivo riscontro è subordinato l’esame della portata delle dedotte censure, il quale presuppone che il giudice risulti legittimamente investito del giudizio. Pertanto lo jus superveniens che inerisca, come nella specie, al merito delle proposte censure non può essere valutato nel giudizio di legittimità, ove il ricorso sia in rito inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c..

Non deve statuirsi sulle spese del giudizio di legittimità, atteso il relativo esito ed il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Comune intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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