Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14130 del 11/06/2010

Cassazione civile sez. un., 11/06/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 11/06/2010), n.14130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di Sezione –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14692-2009 proposto da:

P.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI PAOLO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato TREVIA ROBERTO, per

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CERIALE, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA NAZIONALE 200, presso lo studio

dell’avvocato GABRIELLI LUCA, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BARILATI MARCO, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 90/2009 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 18/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2010 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito l’Avvocato Roberto TREVIA, Carlo MALINCONICO per delega

dell’avvocato Marco Marilati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, in

subordine rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Come è riferito nella sentenza impugnata della Corte d’appello di Genova, la vicenda da cui è nata la presente controversia ha avuto inizio con la determinazione del Comune di Ceriale di rivedere la propria pianta organica, con l’attribuzione del ruolo di comandante della polizia municipale, già ricoperto da P.N., inquadrato nel (OMISSIS) livello, ad un impiegato di (OMISSIS) livello, con conseguente attribuzione al P. del profilo di istruttore.

In relazione a tali fatti, ed anche a dissidi insorti con l’Amministrazione, il P. chiese di essere collocato in quiescenza. Ma, essendo poi risultata la insufficienza della contribuzione accreditata, per il mancato versamento dei contributi relativi ad una richiesta di ricongiunzione, il trattamento di quiescenza, già provvisoriamente erogato, venne revocato. Onde consentire al P. di maturare i necessari requisiti contributivi ai fini della pensione, egli venne riassunto in servizio con la qualifica di istruttore ed assegnato a servizio di quartiere.

L’INPDAP richiese al Comune di Ceriale la restituzione delle somme erogate, e l’amministrazione locale esercitò la rivalsa nei confronti del P. mediante trattenuta del quinto dello stipendio. La vicenda è stata oggetto anche di un contenzioso davanti alla Corte dei conti tra il Comune di Ceriale e l’INPDAP, nel quale il giudice ha affermato la responsabilità del Comune nell’illegittima erogazione al P. medesimo del trattamento di quiescenza.

Il P. proponeva davanti al Tribunale di Savona varie domande nei confronti del Comune di Ceriale. Per quanto ancora rileva il Tribunale, dopo avere preso atto della rinuncia da parte del ricorrente alle domande di reintegra in servizio e di pagamento degli stipendi arretrati, rilevava il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda di contestazione del provvedimento del Comune finalizzato alla rivalsa sul P. per le rate di pensione restituite all’Inpdap quanto alla domanda di risarcimento del danno biologico conseguente allo stress derivato dalla revoca del trattamento di pensione, condivideva la ricostruzione della vicenda quale era stata tratteggiata nella sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Liguria (n. 609 del 2004), individuando una colpa grave concorrente ascrivibile in pari misura, da un lato, ai due soggetti che avevano curato la pratica pensionistica per conto dell’ente, per avere i medesimi negligentemente omesso di verificare l’avvenuto il pagamento del contributo per la richiesta ricongiunzione, e, dall’altro, allo stesso P., che non aveva presentato valida richiesta di addebito rateale dei contributi necessari per la ricongiunzione, nè comunque pagato tali contributi e segnalato la relativa circostanza all’amministrazione comunale. Relativamente alla quantificazione del danno biologico, determinava lo stesso nella misura del 5%, così discostandosi dalla consulenza tecnica che aveva valutato il danno nel 15%; escludeva, infatti, che la condotta per cui è causa avesse avuto incidenza causale sull’alopecia irreversibile che aveva colpito il P..

La Corte d’appello rigettava sia l’appello principale del P. che quello incidentale del Comune. Rilevato che la sentenza di primo grado era stata impugnata per la parte in cui riconosceva la concorrente responsabilità del P. e del Comune nella causazione dell’illecito e liquidava il danno, riteneva infondata la contestazione da parte del primo di una sua concorrente responsabilità, confermava al riguardo la sentenza impugnata. Dava espressamente atto, peraltro, dell’acquiescenza che era stata prestata sui capi relativi alle ulteriori domande, in materia di regolarizzazione dei contributi previdenziali, di manleva rispetto alle pretese dell’Inpdap e di trattenute sullo stipendio operate da parte del Comune.

In materia di danno biologico e circa la causa dell’alopecia, la Corte, dava rilievo a deposizioni da cui si evinceva che la perdita di capelli era già cominciata in maniera rilevante nel periodo immediatamente precedente al collocamento a riposo e riteneva inammissibili le nuove produzioni.

Il P. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Comune di Ceriale resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo, denunciando difetto di giurisdizione, violazione di norme di diritto sostanziale e procedurale e specificamente del D.P.R. n. 538 del 1986, artt. 8 e 20 e del R.D. n. 1214 del 1934, art. 13 omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censura il mancato riconoscimento della giurisdizione della Corte de Conti per quanto riguarda la domanda di contestazione della rivalsa esercitata dal Comune per i ratei di pensione e relativamente al riconoscimento di una colpa del ricorrente.

Il secondo motivo, denunciando violazione di norme di diritto sostanziale e procedurale, e specificamente degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la sentenza per quanto riguarda gli accertamenti relativi al danno biologico (incidenza dell’alopecia e quantificazione del residuo danno).

Il primo motivo è inammissibile per la parte con cui è proposta una questione di giurisdizione, poichè il prospettato difetto di giurisdizione è già stata escluso dal giudice di primo grado e non risulta esservi stato appello sul punto. Nè rileva il riferimento della sentenza di appello, nel motivare sulla questione della responsabilità nella causazione dell’evento dannoso, alla disciplina in tema di ripetibilità delle rate di pensione in risposta ad argomentazioni svolte dall’appellante.

Il primo motivo relativamente ai suoi ulteriori profili ed anche il secondo motivo, sono qualificabili come inammissibili a norma dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, la cui prima parte richiede che, nelle ipotesi di ricorso di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si concluda a pena di ammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto, e la cui seconda parte richiede che nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 l’illustrazione di ciascun motivo contenga, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (per la necessità di una specifica formulazione conclusiva e sintetica ai fini della chiara indicazione di tali elementi, analoga a quella relativa al quesito di diritto, cfr. Cass. S.U. n. 20603/2007, 16528/2008; Cass. n. 8897/2008).

Come è stato più volte osservato da questa Corte, il quesito di diritto imposto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., rispondendo all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della S.C. di cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola iuris in quanto tale idonea sia a risolvere la specifica controversia che a ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. S.U. n. 3519/2008 e 18759/2008; Cass. n. 11535/2008).

Nella specie i quesiti di diritto sono palesemente inidonei, in quanto tutti formulati solamente nei termini di un interrogativo su quali norme i giudici avevano applicato avuto in considerazione nel risolvere determinati punti logico-giuridici della decisione (o su quale ragionamento o quale motivo avevano stravolto l’esito della consulenza tecnica sul danno biologico).

Manca anche la chiara indicazione richiesta dall’art. 366 bis c.p.c. in tema di vizi di motivazione, non solo perchè difettano al riguardo adeguate prospettazioni conclusive, ma anche perchè il ricorso è in sostanza formulato in termini non di articolazione di censure alla sentenza di merito secondo i parametri di cui all’art. 360 c.p.c., ma di riproposizione di una lettura di parte del materiale istruttorio, inammissibile in sede di legittimità.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese sono regolate in base al criterio legale della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio, liquidate in Euro duecento per esborsi ed Euro millesettecento per onorari, oltre spese generali e gli altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010

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