Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14131 del 04/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14131 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

ORDINANZA
sul ricorso 19673-2011 proposto da:
ZANFARDINO GENNARO ZNFGNR41P17A024F, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato MANOLO TENGO,
rappresentato e difeso dall’avvocato IOSSA ANNA giusta procura speciale a margine del
ricorso;

– ricorrente contro
ZANFARDINO ROSA;

– intimata avverso la sentenza n. 4105/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del
15/12/2010, depositata il 27/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA;
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1

3402i

Data pubblicazione: 04/06/2013

È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e
notificata ai difensori delle parti.
“Il relatore, cons. Adelaide Amendola
esaminati gli atti,
osserva:
1. Gennaro Zanfardino ricorre per cassazione, sulla base di un solo mezzo, avverso la

accoglimento del gravame, la domanda proposta da Rosa Zanfardino nei suoi confronti,
ha integralmente compensato tra le parti le spese del doppio grado.
Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimata.
3. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata, successiva al 4
luglio 2009, alla disciplina dettata dall’art. 360 bis, inserito dall’art. 47, comma 1, lett. a)
della legge 18 giugno 2009, n. 69. Esso può pertanto essere trattato in camera di
consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi
rigettato.
Queste le ragioni.
4. Nell’unico motivo, denunciando vizi motivazionali, in relazione al disposto degli artt.
91 e segg. e 115 cod. proc. civ., l’impugnante si duole della disposta compensazione delle
spese di causa. Sostiene che essa sarebbe arbitraria e contraria a principi ripetutamente
enunciati dalla Corte Regolatrice.
5. Le critiche non hanno pregio.
La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato, che nel regime anteriore a
quello introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. a) della legge 28 dicembre 2005 n. 263, il
provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “per giusti motivi” deve
trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria
l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purché, tuttavia,
le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal
complesso della motivazione, da tanto deducendo che deve ritenersi assolto l’obbligo del
giudice anche allorché le argomentazioni svolte a sostegno della statuizione di merito (o

2

sentenza della Corte d’appello di Napoli in data 27 dicembre 2010 che, rigettata, in

di rito), contengano in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la
regolazione delle spese adottata (confr. Cass. sez. un. 30 luglio 2008, n. 20598).
In sostanza, nel sistema applicabile ratione temporis, è consolidata la massima che la
valutazione dell’opportunità della compensazione delle spese processuali, sia in caso di
soccombenza reciproca sia in presenza di altri giusti motivi, rientra nei poteri

incensurabile in sede di legittimità, salvo che risulti violato il principio per cui le spese
non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, ovvero che a
fondamento della decisione siano addotte ragioni palesemente illogiche ed erronee (in tal
senso, ex multis, cfr. Cass. 14 novembre 2002, n. 16012; Cass. civ. 7 novembre 2005, n.
21490).

6. Nella fattispecie la Corte territoriale, dopo aver descritto l’accidentato iter del giudizio
nonché le ragioni del suo dissenso dalla interpretazione degli atti e del comportamento
processuale fornita dal giudice di prime cure, ha ritenuto equo, proprio in ragione delle
peculiarità procedurali che avevano influito sulla decisione, compensare integralmente tra le parti
le spese di entrambi i gradi.
Contrariamente all’assunto dell’impugnante, la motivazione dunque c’è e non è né
illogica, né arbitraria”.
Il collegio ritiene di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione, alla
quale il ricorrente non ha del resto neppure replicato.
Non si provvede sulle spese di giudizio, in mancanza di costituzione della parte
vittoriosa.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2013.

discrezionali del giudice di merito e non richiede specifica motivazione, di talché essa è

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