Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14132 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. I, 27/06/2011, (ud. 29/04/2011, dep. 27/06/2011), n.14132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7391/2010 proposto da:

COMUNE DI LAMEZIA TERME (C.F. (OMISSIS)), in persona del Sindaco

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. MIRABELLO 18,

presso l’avvocato RICHIELLO UMBERTO, rappresentato e difeso

dall’avvocato IOVENE Rachele, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.F.A., D.F.G., A.V., D.

F.L., DE.FA.AN.;

– intimati –

nonchè da:

D.F.L. (c.f. (OMISSIS)), DE.FA.AN. (c.f.

(OMISSIS)), D.F.G. (c.f. (OMISSIS)),

A.V. (c.f. (OMISSIS)), tutti nella qualità

di eredi di D.F.A., e A.V. anche in

proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA UGO OJETTI 114,

presso l’avvocato CAPUTO FRANCESCO A., rappresentati e difesi

dall’avvocato BARBA GREGORIO, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

COMUNE LAMEZIA TERME;

– intimato –

avverso la sentenza n. 906/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 16/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/04/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato UMBERTO RICHIELLO, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale;

il rigetto dell’incidentale; udito, per i controricorrenti e

ricorrenti incidentali, l’Avvocato GREGORIO BARBA che ha chiesto

l’inammissibilità o rigetto del ricorso principale; accoglimento

dell’incidentale condizionato;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 2.11.1993, D.F.A. e A.V., premesso di essere proprietari del terreno, esteso mq 1.540 (in catasto riportato al F.33, p.lla 7), che il Comune di Lamezia Terme aveva assoggettato a procedimento di occupazione d’urgenza, in base a decreto sindacale n. 1 del 7.06.1985, adivano il Tribunale di Lamezia Terme chiedendo la condanna del citato Comune al risarcimento dei danni subiti a causa della avvenuta costruzione sul loro fondo, nonostante la mancata adozione del decreto definitivo di espropriazione, di un tratto della strada pubblica prevista nel P.d.F dell’ex Comune di Nicastro.

Costituitosi in giudizio, l’ente locale eccepiva la prescrizione dell’azionato diritto e contestava nel merito la fondatezza della domanda introduttiva. In corso di causa il D.F. – A. e l’ A. deducevano anche l’inefficacia e l’invalidità ab origine della dichiarazione di pubblica utilità.

Con sentenza del 22.10-9.11.2001, l’adito Tribunale, riteneva, anche all’esito della CTU, il Comune responsabile dell’illecito da c.d.

usurpativa del terreno degli attori e respinta l’eccezione di prescrizione sollevata dall’ente locale, lo condannava al risarcimento dei danni subiti dagli attori, liquidandoli, in riferimento al valore venale del bene, nella somma di L. 112.500.000, oltre rivalutazione monetaria dal 5.12.1991 alla data di pubblicazione della sua pronuncia e con interessi legali per il periodo successivo; rigettava, invece, la richiesta attorea d’indennità per il periodo di occupazione legittima.

Con sentenza del 30-10-16.11.2009, la Corte di appello di Catanzaro, anche in base all’esito della rinnovata CTU, respingeva il gravame principale del Comune ed in accoglimento, invece, per quanto di ragione, dell’appello incidentale del D.F. e dell’ A., condannava l’ente a pagare a costoro la complessiva somma di Euro 70.418,19 (Euro 50.298,19 pari al controvalore attualizzato del terreno + Euro 20.120,00 per danni da occupazione abusiva quinquennale), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali calcolati come in motivazione, confermando nel resto l’impugnata sentenza.

La Corte territoriale osservava e riteneva:

– che con l’unico articolato motivo dell’appello principale il Comune aveva contestato sia la ricorrenza di un’occupazione ab initio illegittima per mancata fissazione dei quattro termini di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 13, assumendo che quelli non indicati nella declaratoria di pubblica utilità dell’opera viaria ed inerenti alla procedura espropriativa, avrebbero dovuto ritenersi implicitamente fissati, sia il rigetto dell’eccezione di prescrizione e sia il recepimento delle valutazioni e conclusioni espresse dal CTU che il primo giudice aveva correttamente qualificato l’occupazione del fondo degli attori come occupazione usurpativa, posto che la Delib. 8 febbraio 1985, n. 158, con cui la GM del Comune di Lamezia Terme aveva approvato il progetto di realizzazione di un tratto della strada pubblica congiungente (OMISSIS) con (OMISSIS), non recava anche l’indicazione dei termini d’inizio e fine della procedura espropriativa, termini che avrebbero dovuto essere esplicitati, sicchè la dichiarazione di pubblica utilità delle opere da realizzare era carente dei suoi caratteri essenziali;

che solo nella comparsa conclusionale d’appello il Comune aveva eccepito il vizio di ultrapetizione da parte del primo giudice, sostenendo che nella domanda introduttiva gli attori avevano agito per occupazione acquisitiva, ma l’eccezione non aveva pregio per il fatto assorbente che si trattava di causa di vecchio rito e l’ente non aveva sollevato obiezioni sulla nuova domanda, il cui tema era stato introdotto già durante l’istruttoria del giudizio di primo grado e ribadito in sede di conclusioni, il che aveva comportato l’accettazione del contraddittorio su di essa;

che gli attori avevano chiesto sia il risarcimento del danno da perdita definitiva del bene e sia l’indennizzo da occupazione legittima o, in via alternativa, il risarcimento del danno da occupazione illegittima;

che l’eccezione di prescrizione sollevata dal Comune doveva essere respinta in relazione al diritto al risarcimento del danno da perdita definitiva del terreno, integrante illecito permanente, e parzialmente accolta in riferimento al vantato diritto al risarcimento del danno da mancato godimento dei frutti del fondo per il tempo decorso dal 15.07.1985, data dell’iniziale immissione in possesso, sino alla domanda giudiziale, in quanto tale diritto si era in effetti estinto relativamente al solo periodo anteriore al quinquennio antecedente la domanda giudiziale;

che l’appello incidentale del D.F. e dell’ A., inerente al diniego del loro diritto, in via alternativa rispetto alla pure chiesta indennità di occupazione legittima, al risarcimento del danno da mancato godimento del bene durante il periodo di occupazione abusiva, doveva essere accolto limitatamente al suddetto quinquennio (novembre 1998-novembre 1993) ed il ristoro commisurato al saggio degli interessi legali maturati anno per anno sulla cifra accordata per la definitiva perdita del medesimo bene;

che per la stima del terreno, ben potevano essere recepite le condivise conclusioni, ineccepibilmente motivate, della rinnovata CTU (non dissimili da quelle del CTU del primo grado), rettificandole solo in punto di attualizzazione al 2.11.1993, data della domanda giudiziale, dei valori riferiti dall’esperto al 1991, rilevando pure che le censure ad esse rivolte dalla difesa del Comune non risultavano sorrette da riscontri probatori (in particolare, il Comune non aveva provato che i fabbricati esistenti nelle zone limitrofe al terreno in questione fossero abusivi e, quindi, non valutabili ai fini del riconoscimento della natura edificatoria del terreno in argomento);

che in particolare, come risultava dalla CTU:

a) il 15.07.1985 il comune si era immesso in possesso del fondo degli attori, esteso mq 1.490 mentre i lavori erano stati consegnati all’impresa appaltatrice il 14.03.1988 ed erano stati ultimati il 5.12.1991;

b) nel P d F approvato del 1971, il terreno degli attori era destinato a strada pubblica mentre il terreno ubicato a nord di detta strada era destinato a Zona Residenziale Artigianale (CM2) e quello a sud aveva destinazione agricola;

c) il vincolo del P d F, efficace per 5 anni, era decaduto da 9 anni alla data della delibera di approvazione del progetto di costruzione della strada pubblica sul suolo degli attori, per cui, ai fini della qualificazione della natura del terreno occorreva applicare la disciplina prevista dalla L. n. 10 del 1977, art. 4, per i Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, utilizzando, cioè, il criterio dell’edificabilità di fatto;

d) il terreno in questione, sito in zona periferica del Comune di Lamezia Terme, aveva effettive possibilità di edificazione, e, dunque doveva esserne confermata la natura edificatoria già sostenuta dal CTU di primo grado, atteso che presentava una configurazione planimetrica pianeggiante, ricadeva in zona servita da viabilità primaria, da rete elettrica ed idrica ed era prossimo ad altri fabbricati realizzati in zona CM2;

e) il più probabile valore di mercato del terreno in questione riferito al 1991, anno di realizzazione della strada, ben poteva essere determinato in L. 60.000 al mq, con stima tratta dall’esame comparativo con il contenuto degli atti pubblici di trasferimento di beni immobili siti nelle vicinanze di esso.

Contro questa sentenza, notificata l’11.01.2010, il Comune di Lamezia Terme ha proposto ricorso per cassazione notificato il 12.03.2010, affidato a due motivi. A.V. nonchè L., An., G. e D.F.V. tutti quali eredi di D.F.A., deceduto il (OMISSIS), e la prima anche in proprio, hanno resistito con controricorso notificato il 16.04.2010 e proposto ricorso incidentale fondato su un unico motivo e subordinato all’eventuale accoglimento del secondo motivo del ricorso principale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere preliminarmente disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza.

A sostegno del ricorso principale il Comune di Lamezia Terme denunzia:

1. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 99 c.p.c., e dell’art. 2907 cod. civ., in materia di tutela giurisdizionale dei diritti nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 189 cod. proc. civ. (vecchio rito) e dell’art. 345 cod. proc. civ. (vecchio rito) ovvero del divieto di proporre domande nuove nonchè nullità della sentenza o del procedimento ed erronea, omessa e contraddittoria motivazione il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 (vecchio rito)”.

Il ricorrente si duole del rigetto della sua censura di extrapetizione per avere il giudice di primo grado ricondotto la pretesa azionata all’ambito dell’occupazione usurpativa in luogo di quella appropriativa cui si riferiva, invece, l’atto introduttivo della controversia. Sostiene che dal suo contegno non poteva desumersi l’accettazione del contraddittorio sulla nuova e diversa domanda, della quale solo i presupposti erano stati dedotti all’udienza del 24.11.1999, a distanza di sei anni dall’inizio del processo, e che era stata per la prima volta formulata all’udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado.

Il motivo non è fondato.

Con riguardo a procedimento, quale il presente, pendente alla data del 30 aprile 1995 – per il quale trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 183, 184 e 345 cod. proc. civ., nel testo vigente anteriormente alla “novella” di cui alla L. 26 novembre 1990, n. 353 (D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 9, convertito, con modificazioni, nella L. 20 dicembre 1995, n. 534) – il divieto di introdurre una domanda nuova nel corso del giudizio di primo grado risulta posto a tutela della parte destinataria della domanda;

pertanto la violazione di tale divieto – che è rilevabile anche d’ufficio, non essendo riservata alle parti l’eccezione di novità della domanda – non è sanzionabile in presenza di un atteggiamento non oppositorio della parte medesima, consistente nell’accettazione esplicita del contraddittorio o in un comportamento concludente che ne implichi l’accettazione (cfr., tra le altre, Cass. SU n. 4712 del 1996).

Nella specie la Corte distrettuale appare avere irreprensibilmente tratto dal comportamento omissivo del Comune la conclusione che esso implicava accettazione della domanda nuova, posto che tale contegno si era sostanziato oltre che nel mero e prolungato silenzio serbato durante tutto il primo grado del giudizio e protrattosi sino alla formulazione dell’eccezione di extrapetizione nella comparsa conclusionale depositata in appello dall’ente locale, anche nella omessa adozione nel corso del primo grado di iniziative atte a contrastare lo svolgimento dell’istruttoria sul diverso tema, ricompreso pure nell’indagine devoluta al CTU, nonchè ancora nella limitazione del proposto appello principale a motivi di merito senza inclusione di specifica censura sul vizio processuale di extrapetizione, a fronte della pronuncia del Tribunale, di accoglimento della domanda nuova.

2. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e della L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4; della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis e della L. n. 865 del 1971, art. 16, ovvero delle norme relative alla determinazione della misura dell’indennità, nonchè erronea, omessa e contraddittoria motivazione in ordine ai criteri di stima il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 (vecchio rito)”.

Censura la vocazione edificatoria attribuita al terreno ed in particolare l’utilizzabilità del criterio dell’edificabilità di fatto, con richiamo alla L. n. 10 del 1977, art. 4, e, quindi:

la legittimità del ricorso al criterio dell’edificabilità di fatto, in quanto non contemplato dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis (per il quale il terreno destinato a strada avrebbe dovuto ritenersi inedificabile in assoluto);

il fatto che alla scadenza del vincolo imposto dal P.d.F. il terreno in questione avesse assunto il carattere di c.d. ” zona bianca” priva di destinazione urbanistica ai sensi della L. n. 10 del 1977, art. 4, u.c., posto che tale disciplina non affievolisce l’obbligo dell’amministrazione di riqualificare il terreno rimasto sprovvisto di regime urbanistico nè di conformare lo jus edificandi del privato, tanto che il PRG adottato dal Comune di Lamezia Terme ed approvato il 31.03.1998 (successivo all’ultimazione dei lavori avvenuta il 5.12.1991) aveva definitivamente impresso all’area de qua la destinazione prefissata;

il fatto che nella valutazione del valore venale del terreno, attuata basandosi sul contesto edilizio già presente nel 1981 (il Pd F approvato era del 1971), si siano messi a confronto beni non similari per tipologia ma soprattutto che non siano stati considerati gli effetti indotti da opere di urbanizzazione eventualmente abusive o dalla presenza in zona di costruzioni edilizie ove non autorizzate;

il fatto che ai fini della quantificazione del dovuto si dimostrava più appropriato l’utilizzo del criterio di stima applicabile alle zone agricole, sottolineando, infine, l’aumento di valore che in ogni caso la realizzazione dell’arteria aveva apportato sia alla parte di terreno edificatorio che a quello agricolo.

A sostegno del ricorso incidentale l’ A. e i D.F. per la denegata ipotesi di accoglimento del secondo motivo del ricorso principale e per mero umorismo deducono:

1) “Violazione L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 89, lett. e), e della sentenza della Corte Costituzionale n. 348 del 24.10.2007 in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5)”, dolendosi che nella liquidazione del risarcimento non sia stata considerata la sopravvenuta sentenza n. 348 del 2007, resa dalla Corte Costituzionale.

Le censure svolte nel secondo motivo del ricorso principale ed inerenti alla determinazione del dovuto secondo le previsioni di cui alla L. n. 10 del 1977, art. 4, sono tutte fondate; al relativo accoglimento segue anche l’assorbimento delle ulteriori doglianze contenute nel medesimo motivo, relative alla commisurazione in concreto del risarcimento da perdita della proprietà del bene e da mancato godimento per il tempo non soggetto a prescrizione del relativo diritto, nonchè l’assorbimento del ricorso incidentale.

La Corte di appello muove dal duplice erroneo presupposto che siccome il terreno degli attori dal P.F. del 1971 del Comune era stato destinato a strada pubblica, tanto bastava a ravvisare in detta destinazione un vincolo preordinato all’espropriazione avente la durata limitata di 5 anni; e che siccome detto quinquennio era inutilmente decorso, l’immobile perciò solo doveva rientrare nelle c.d. zone bianche di cui alla L. n. 10 del 1977, art. 4.

2.1. Il primo non tiene in alcuna considerazione la giurisprudenza della Corte Costituzionale, la quale fin dalle lontane decisioni n. 6 del 1966 e n. 55 del 1968 e da ultimo con la sentenza n. 179 del 1999, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di numerose disposizioni della Legge Urbanistica n. 1150 del 1942, nella parte in cui consentivano alla p.a., senza la previsione di un indennizzo, l’apposizione su immobili privati di vincoli temporanei (ma di durata illimitata), preordinati al successivo (ma incerto) trasferimento del bene per ragioni di interesse generale, sia ipotesi di vincoli che, pur consentendo la conservazione della titolarità del bene, erano tuttavia destinati ad operare immediatamente una definitiva incisione profonda, al di là dei limiti connaturali, sulla facoltà di utilizzabilità sussistenti al momento dell’imposizione (e cioè di vincoli immediatamente definitivi inerenti a proprietà non destinate a esser trasferite). Ciò perchè “tali imposizioni a titolo particolare non possono mai eccedere, senza indennizzo, quella portata, al di là della quale il sacrificio imposto venga a incidere sul bene, oltre ciò che è connaturale al diritto dominicale” quale viene riconosciuto in un determinato momento storico. E perchè dunque doveva considerarsi in contrasto con l’art. 42 Cost., la sottrazione di immobili, quando essi siano da considerarsi edificatoli in base all’ordinamento vigente nel momento in cui il vincolo intervenga, alla possibilità di utilizzazione rappresentata dalla destinazione a nuove costruzioni o comunque ad altri proficui impieghi di ordine urbanistico.

Dalla categoria suddetta di “vincoli preordinati all’espropriazione, ovvero che abbiano carattere sostanzialmente espropriativo” (sent.

179/1999, par. 3), la Consulta ha tuttavia distinto avvertendo espressamente che ne restavano invece fuori “quelli posti direttamente dalla legge o dallo strumento edilizio “con carattere di generalità per tutti i consociati e quindi in modo obiettivo (sentenze n. 6 del 1966 e n. 55 del 1968), ad intere categorie di beni, e per ciò interessino la generalità dei soggetti con una sottoposizione indifferenziata di essi – anche per zone territoriali – ad un particolare regime secondo le caratteristiche intrinseche del bene stesso. Ed ha osservato che “non si può porre un problema di indennizzo se il vincolo, previsto in base a legge, abbia riguardo ai modi di godimento dei beni in generale o di intere categorie di beni, ovvero quando la legge stessa regoli la relazione che i beni abbiano rispetto ad altri beni o interessi pubblici preminenti” (par. 4).

In aderenza a questa distinzione si sono susseguite numerose disposizioni di legge che hanno limitato la durata massima entro cui è consentita l’apposizione dei (soli) vincoli preordinati all’espropriazione; e la giurisprudenza di questa Corte onde dare concreta attuazione alla menzionata distinzione tra le due categorie di vincoli sottoposte a regimi differenziati ed evitare di eluderla, ha enunciato il principio (Cass. sez. un. 173/2001 e succ.) che in caso di originaria disposizione di piano, ovvero di variante, il suo carattere conformativo e non ablatorio non discende dalla sua collocazione in una specifica categoria di strumenti urbanistici, ovvero dalla presenza di piani particolareggiati ovvero attuativi ma dipende soltanto dai requisiti oggettivi, di natura e struttura, che presentano i vincoli in essa contenuti; ed è dunque configurabile ove gli stessi mirino ad una (nuova) zonizzazione dell’intero territorio comunale o di parte di esso, si da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti in funzione della destinazione della intera zona in cui questi ricadono ed in ragione delle sue caratteristiche intrinseche;

o del rapporto (per lo più spaziale) con un’opera pubblica: soltanto in tal caso traducendosi in uno strumento ulteriore di conformazione della proprietà dei beni medesimi. Per converso, se la previsione originaria (ovvero la variante) non abbia una tal natura generale ma imponga un vincolo particolare incidente su beni determinati in funzione non già di una generale destinazione di zona ma della localizzazione di un’opera pubblica, la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata, il vincolo che essa contiene deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione; e da esso deve,dunque, prescindersi nella qualificazione dell’area pur quando la disposizione ne abbia mutato la classificazione urbanistica (Cass. n. 17995 del 2009; n. 19924 del 2007; n. 20252 del 2006; n. 2612 del 2006; n. 3116 del 2005).

Questa distinzione è stata del tutto ignorata e non apprezzata dalla sentenza impugnata, per cui il relativo accertamento, indispensabile e strumentale, per stabilire il valore venale del terreno collegato,anzitutto, alla destinazione edificatoria (o meno), dovrà essere eseguito con priorità logica assoluta, dal giudice di rinvio.

2.2. L’iter argomentativo della decisione impugnata non è condivisibile neppure ove rimanesse accertata la non dimostrata natura di vincolo preordinato all’espropriazione nella destinazione del terreno ad opera viaria, non comportando ancora la stessa l’automatica conseguenza della sua inclusione in zona c.d. bianca disciplinata dalla L. n. 10 del 1977, art. 4; ed ancor meno della affermata natura edificatoria (Cass. n. 21396 del 2009) ma soltanto quella che del vincolo non si deve tener conto, e cioè che si deve totalmente prescindere da esso (L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 3). Risultando, invece, ancora una volta decisiva per la classificazione dell’area gravata la destinazione attribuita dallo strumento urbanistico generale (nel caso: PF del 1971) alla zona in cui la stessa è compresa; con la conseguente applicazione della regola ripetutamente affermata da questa Corte: 1) che un’area va ritenuta edificabile soltanto se, e per il solo fatto che, come tale, essa risulti classificata dagli strumenti urbanistici, secondo un criterio di prevalenza o autosufficienza della edificabilità legale:

come è avvenuto per i terreni viciniori che la Corte territoriale ha accertato essere compresi nella Zona Residenziale Artigianale (CM2) (Cass. n. 3146 del 2006; n. 3838 del 2004; n. 10570 del 2003); 2) che le possibilità legali di edificazione vanno per converso escluse tutte le volte in cui per lo strumento urbanistico vigente all’epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale, la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico, in quanto dette classificazioni apportano un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione e che sono, come tali, soggette al regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione edilizia (da ultimo: Cass. n. 665 del 2010; n. 400 del 2010; n. 21396 del 2009; n. 21095 del 2009; n. 17995 del 2009). Come si verifica proprio per le opere di viabilità indicate nel piano regolatore generale o nel P.F. (L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 7, comma 2, n. 1), le quali, pur comportando un vincolo di inedificabilità delle parti del territorio interessate, non concretano un vincolo preordinato ad esproprio, a meno che tale destinazione non sia assimilabile all’indicazione delle reti stradali “all’interno e a servizio” delle singole zone edificatorie (L. n. 1150 del 1942, art. 13): di regola rimesse allo strumento di attuazione e come tale, riconducibile a vincoli imposti a titolo particolare, di carattere espropriativo, in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione lenticolare di un’opera pubblica, incidente su specifici beni (Cass. n. 20131 del 2009; n. 19924 del 2007; n. 11848 del 2006).

2.3. Conclusivamente la fattispecie di terreno ubicato in zona c.d.

bianca disciplinata dalla L. n. 10 del 1977, art. 4, era configurabile soltanto nell’ipotesi, peraltro ritenuta dalle Sezioni Unite di questa Corte eccezionale (sent. n. 173 del 2001), in cui il fondo D.F. – A. fosse rimasto al di fuori della zonizzazione del territorio comunale operata dal menzionato P.F. del 1971 (c.d. vuoto urbanistico), che senza includerlo in alcuna zona con specifica destinazione (pur se pubblicistica), si fosse invece limitato a localizzarvi una strada pubblica, perciò apponendovi direttamente un vincolo sostanzialmente preordinato all’espropriazione e destinato in tal caso, per quanto detto, a perdere di efficacia dopo 5 anni.

E tuttavia pur se il fondo fosse rientrato nell’ambito di una zona bianca, non per questo ne avrebbe potuto essere affermata la natura edificatoria traendola quale conseguenza automatica del criterio di ricognizione fondato sulla c.d. edificabilità di fatto, avendo la Corte di Cassazione ripetutamente avvertito che il relativo meccanismo non costituisce un espediente rivolto ad aggirare i limiti posti dal criterio dell’edificabilità legale in base alla ricorrenza dei tradizionali indici di urbanizzazione utilizzati negli anni 60′ (rete viaria, elettrica, idrica, vicinanza a zone edificate ecc.) e presenti su qualsiasi terreno, occorrendo, invece, accertare l’esistenza di un duplice ulteriore requisito e cioè che “deve trattarsi di area dotata di opere di urbanizzazione funzionalmente collegate a quelle comunali; deve anche trattarsi di area avente obiettiva ed intrinseca funzione di “completamento” rispetto ad area contigua destinata all’edificazione”. La quale non si risolve “nella possibilità di allaccio con le strutture di urbanizzazione primaria, ma si estende ad accertare l’armonico e legale inserimento di essa in un ambito territoriale più esteso, rispetto al quale l’opera progettata si presenta come naturale completamento di una zona adibita all’edificazione; e la verifica deve ispirarsi a criteri funzionali, inevitabilmente condizionati dall’analisi dell’impatto urbanistico ed edilizio che l’opera produce in un contesto più ampio di quello circoscritto alla singola zona in cui è compresa (Cass. n. 3222 del 2009; n. 29788 del 2008; n. 28820 del 2008; n. 27242 del 2008); per cui anche sotto questo profilo la ritenuta edificabilità di fatto del terreno D.F. – A. non si sottrae alle censure del Comune, il quale da ultimo ha giustamente lamentato che il suo valore venale è stato illegittimamente ricavato da elementi di comparazione disomogenei, perchè tratti da aree non aventi il medesimo regime urbanistico.

Conclusivamente deve essere respinto il primo motivo del ricorso principale, accolto il secondo motivo nei precisati sensi, con assorbimento delle residue censure nonchè del ricorso incidentale e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo motivo nei sensi di cui in motivazione, con assorbimento delle residue censure e del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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