Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14132 del 11/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 11/07/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 11/07/2016), n.14132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8615-2012 proposto da:

C.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE rappresentato e

difeso dall’avvocato VANDA CAPPELLETTI;

– ricorrente –

contro

STUDIO SACI SNC IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ZARA 13, presso lo studio dell’avvocato FLAVIO RONDININI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO ROSSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2621/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato RONDININI Flavio, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato ROSSI Roberto, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Su ricorso della società Studio Saci s.n.c., esercente l’attività di mediazione immobiliare, il Tribunale di Como emise decreto col quale ingiunse a C.M. il pagamento, in favore della predetta società, della somma di Euro 3.718,49 oltre accessori, a titolo di compenso per l’opera di mediazione svolta nella compravendita di un immobile sito in (OMISSIS), rispetto al quale l’ingiunto aveva sottoscritto proposta irrevocabile di acquisto.

Il C. propose opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo e ne chiese la revoca, assumendo la mancata conclusione del contratto di compravendita anche per colpa della società mediatrice.

Nella resistenza dell’attrice, il Tribunale di Como revocò il decreto ingiuntivo e dichiarò che nulla era dovuto dal C. all’attrice.

2. – Sul gravame proposto dalla Studio Saci s.n.c. in liquidazione e in riforma della sentenza di primo grado, la Corte di Appello di Milano rigettò l’opposizione e confermò il decreto ingiuntivo opposto. La Corte territoriale ritenne che il contratto preliminare di compravendita si fosse perfezionato con l’accettazione, da parte dei promittenti venditori, della proposta irrevocabile di acquisto sottoscritta dal C. e a lui comunicata dalla società attrice, la quale pertanto aveva diritto alla provvigione, a prescindere dalla successiva stipulazione del contratto definitivo.

3. – Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione C. M. sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso la società Studio Saci s.n.c. in liquidazione, che ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il ricorrente formula le seguente censure:

1) Col primo motivo di ricorso, deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1326 – 1755 c.c., nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di Appello ritenuto concluso il contratto preliminare tra le parti, sulla base della semplice comunicazione dell’accettazione – da parte del proprietario – della proposta irrevocabile di acquisto del C., senza considerare che nè la proposta nè l’accettazione contenevano l’indicazione di elementi necessari per la stipulazione del contratto, con particolare riguardo alle persone intestatarie della proprietà dell’immobile, alle persone intestatarie del mutuo gravante su di esso e all’importo residuo del mutuo stesso;

2) Col secondo motivo, deduce poi la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1759 c.c., nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata, con riferimento all’obbligo di informazione gravante sul mediatore.

2. – Entrambe le censure sono infondate.

La Corte territoriale ha accertato che l’incarico di mediazione (prodotto dal C.) fu conferito allo Studio Saci da B. L. quale delegata delle figlie S.M.R. e S. M.C., proprietarie dell’immobile; ha ancora accertato che nella proposta irrevocabile di acquisto, sottoscritta dal C., è specificato che l’immobile era di proprietà ” S.- B.”.

Ne deriva che, anche se la comunicazione dell’accettazione della proposta non indicava i nomi degli accentanti, la Corte di Appello legittimamente ha concluso che il C. era a conoscenza di chi fossero le proprietarie dell’immobile.

Per quanto riguarda il mutuo, la Corte territoriale ha rilevato che nella proposta di acquisto si è dato atto dell’esistenza di un mutuo residuo che il venditore avrebbe estinto a sue spese in sede di atto notarile; e legittimamente ha perciò concluso che il C. avesse ritenuto sufficiente, per la valutazione della convenienza economica dell’affare, l’impegno delle venditrici ad estinguere il mutuo prima del rogito, a prescindere dalla conoscenza dell’esatto l’ammontare dello stesso.

In definitiva, la Corte di Appello ha accertato – con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, in quanto giustificato da motivazione esente da vizi logici e giuridici – che l’obbligo di informazione di cui all’art. 1759 c.c. è stato assolto dallo Studio Saci e che la proposta e l’accettazione contenevano tutti gli elementi essenziali per la conclusione del preliminare;

legittimamente perciò la Corte territoriale ha ritenuto che l’affare ebbe a concludersi con la comunicazione al proponente acquirente dell’accettazione della controparte.

3. – Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.700,00 (duemilasettecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2016

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