Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14132 del 04/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14132 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

ORDINANZA
sul ricorso 20262-2011 proposto da:
SANTONOCITO SALVATORE SNTSVT61S17E532B, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CITTADUCALE 8, INT. 16, presso lo studio dell’avvocato MARILENA
SCIORTINO, rappresentato e difeso dall’avvocato GAZZARA ANTONINO giusta
procura a margine del ricorso;

ricorrente

LIZZIO SALVATORE LZZSVT23H01F2140, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA GAVORRANO 12, SCALA B, INT. 12, presso lo studio dell’avvocato
GIANNARINI MARIO, rappresentato e difeso dall’avvocato RICCA LUCIO giusta
procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentak contro
SANTONOCITO SALVATORE SNTSVT61S17E532B, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CITTADUCALE 8, INT. 16, presso lo studio dell’avvocato MARILENA

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Data pubblicazione: 04/06/2013

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SCIORTINO, rappresentato e difeso dall’avvocato GAZZARA ANTONINO giusta
procura in atti;

– controricorrente al ricorrente incidentale – ricorrenti incidentali avverso la sentenza n. 523/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA;
udito l’Avvocato Santonocito Salvatore (delega avvocato Antonino Gazzara) difensore
del ricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla osserva.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e
notificata ai difensori delle parti.
“Il relatore, cons. Adelaide Amendola
esaminati gli atti,
osserva:
1. Con citazione notificata il 13 novembre 2003 Salvatore Lizzio, premesso che Salvatore
Santonocito, conduttore di un immobile di sua proprietà, si era reso moroso nel
pagamento dei canoni di locazione a partire da ottobre 2001, intimò allo stesso sfratto
per morosità, contestualmente citandolo per la convalida.
Costituitosi in giudizio, il convenuto contestò le avverse pretese.
2. Con sentenza del 9 gennaio 2008 il giudice adito dichiarò risolto il contratto di
locazione, confermando l’ordinanza di rilascio e condannando Salvatore Santonocito
al pagamento dei canoni non corrisposti, oltre accessori.
Proposto dal soccombente gravame, la Corte d’appello di Catania lo ha respinto in data
9 giugno 2010.
Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte Salvatore Santonocito,
formulando tre motivi.
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31/05/2010, depositata il 09/06/2010;

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Resiste con controricorso Salvatore Lizzio, che propone altresì ricorso incidentale
condizionato, affidato a un solo mezzo, al quale il Santonocito ha replicato con proprio
controricorso.
3. I ricorsi riuniti ex art. 335 cod. proc. civ., sono soggetti, in ragione della data della
sentenza impugnata, successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall’art. 360 bis,

pertanto essere trattati in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e
375 cod. proc. civ. per esservi, l’uno rigettato, e l’altro dichiarato assorbito.
Queste le ragioni.
4. Col primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 1460, 1575 e 1576 cod.
civ., ex art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., l’impugnante torna a sostenere la legittimità
della sospensione del versamento dei canoni di locazione, in un contesto fattuale in cui
egli non aveva potuto godere dell’immobile in ragione, inizialmente, di un fatto non
imputabile ad alcuna delle parti, e precisamente del sisma dell’ottobre del 2002, e,
successivamente, della mancata esecuzione dei lavori di ripristino, spettanti al locatore.
Deduce quindi che non solo la domanda di risoluzione non poteva essere accolta, ma
che andava piuttosto affermato il suo diritto ad ottenere la restituzione dei canoni
successivi al 29 ottobre 2002 nonché il risarcimento dei danni.
Con il secondo mezzo, lamentando violazione dell’art. 651 cod. proc. civ., ex art. 360,
nn. 3 e 5 cod. proc. civ., il ricorrente critica la ritenuta irrilevanza della sentenza penale,
passata in giudicato, di condanna del Lizzio per violazione dell’art. 650 cod. pen., in
relazione alla mancata ottemperanza all’ordinanza del Comune di Mio che aveva
dichiarato l’inagibilità temporanea dell’immobile locato e disposto l’esecuzione in via
d’urgenza di lavori di riparazione e ripristino.
Con l’ultimo motivo, infine, deduce violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., chiedendo che
la controparte venga condannata al pagamento delle spese di causa.
5. I primi due motivi, che si prestano a essere esaminati congiuntamente per la loro
intrinseca connessione, sono per certi aspetti inammissibili, per altri infondati.
Valga al riguardo considerare che la Corte territoriale ha ritenuto meritevole di
accoglimento la domanda di risoluzione sul presupposto che il conduttore,
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inserito dall’art. 47, comma 1, lett. a) della legge 18 giugno 2009, n. 69. Essi possono

ripetutamente invitato a rilasciare l’immobile per consentire l’esecuzione dei necessari
lavori di ripristino, ne aveva rifiutato la riconsegna, adducendo che la realizzazione di
quelle opere non richiedeva affatto lo sgombero dei locali di talché in definitiva, il
Santonocito aveva continuato a godere del cespite, senza tuttavia pagare i canoni di
locazione.

consentirne la ristrutturazione venne manifestata dal conduttore nel settembre 2003,
quando l’inadempimento all’obbligo di pagamento delle pigioni si protraeva ormai da
ben nove mesi, da tanto desumendo che quella disponibilità costituì semmai solo il
riconoscimento postumo della impossibilità di dar corso alle riparazioni senza lo
sgombero totale dei locali occupati.
Ritenuta poi l’assoluta irrilevanza della condanna penale inflitta al Lizzio, essendo la
stessa intervenuta dopo pochi giorni dalla riconsegna dell’immobile, ha affermato che la
condotta del conduttore in definitiva appariva strumentalmente volta a sollecitare
l’applicazione della normativa emanata in occasione di precedenti eventi sismici,
normativa la quale, con riguardo agli immobili dichiarati inagibili dalla Pubblica Autorità,
prevedeva espressamente il diritto del conduttore di conservare il rapporto locativo,
contestualmente esentandolo dall’obbligo di pagare i canoni fino al collaudo.
6. Ora, a giudizio del relatore, la scelta decisoria del giudice di merito costituisce coerente
e corretta applicazione di principi ripetutamente affermati da questa Corte, principi per
cui, da un lato, al conduttore non è consentito astenersi dal versare il canone, ovvero
ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel
godimento del bene, e ciò anche quando egli assume che tale evento sia ricollegabile a
fatto del locatore; dall’altro, la sospensione totale o parziale dell’adempimento
dell’obbligazione di pagamento è legittima soltanto qualora venga completamente a
mancare la controprestazione e, inoltre, la sospensione stessa sia conforme a lealtà e a
buona fede (confr. Cass. civ. 14 luglio 2005, n. 14739; Cass. civ. 1° giugno 2006, n.
13133).
7. Le critiche dell’impug-nante, per contro, non solo non si confrontano con il nucleo
argomentativo centrale della decisione impugnata, sostanzialmente incentrato sulla
4

Ha aggiunto il decidente che la dichiarata disponibilità a rilasciare l’immobile per

pretestuosità sia del rifiuto di sgomberare l’immobile sia del mancato pagamento dei
canoni di locazione, in dipendenza di pretesi inadempimenti del locatore di cui era
evidentemente responsabile proprio il conduttore, ma, attraverso la surrettizia
evocazione di vizi di violazioni di legge e di lacune motivazionali, in realtà inesistenti,
tendono a sollecitare una rivalutazione dei fatti e delle prove, preclusa in sede di

8. Non è poi superfluo ricordare che nei contratti a prestazioni corrispettive, in caso di
inadempienze reciproche delle parti, il giudizio formulato dal giudice di merito, ai fini
della pronuncia di risoluzione per inadempimento, in merito al comportamento
complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse si sia resa responsabile delle
violazioni maggiormente rilevanti, determinando il comportamento della controparte e la
conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, è incensurabile in sede di legittimità
se, come nella fattispecie, congruamente motivato (confr. Cass. civ. 9 giugno 2010, n.
13840).
9. Nel rigetto dei primi due motivi del ricorso principale resterà assorbito l’esame e del
terzo motivo e del ricorso incidentale condizionato proposto dal resistente”.
Il collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, che non sono in
alcun modo infirmate dalle deduzioni svolte nella memoria di parte ricorrente.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.
La Corte, pronunciando sui ricorsi riuniti, rigetta il ricorso principale, assorbito
l’incidentale condizionato. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio,
liquidate in complessivi euro 3.200,00 (di cui euro 200,00 per esborsi), oltre IVA e CPA,
come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2013.

legittimità.

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