Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14134 del 24/05/2021
Cassazione civile sez. II, 24/05/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 24/05/2021), n.14134
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22025/2019 proposto da:
D.A., rappresentato e difeso dall’avv. ANTONINO NOVELLO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO
TERMPORE;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositata il
03/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
20/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
ritenuto che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti:
– il Tribunale di Caltanissetta disattese l’opposizione avanzata da D.A. avverso il diniego della chiesta protezione internazionale da parte della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;
– il richiedente aveva narrato di essere fuggito dal Mali (abitante nella zona a sud della città di (OMISSIS)) perchè a seguito di una lite (era stato accusato ingiustamente di furto) aveva ucciso un cugino, temendo vendetta;
– il Tribunale aveva reputato la narrazione inverosimile perchè caratterizzata da plurime incongruenze (la dinamica restava oscura, non essendo dato comprendere perchè mai i vicini lo avessero aiutato nella fuga, nè come fosse riuscito a organizzare l’espatrio lo stesso giorno) e affermato l’insussistenza di una situazione, nella zona di provenienza, di violenza diffusa e incontrollata, tale da giustificare il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);
ritenuto che il richiedente ricorre sulla base di due motivi avverso la statuizione e che il Ministero dell’Interno è rimasto intimato;
ritenuto che con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c) e dell’art. 112 c.p.c., assumendo che il Tribunale, al fine d’escludere la sussistenza dei presupposti di cui al citato art. 14, lett. c), aveva consultato COI del 2018, che riportavano informazioni relative al 2017, nel mentre la decisione, pur essendo stata assunta nel maggio del 2019, non aveva esaminato le informazioni provenienti dall’ONU, risalenti ai primi mesi del 2019, le quali riferivano dell’aggravamento della crisi interna, che vedeva la popolazione civile assoggettata alla recrudescenza della guerra civile;
considerato che la doglianza è fondata per non avere la decisione impugnata consultato le COI disponibili più aggiornate, siccome prevede la legge;
che, pertanto, assorbito il secondo motivo, con il quale il ricorrente, evocando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32, si duole del mancato riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, la decisione deve essere cassata con rinvio sul punto, con la precisazione che il Giudice del rinvio, il quale regolerà le spese anche del presente giudizio, dovrà decidere sulla base delle COI disponibili al momento del giudizio di rinvio.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa l’impugnata sentenza, in relazione all’accolto motivo, e rinvia al Tribunale di Caltanissetta, in altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2021