Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14134 del 04/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14134 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

ORDINANZA
sul ricorso 30044-2011 proposto da:
PELLIZZONI EZIO PAOLO PLLSPL43S12B648W, elettivamente domicilia in
ROMA, VIA PANAMA 95, presso lo studio dell’avvocato PICCIAREDDA FRANCO,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SAMPIETRO LUCIANO giusta
procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
NUOVA CISA SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUINTINO SELLA 41, presso lo
studio dell’avvocato BOVELACCI CAMILLA, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CONTARINI PIETRO DOMENICO giusta procura in calce al
controricorso;

– controricorrente nonché contro

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Data pubblicazione: 04/06/2013

COOPSETTE SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona del suo Vice Presidente e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO
VITTORIO EMANUELE II 269, presso lo studio dell’avvocato VACCARELLA
ROMANO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SALETTI ACHILLE
giusta procura speciale in calce al controricorso;
COlIttOlICOITC1Ite

avverso la sentenza n. 645/2011 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il
22/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA;
udito l’Avvocato Vaccarella Romano difensore della controricorrente (Coopsette) che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla osserva.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e
notificata ai difensori delle parti.
“Il relatore, cons. Adelaide Amendola
esaminati gli atti,
osserva:

1. Coopsette Società Cooperativa a r.l. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo
con il quale, a istanza di Ezio Paolo Pellizzoni, il Tribunale di Gorizia l’aveva
condannata a pagare la somma di lire 1.798.859.402, quale compenso per prestazioni
professionali dell’ingiungente. Dedusse, in limine, l’incompetenza territoriale del giudice
adito, per essere competente il Tribunale di Reggio Emilia. Chiese, ed ottenne, di
chiamare in causa Nuova Cisa s.r.l.
Resistette l’opposto.
Con sentenza del 16 settembre 2008 il Tribunale di Gorizia si dichiarò incompetente per
territorio, per essere competente il Tribunale di Reggio Emilia.
Proposto gravame dal Pellizzoni, la Corte d’appello di Trieste, in data 22 settembre 2011,
lo ha dichiarato inammissibile.
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i

Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte Ezio Paolo Pellizzoni,
formulando un solo motivo.
Resistono con due distinti controricorsi Coopsette Società Cooperativa a r.l. e Nuova
Cisa s.p.a. in liquidazione.
3. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata, successiva al 4

della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Esso può pertanto essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376,
380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi rigettato.
Queste le ragioni.
4. Nell’unico motivo di ricorso l’impugnante lamenta violazione degli artt. 42 e 44 cod.
proc. civ., in relazione all’art. 20 cod. proc. civ., ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
Sostiene che il Tribunale di Gorizia aveva motivato la decisione di incompetenza
sull’assunto che l’opposto non aveva fornito alcuna prova che, successivamente al
contratto concluso a Rabat, in Marocco, le parti ne avevano stipulato un altro in
Monfalcone, così, in sostanza, decidendo il merito della controversia. In tale contesto del
tutto erroneamente la Corte territoriale, partendo dal falso presupposto che il giudice di
prime cure avesse pronunciato solo sulla competenza, aveva ritenuto inammissibile
l’appello.
5. Le critiche sono infondate.
La Corte territoriale ha fatto coerente e corretta applicazione del disposto dell’art. 4
cod. proc. civ., a tenor del quale la sentenza (ora ordinanza) che, pronunciando sulla
competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa e i
provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell’articolo 295
possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza.
Né vale opporre che, potendo detta impugnazione riguardare unicamente la pretesa
violazione delle norme sulla competenza, per decisione di “merito” deve intendersi non
soltanto una pronuncia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ma la decisione su
qualsivoglia questione — di carattere sostanziale o processuale, pregiudiziale di rito o
preliminare di merito — diversa da quella sulla competenza, decisione la cui adozione
3

luglio 2009, alla disciplina dettata dall’art. 360 bis, inserito dall’art. 47, comma 1, lett. a)

preclude, quindi, la proponibilità del regolamento (confr. Cass. civ. 10 gennaio 2011, n.
371; Cass. civ. 23 aprile 2010, n. 9754).
È sufficiente al riguardo considerare che, nella fattispecie, il giudice di prime cure decise
effettivamente sulla sola competenza, delibando, e cioè vagliando in via puramente
incidentale la rispondenza al vero del conferimento di un incarico professionale in

adottata in parte qua non era in alcun modo impegnativa in ordine all’esito della lite. Non a
caso, a norma dell’ultimo comma dell’art. 38 cod. proc. civ., le questioni di cui ai commi
precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia
reso necessario dall’eccqione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informnioni. Il
che significa che la decisione sulla competenza lascia intatto lo scrutinio sul fondamento
della pretesa azionata.
In tale contesto la sentenza del Tribunale di Gorizia poteva essere impugnata solo
istanza di regolamento.
Il ricorso appare pertanto destinato al rigetto”.
Il collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, che non sono in
alcun modo infirmate dalle deduzioni svolte nella memoria di parte ricorrente.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di
giudizio.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio,
liquidate per Coopsette Società Cooperativa a r.l. in complessivi euro 15.200,00 (di cui
euro 200,00 per esborsi), e per Nuova Cisa s.p.a. in liquidazione in complessivi euro
10.200,00 (di cui euro 200,00 per esborsi), oltre IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2013.

Monfalcone di talché, contrariamente all’assunto del ricorrente, la scelta decisoria

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