Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14134 del 11/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 11/07/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 11/07/2016), n.14134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15095-2011 proposto da:

G.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 167, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO BAURO, rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO

BARBERA;

– ricorrente –

contro

C.R., (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 279/2010 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 30/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.R. conveniva in giudizio G.M. premettendo che, con scrittura 1.4.1988, quest’ultima, nel dichiarare e riconoscere di aver acquistato ad un’asta fallimentare anche in nome e per conto suo in ragione di metà un appezzamento di terreno in (OMISSIS) di Ha 4.59.10 con entrostanti piccoli fabbricati, aveva promesso di trasferire la metà indivisa riconoscendo che nulla le era dovuto avendo il C. versato quanto di sua spettanza, rimanendo inadempiente, chiedeva sentenza ex art. 2932 c.c..

La G. eccepiva la nullità della scrittura ex L. n. 47 del 1985 e svolgeva riconvenzionale in tal senso, in subordine chiedendo venisse disposto il trasferimento di un terzo del bene.

Il tribunale accoglieva la domanda e la Corte di appello di Messina rigettava il gravame della G., con sentenza 30.4.2010, che richiamava il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la L. n. 47 del 1985, art. 18 si riferisce solo ai contratti con effetti reali e non obbligatori come il preliminare nè era sussistente la mancanza di causa in base alla scrittura sottoscritta dalla G..

Ricorre G. con due motivi, non svolge difese controparte.

All’udienza del 10.12.2015 la causa è stata rinviata a nuovo molo per rinnovare l’avviso di udienza al ricorrente attese la notifica in cancelleria per il trasferimento del domiciliatario e la indicazione di fax occupato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si lamentano erronea valutazione e travisamento dei presupposti di fatto, erronea motivazione, violazione della L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 18.

Col secondo motivo si lamentano violazione dell’art. 1418 c.c., mancanza di causa, difetto di motivazione, illogicità manifesta.

Le censure non meritano accoglimento essendo riproduttive dei motivi di appello sui quali la sentenza ha dato congrua risposta e denunziando promiscuamente vari vizi.

Come dedotto, la sentenza ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la L. n. 47 del 1985, art. 18 si riferisce solo ai contratti con effetti reali e non obbligatori come il preliminare nè era sussistente la mancanza di causa in base alla scrittura sottoscritta dalla G..

In ordine al primo motivo va osservato che il dedotto travisamento prospetta un errore revocatorio e che la motivazione, richiamando consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, è immune dalle critiche, tanto più che trattasi di beni acquistati ad asta fallimentare per i quali si riconosce l’acquisto pro quota in nome e per conto dell’attore e l’avvenuto pagamento.

Tra l’altro si propongono questioni nuove che richiederebbero accertamenti in fatto.

Anche il secondo motivo va rigettato avendo la Corte di appello richiamato la scrittura escludendo la mancanza di causa per cui andava eventualmente proposta censura per violazione dei criteri ermeneutici di cui all’art. 1362 c.c..

L’opera dell’interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dall’art. 1362 c.c. e ss., oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi; pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.

Di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea –

anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente – la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (e pluribus Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753).

Il motivo difetta anche di autosufficienza non riportando la scrittura.

In definitiva il ricorso va rigettato, senza pronunzia sulle spese in mancanza di difese di controparte in questa sede.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2016

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