Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14132 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/06/2017, (ud. 11/05/2017, dep.07/06/2017),  n. 14132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25606/2012 proposto da:

COMUNE DI SPOLTORE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA F. DENZA 2, presso lo studio dell’avvocato

LAURA ROSA, rappresentato e difeso dall’avvocato LORENZO DEL

FEDERICO giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

F.R., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MERCADANTE 9,

presso lo studio dell’avvocato FABIO SANTINI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIOVANNI CHIARINI con studio in CHIETI VIA COLONNETTA

106 (avviso postale ex art. 135) giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 219/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

PESCARA, depositata il 21/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2017 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;

si dà atto che il Cons. Dott. CARBONE dichiara di astenersi ai sensi

dell’art. 51 c.p.c., comma 1, per rapporto di parentela con

l’Avvocato DEL FEDERICO, il Presidente autorizza l’astensione e la

sostituzione con il Cons.Dott. FUOCHI TINARELLI previsto come

riserva;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROSA LAURA per delega

dell’Avvocato DEL FEDERICO che si riporta agli scritti difensivi;

udito per il controricorrente l’Avvocato CHIARINI CLAUDIA per delega

dell’Avvocato CHIARINI GIOVANNI che si riporta agli scritti

difensivi.

Fatto

Con sentenza n. 219/09/11, depositata il 21.9.2011, la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, respingeva l’appello proposto dal Comune di Spoltore avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pescara n.266/01/2008 che aveva annullato l’avviso di accertamento ICI per l’anno 2002 emesso nei confronti di F.R..

Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale, confermando quanto affermato già nella sentenza di primo grado, che il contribuente aveva diritto alla esenzione ICI risultando rivestire la qualifica di coltivatore diretto essendo iscritto agli elenchi ex SCAU e versando i relativi contributi previdenziali.

Il Comune impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo due motivi.

L’ intimato si è costituito con controricorso, il Comune ha presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L’eccezione di tardività del ricorso proposto dal Comune è infondata.

La sentenza impugnata è stata depositata in cancelleria in data 21.9.2011 e il ricorso per cassazione è stato spedito a mezzo posta in data 6.11.2012 come emerge dalla relata di notifica dell’originale del ricorso.

Il ricorso va proposto, entro l’ordinario termine di sessanta giorni dalla comunicazione o – se anteriore – dalla notificazione di essa (o, comunque, entro il termine previsto dall’art. 327 c.p.c. e quindi entro un anno – maggiorato della sospensione feriale, se applicabile – dal suo deposito, se trattasi di giudizio intrapreso in primo grado prima del 4.7.09, come nella fattispecie, o, per quelli intrapresi dopo, entro sei mesi dal deposito, maggiorati della sospensione feriale se applicabile).

Tenendo contro della sospensione feriale dei termini, il termine ultimo per proporre il ricorso per cassazione era il 6.11.2012 (lunedì) quindi, il ricorso notificato in tale data deve essere considerato tempestivo.

2. Con il primo motivo il Comune lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504del 1992, artt. 2 e 9, D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando come il mero requisito formale della permanenza dell’iscrizione negli elenchi ex Scau non è condizione sufficiente al mantenimento della agevolazione, trattandosi di pensionato e mancando anche l’ulteriore requisito della persistenza dell’assoggettamento agli obblighi assicurativi per invalidità, vecchiaia e malattia; con il secondo motivo lamenta: b) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 9, D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58 e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, non avendo il contribuente adempiuto all’onere di provare tutti i requisiti necessari per avere accesso alla agevolazione richiesta.

I motivi, stante la loro connessione logica, possono essere esaminati congiuntamente.

Ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 9 e D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, non si considerano edificabili quei terreni che, ancorchè inseriti in PRG come edificabili, sono posseduti e condotti dai soggetti di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, che prevede che si considerano imprenditori agricoli a titolo principale e coltivatori diretti le persone iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dalla L. n. 9 del 1963 , art. 11 e soggette al corrispondente obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

La CTR ha riconosciuto l’agevolazione rilevando come “la disciplina normativa pone in particolare rilievo il criterio formale per individuare l’esistenza dei presupposti per usufruire della agevolazione…”, confermando la motivazione della CTP di Pescara che ha osservato che “l’esenzione dal pagamento dell’imposta va ancorata non al fatto di svolgere una qualche attività di coltivazione del fondo, ma al dato formale dell’iscrizione negli elenchi comunali prevista dalla L. n. 9 del 1963, art. 11”.

Osserva questa Corte che la disciplina agevolativa non può, tuttavia, essere ancorata al solo criterio formale dell’iscrizione agli elenchi ex SCAU; la ratio della disposizione agevolativa è quelIo di incentivare la coltivazione della terra e di alleggerire del carico tributario quei soggetti che ritraggono dal lavoro della terra la loro esclusiva fonte di reddito, così come richiamato dalla ordinanza della Corte Costituzionale n. 87/2005 (in termini anche ordinanza Corte Cost. n. 336/2003) che,ai fini dell’applicazione dell’Ici, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, comma 2, nella parte in cui esclude i coltivatori diretti, titolari di pensione maturata a seguito dell’obbligatoria iscrizione alla relativa gestione previdenziale, dalle agevolazioni previste nel D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9, ha statuito che “la giustificazione dell’agevolazione fiscale di cui si tratta risiede evidentemente in un intento di incentivazione dell’attività agricola, connesso alla finalità di razionale sfruttamento del suolo cui fa riferimento l’art. 44 Cost. e in relazione alla suddetta ratio incentivante non appare manifestamente irragionevole che da tale beneficio siano esclusi coloro che – nel fatto di godere di trattamenti pensionistici – all’evidenza non traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito”.

In tale ottica il maturare del trattamento pensionistico, circostanza non controversa nella fattispecie in esame, esclude che il soggetto che ha fruito dell’agevolazione fino a quel momento possa essere ancora considerato coltivatore diretto, ostando lo status di pensionato al riconoscimento dell’agevolazione, indipendentemente dalla circostanza che la pensione si riferisca o meno all’attività lavorativa in agricoltura ed essendo irrilevante che il soggetto sia ancora iscritto negli elenchi e continui a versare i contributi volontari in costanza di trattamento pensionistico.

Questa Corte ha infatti chiarito come “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il trattamento agevolato previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 9, per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, spetta solo a quanti traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito e non va, quindi, riconosciuto, a chi sia titolare di pensione, avendo ottenuto la cancellazione dall’elenco dei coltivatori diretti” (Cass. n. 12565 del 2010, cfr., Cass. Sent. n. 9601 del 13 giugno 2012) anche nel caso in cui il contribuente continui a lavorare il fondo.

Ulteriori questioni rimangono assorbite.

Va, conseguentemente, accolto il ricorso, cassata l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384, comma 2, c.p.c. va respinto l’originario ricorso proposto dal contribuente.

Nel posteriore consolidarsi dell’indirizzo giurisprudenziale da ultimo richiamato, debbono essere fatte consistere le ragioni che inducono la Corte a compensare integralmente le spese di ogni fase e grado.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e decidendo nel merito respinge il ricorso proposto dal contribuente; compensa integralmente le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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