Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14131 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/06/2017, (ud. 25/05/2017, dep.07/06/2017),  n. 14131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20364/2012 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE FIORENTINO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GIULIANOVA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRIONFALE

5637, presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO D’AMARIO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 16/2012 della COMM. TRIB. REG. di L’AQUILA,

depositata il 27/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/05/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. L’Ente Nazionale di Assistenza Magistrale (ENAM) impugnava l’avviso di accertamento Ici relativo all’anno 2006 notificato dal Comune di Giulianova. La commissione tributaria provinciale di Teramo accoglieva il ricorso. Proponeva appello il Comune di Giulianova e la commissione tributaria regionale dell’Abruzzo lo accoglieva osservando che la notifica dell’appello era tempestiva e rituale in quanto effettuata nel domicilio eletto in primo grado e che all’ente non spettava l’esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) quale successore ex lege dell’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP), a sua volta succeduta all’ENAM. Si è costituito con controricorso il Comune di Giulianova.

3. Con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 101, 328, 330, 291 c.p.c. e art. 111 Cost.. Sostiene che la notifica dell’atto di appello era stata effettuata nei confronti dell’ENAM quando tale ente era già stato soppresso e ad esso era succeduto l’INPDAP, prima che tale ente fosse soppresso sua volta. Dunque la CTR ha errato nel non dichiarare improcedibile o comunque inammissibile l’appello, dato che la soppressione ex lege di un ente pubblico con trasferimento delle sue funzioni in capo ad altro ente costituisce, al pari della morte della persona fisica, causa di interruzione del processo.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente osserva la corte che le eccezioni di inammissibilità del ricorso svolto dal Comune controricorrente sono infondate. La prima eccezione, relativa al difetto di autosufficienza per non avere il ricorrente indicato e trascritto gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda, è infondata in quanto il ricorrente medesimo ha denunziato violazione e falsa applicazione della legge ed ha indicato le argomentazioni in diritto contenute nella sentenza gravata (l’essere stata la notifica effettuata al domicilio eletto in primo grado) che ha assunto essere in contrasto con le medesime o con l’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità. Ne deriva che, ai fini della comprensione della questione, non era necessaria la trascrizione degli atti.

La seconda eccezione, relativa alla erronea individuazione nel ricorso del soggetto legittimato passivamente e nel difetto di notifica è infondata in quanto l’atto è stato correttamente indirizzato e notificato al Comune di Giulianova in persona del legale rappresentante pro tempore e non rileva la mancata indicazione del funzionario che concretamente ha la rappresentanza dell’ente poichè non è necessaria la precisa indicazione del titolare dell’organo dell’ente convenuto, bastando il solo riferimento al legale rappresentante pro tempore, dovendosi ritenersi l’atto valido se dalla non precisa o carente individuazione dell’organo o dell’ufficio munito di rappresentanza in giudizio non derivi incertezza sull’identificazione dell’ente convenuto.

La terza eccezione, con cui il Comune sostiene che il ricorrente non ha impugnato la ragione autonoma della decisione con cui la CTR ha affermato che la notifica è stata effettuata al “domicilio eletto in primo grado” è parimenti infondata in quanto il ricorso è incentrato sul fatto che la notifica avrebbe dovuto essere effettuata nelle forme di legge non all’ente ricorrente in primo grado, posto che esso era estinto, ma all’ente che gli era succeduto.

2. In ordine al motivo di ricorso, si osserva che esso è infondato. Le Sezioni Unite della Corte di legittimità, con la sentenza n. 15295 del 4 luglio 2014 (cui hanno fatto seguito Cass. n. 126495 del 17.12.2014; Cass. n. 5855 del 24 marzo 2015; Cass. n. 710 del 18/01/2016) hanno affermato che “in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest’ultimo comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonchè in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l’evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall’altra parte o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ex art. 300 c.p.c., comma 4”. Dal principio di diritto discende la validità della notifica dell’appello effettuata l’8 aprile 2011 all’Enam presso il procuratore Dott. M.M. il quale, in forza della procura conferita dall’ENAM in calce al ricorso di primo grado, continuava a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato.

3. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo,

seguono la soccombenza.

PQM

 

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al Comune di Giulianova le spese processuali che liquida in Euro 5.600,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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