Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14131 del 11/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 11/07/2016, (ud. 07/04/2016, dep. 11/07/2016), n.14131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30590-2011 proposto da:

C.S., CA.SI. (OMISSIS), F.

R. (OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA,

VIALE MAZZINI 119, presso lo studio dell’avvocato ORESTE BISAZZA

TERRACINI, che le rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

C.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIGLIENA

2, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FALCONI AMORELLI, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4371/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2016 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato BISAZZA TERRACINI Oreste, difensore delle

ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e della memoria;

udito l’Avvocato FALCONI AMORELLI Alessandro, difensore del

resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Capitani Nello, proprietario di un terreno edificabile in Trevignano Romano, agiva innanzi al Tribunale di Roma in regolamento dei confini nei confronti del fratello, C.L., proprietario di un terreno confinante. Lamentava, in particolare, che questi aveva eretto un muro divisorio appropriandosi di una porzione della sua proprietà, di cui domandava il rilascio.

Nel resistere in giudizio il convenuto ascriveva lo sconfinamento ad un’apposita convenzione con l’attore diretta a favorire la migliore edificazione del proprio fondo, ed invocava ad ogni modo l’applicazione dell’art. 938 c.c..

Con sentenza n. 9301/03, resa nei confronti di F.R. e Ca.Si. e S., eredi di C.L., il Tribunale rigettava la domanda.

Tale sentenza era ribaltata dalla Corte d’appello di Roma, che con sentenza n. 4371/10 regolava il confine in maniera conforme all’accertamento del c.t.u. e condannava le eredi di C.L. a demolire il muro divisorio tra le rispettive proprietà delle parti e a ricostruirlo in corrispondenza di detto confine.

In particolare e per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, la Corte territoriale osservava che mentre il Tribunale si era basato su presunzioni non corroborate da riscontri documentali o materiali, il c.t.u. nominato in primo grado aveva accertato sulla base delle mappe e della consistenza effettiva dei rispettivi terreni delle parti che il muro realizzato da C.L. non insisteva lungo la giusta linea di confine, e che si immetteva nel terreno dell’attore inglobandone circa 227 mq.

Osservava, ancora, che a tale accertamento non ostava l’accordo a suo tempo intervenuto tra i due fratelli, non disconosciuto neppure dall’appellante, avente ad oggetto l’asservimento dell’intera superficie dei terreni di entrambe le parti alla realizzazione di una cubatura complessiva che, diversamente, non avrebbe consentito a C.L. di realizzare sul suo fondo la costruzione posta in essere. Lo scorporo dello ius aedificandi dal diritto di proprietà, con asservimento di una porzione di terreno, non comportava, infatti, il trasferimento della corrispondente area in proprietà al titolare della costruzione.

Per la cassazione di detta sentenza F.R. e C. S. e S. propongono ricorso, affidato ad un unico motivo articolato su più punti e illustrato da memoria.

Resiste con controricorso C.N..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente va respinta l’eccezione di tardività del ricorso formulata dalla parte controricorrente.

Il ricorso, infatti, è stato proposto entro il termine ordinario d’impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, testo previgente alla L. n. 69 del 2009 (la sentenza impugnata, non notificata, è stata pubblicata il 27.10.2010, mentre il ricorso è stato spedito a mezzo posta il 12.12.2011).

2. – Nei punti da 1) a 3) dell’unico motivo parte ricorrente allega la violazione degli artt. 1326 c.c. (recte, 1362?) e ss., ed in particolare della disciplina relativa ai contratti verbali e alla loro interpretazione. Deduce che lo stesso appellante aveva dichiarato l’esistenza di un accordo tra le parti in virtù del quale C.N. avrebbe ceduto al fratello L. una porzione del proprio terreno, ottenendone in cambio una servitù di passaggio sulla strada di accesso al fondo di quest’ultimo fino alla diramazione col fondo proprio. Pertanto, considerato che tra le parti era stato stipulato un accordo verbale, oggetto di confessione giudiziale da parte dell’attore, la Corte territoriale avrebbe dovuto procedere alla relativa interpretazione per stabilire se Luigi avesse avuto o non il diritto di costruire il muro, “non di confine, ma di divisione e di contenimento, invadendo marginalmente la proprietà del germano”.

2.1. – Nel punto 4) parte ricorrente lamenta, inoltre, l’omessa motivazione della sentenza impugnata sull’ipotesi di applicazione alla fattispecie dell’art. 938 c.c., avendo la stessa Corte territoriale menzionato detta circostanza.

2.2. – Il punto 5) del motivo interpella questa Corte sulla legittimità di un manufatto di contenimento in un terreno scosceso, trattandosi di costruzione assolutamente necessaria, e critica la mancata motivazione in merito perchè, essendo stata eretta la costruzione sul terreno di parte appellante, non sia stata applicata la norma dell’art. 934 c.c..

2.3. – Il punto 6) contesta la legittimità della sentenza impugnata per non aver motivato sull’obbligo degli odierni ricorrenti di demolire il muro e di ricostruirlo a proprie spese.

3. – La prima censura, è manifestamente infondata, perchè suppone la possibilità di stipulazione verbale di un contratto di divisione avente ad oggetto beni immobili, con contemporanea costituzione di una servitù di passaggio, e la relativa prova mediante confessione.

Ciò contrasta con le disposizioni dell’art. 1350 c.c., nn. 4) e 11) e con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: a) i modi di costituzione delle servitù prediali sono tipici, sicchè il riconoscimento, da parte del proprietario di un fondo, della fondatezza dell’altrui pretesa circa la sussistenza di una servitù mai costituita è irrilevante ove non si concreti in un negozio idoneo a far sorgere la servitù in via convenzionale; del pari, è inidonea a costituire la servitù la confessione di uno dei comproprietari del fondo servente circa l’esistenza della stessa, non essendo ipotizzabile l’estensione a terzi di effetti inesistenti (Cass. n. 2853/16); b) la confessione non può supplire la mancanza dell’atto scritto che sia richiesto ad substantiam per un determinato negozio (Cass. n. 6232/91 che da tale premessa ha tratto la conclusione per cui è inammissibile l’interrogatorio formale diretto a provare la stipulazione di un accordo risolutorio di un contratto preliminare di vendita immobiliare).

3.1. – Inammissibili le censure di cui ai punti 4) e 5) sia per la loro totale genericità, sia perchè pongono questioni non affrontate nella sentenza impugnata e di cui non è specificata (in violazione del principio di autosufficienza del ricorso) l’avvenuta deduzione anche nel giudizio d’appello ai sensi dell’art. 346 c.p.c. (dalla sentenza impugnata si ricava unicamente che l’applicazione dell’art. 938 c.c. era stata invocata da C.L. nel giudizio di primo grado, non altro).

3.2. – E’ fondata, invece, la doglianza di cui al punto 6) del motivo di ricorso.

L’azione di regolamento di confini mira ad un accertamento qualificato e all’eventuale recupero della porzione di terreno illegittimamente occupata, non già (in assenza di altra e specifica domanda altrimenti basata) ad impone all’uno o all’altro dei confinanti il compimento di opere, provvisionali o definitive, intese ad evitare smottamenti del terreno o a consentirne lo sfruttamento edilizio. Pertanto, la circostanza che uno dei confinanti abbia illegittimamente inglobato nel proprio dominio una porzione di terreno appartenente all’altro, attraverso la realizzazione di un muro (sia esso di contenimento o di fabbrica) di cui si renda necessaria, ai fini recuperatori, la demolizione, non implica il diritto dell’altra parte di ottenere la ricostruzione del medesimo muro in corrispondenza della linea di confine accertata.

4. – La sentenza impugnata, pertanto, va cassata e decisa nel merito in parte qua, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, escludendo l’obbligo degli odierni ricorrenti di ricostruire il muro oggetto della pronuncia di demolizione.

5. – L’accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione integrale delle spese del presente giudizio di cassazione, fermo restando il regolamento delle spese dei gradi di merito operato nella sentenza impugnata, data la totale soccombenza degli odierni ricorrenti.

PQM

La Corte accoglie parzialmente il ricorso, cassa nei limiti di cui in motivazione la sentenza impugnata e decidendo nel merito esclude l’obbligo degli odierni ricorrenti di ricostruire il muro oggetto della pronuncia di demolizione; compensa integralmente le spese di cassazione, ferme restando quelle di merito così come regolate dalla sentenza impugnata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2016

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