Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14130 del 08/07/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 14130 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 20867-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui
uffici domicilia ope legis, in ROMA, alla VIA DEI
PORTOGHESI n. 12;
– ricorrente

2015
contro

1505

ERRICO FULVIO;
– intimatt –

Nonché da:

Data pubblicazione: 08/07/2015

FULVIO

ERRICO

c.f.

RRCELV10M03C675B,

già

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 22, presso
lo studio dell’avvocato GIOVAN BATTISTA SANTANGELO,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIAN LUCA LEMMO
giusta delega in atti e da ultimo domiciliato presso

– controricorrente e ricorrente incidentale nonché contro

AGENZIA DELLE DOGANE;
– intimati –

avverso la sentenza n. 5872/2007 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/08/2007 R.G.N.
1818/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/04/2015 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato BACHETTI MASSIMO (AVVOCATURA);
udito l’Avvocato LEMMO GIAN LUCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il
rigetto dei ricorsi.

LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

R.G 20867/2008
Svolgimento del processo
Fulvio Erfico, dipendente dell’Agenzia delle Entrate come direttore tributario C3,
esponeva, con ricorso al Tribunale di Napoli, che con nota del 29/12/1999 la
direzione compartimentale delle dogane di Napoli gli aveva conferito l’incarico
di responsabile del reparto II dei servizi doganali a decorrere dall’1/1/2000 a
seguito del pensionamento del suo responsabile, confermando un precedente
incarico verbale ; che successivamente con nota del 9/5/001 gli era stata affidata

che con nota del 18/5/2001 il direttore regionale gli aveva comunicato di non
poterlo confermare nell’incarico di direttore delle aree regionali e gli aveva
revocato l’incarico di responsabile del reparto II senza alcuna motivazione.
Il ricorrente chiedeva , pertanto, accertarsi l’illegittimità della revoca con
conseguente riammissioni nelle funzioni svolte, nonché la condanna dell’Agenzia
a pagare l’indennità di posizione e di risultato per le mansioni superiori di
direttore) svolte avendo raggiunto anche gli obiettivi assegnatigli per l’anno 2000 .
Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda condannando l’Agenzia a pagare €
54.973,00 ,oltre € 20.000 per dequalificazione, nonchè a riammettere in servizio
l’Errico nelle mansioni di reggente del Reparto II e di direttore dell’aree regionali
—giuridico e contenzioso.
Con sentenza del 9 agosto 2007 la Corte d’appello di Napoli ha parzialmente
riformato la sentenza del Tribunale . Ha, in primo luogo, ritenuta infondata la tesi
dell’Agenzia secondo cui , con riferimento al primo incarico di responsabile del
reparto II ,si trattava di mera temporanea sostituzione del dirigente assente
rientrante tra le mansioni previste dal CCNL per la posizione economica C3,
sostituzione che non necessitava di particolare motivazione per la revoca e che
non era riconducibile alla reggenza di cui al combinato disposto degli art 18 e 19
del CCNL di computo .
La Corte territoriale ha rilevato, infatti, che con nota del 29/12/1999 la direzione
regionale , pur facendo riferimento ad una conferma di precedente incarico
verbale , aveva disposto formalmente l’incarico di responsabile del reparto II al
ricorrente ; che era incontestato che l’Errico avesse effettivamente svolto i compiti
affidatigli raggiungendo gli obiettivi a lui assegnati per il 2000 ; che il
provvedimento di revoca immediata dell’incarico del 18/5/2001 era illegittimo in

anche la funzione di direttore delle aree regionali- area giuridico contenzioso ;

quanto privo di ogni motivazione e che non sussisteva la denunciata carenza di
potere del direttore regionale ad attribuire l’ incarico di responsabile dei servizi
doganali , potere che solo in epoca successiva con nota del 10/10/2000 era stato
avocato all’amministrazione centrale.
In parziale riforma della sentenza del Tribunale la Corte d’appello, rilevato
che l’ulteriore incarico di direzione dell’area giuridica affari giuridici e
contenzioso , anch’esso oggetto revoca con il provvedimento del 18/5/2001, non
era stato ratificato sussistendo solo una proposta della nomina dell’Errico, in

primo giudice rigettando la domanda dell’Errico in relazione a detto incarico.
La Corte territoriale ha poi affermato che l’accoglimento parziale dell’appello non
determinava una modifica delle somme riconosciute dal Tribunale per differenze e
per risarcimento da dequalificazione legato alla privazione degli incarichi stante la
genericità dell’appello .
Avverso la sentenza ricorre l’Agenzia delle Dogane con due motivi ulteriormente
illustrati con memoria ex art 378 cpc . Resiste l’Errico con controricorso e ricorso
incidentale . L’Avvocatura Generale ha depositato osservazioni alle conclusioni
assunte dal Procuratore Generale in udienza.
Motivi della decisione
1)Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt .56 e 19,
rcomma , dlgs n 165/2001,degli artt 18 e 19 CCNL del comparto anche in
relazione all’art 36 Cost. .
Deduce che l’attribuzione dell’incarico di responsabile del reparto II dei servizi
doganali era avvenuto con modalità diverse da quelle previste dalle disposizioni
contrattuali per la reggenza di uffici dirigenziali. Afferma che al ricorrente non
spettava alcun trattamento economico superiore rispetto a quello goduto della
posizione C3 in mancanza di formale conferimento di un incarico di reggenza a
seguito di apposita procedura disciplinata dall’amministrazione non potendo
essere conferito il trattamento economico superiore in caso di eccezionale e
temporaneo conferimento delle mansioni dirigenziali per improvviso impedimento
del dirigente, rientrante nelle competenze dell’area funzionale C3 di appartenenza
dell’Errico .
Il motivo è infondato.

2

assenza quindi di un atto formale di conferimento , ha riformato la sentenza del

Deve in primo luogo rilevarsi che la ricorrente non deposita né riporta per intero
il contenuto della nota del 29/12/1999 / ritenuta dal Tribunale e dalla Corte
d’appello atto con il quale era avvenuto il conferimento formale a favore
dell’Errico dell’ incarico di reggente del reparto II , nota che invece secondo il
Ministero non aveva tale portata.
La Corte territoriale ha,invece, rilevato che detta nota , pur facendo riferimento
ad un precedente incarico verbale che veniva ratificato, costituiva formale
conferimento di incarico di reggenza . In particolare la Corte territoriale ha

ne sminuiva la rilevanza di formale conferimento di incarico di reggenza e ratifica
del precedente incarico verbale . La Corte ha poi, rilevato che detto incarico fu
effettivamente svolto dall’Errico tanto che in data 30/4/2001 il ricorrente , ed altri
reggenti, avevano ricevuto l’invito a far pervenire la documentazione relativa agli
obiettivi per l’anno 2000 e che l’Errico aveva inviato la documentazione richiesta
a dimostrazione dell’avvenuto raggiungimento degli obiettivi.
La Corte d’appello ha inoltre osservato che alla stregua delle stesse
prospettazioni svolte dall’Agenzia la fattispecie andava ricondotta nell’ambito
regolato dagli artt 18 e 19 ; che la natura formale del conferimento dell’incarico di
reggente trovava conferma nel provvedimento del 18/5/2001 con cui si
comunicava la revoca con effetto immediato dell’incarico conferito con nota del
29/12/1999Ynelle ulteriori note del 20/2/2002 e del 13/12/2001.
La sentenza impugnata appare , pertanto, adeguatamente motivata, priva di difetti
logici o contraddizioni, oltre che immune da errori di diritto, circa l’affermata
sussistenza di un incarico formale conferito all’Errico di reggente del reparto II
avendo la Corte d’appello formato il suo convincimento attraverso una
valutazione di vari elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso,e le
censure formulate dalla ricorrente non sono idonee ad evidenziare difetti o
illogicità delle argomentazioni del giudice di merito .
Deve , altresì, rilevarsi che la Corte territoriale ha escluso la carenza di potere
della direzione regionale ad assegnare la reggenza precisando che solo in data
10/10/2000 era stata introdotta una limitazione dei poteri dei direttori
compartimentali cui restava la facoltà di conferire incarichi di livello non
dirigenziale. Con riferimento a tale circostanza non risultano formulate specifiche
censure nel ricorso in cassazione.

3

rilevato che il richiamo in essa contenuto ad un precedente incarico verbale non

Quanto all’eccezione formulata dall’Agenzia delle Dogane secondo cui non si
trattava di reggenza ma soltanto di temporanea sostituzione del dirigente assente,
rientrante tra le mansioni del funzionario inquadrato in C3 con la conseguenza che
nessun trattamento retributivo superiore era dovuto al ricorrente, deve rilevarsi , in
linea di principio, che occorre distinguere l’ipotesi di svolgimento delle mansioni
dirigenziali in assenza del dirigente titolare pur sempre nominato, in sostituzione
temporanea dello stesso,- che va ricompresa secondo quanto previsto dal c.c.n.l.
del 1999 tra le mansioni della categoria C3-, dalla diversa ipotesi della reggenza,

tutto diversa, non ricompresa nelle mansioni del funzionario con posizione C3 .
Nell’ambito della reggenza deve , inoltre distinguersi l’ipotesi della reggenza che
non dà diritto a percepire le indennità connesse allo svolgimento della mansione
superiore. Come più volte si è affermato da questa Corte ” l’ipotesi della reggenza
costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o
impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità (“in attesa della
destinazione del dirigente titolare”), con la conseguenza che a tale posizione può
farsi luogo in virtù della suddetta specifica norma regolamentare, senza che si
producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo
allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei
limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura, cosicché, al di fuori di
tale ipotesi, la reggenza dell’ufficio concreta svolgimento di mansioni
dirigenziali.”( cfr Cass SSUU n. 3814/2011 , Cass. n.7823/2013, n.21243/2014;
n.5172/2015)
Deve tenersi distinta , invece , l’ipotesi dell’assegnazione temporanea, ma per
lunghi periodi, delle funzioni di reggente dell’ufficio di assegnazione per la
vacanza del posto di dirigente, senza la contemporanea instaurazione della
procedura concorsuale per la copertura del posto dirigenziale scoperto che rientra
nell’ambito di applicazione dall’art. 52, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n.
165,e attribuisce al lavoratore il diritto alla differenza di trattamento economico
previsto per la qualifica superiore ricoperta, restando escluso che tale disciplina
possa essere diversamente regolata dalla contrattazione collettiva, la quale, ai
sensi del comma 6 del citato art. 52, può regolare diversamente i soli effetti di cui
ai commi 2, 3 e 4 della disposizione, e non anche quelli di cui al comma 5, non
richiamato.

4

che postula la vacanza della titolarità dell’ufficio e configura un situazione del

La sentenza impugnata si è attenuta ai principi ripetutamente affermati da questa
Corte ed ai quali questo Collegio intende dare continuità.
La Corte territoriale ha ravvisato che nella fattispecie sussisteva un ‘ipotesi di
reggenza determinante il diritto del lavoratore di percepire il trattamento superiore
Si è infatti affermato (Sez. L, Sentenza n. 21243 del 08/10/2014; Sez. L, Sentenza
n. 5892 del 17/03/2005) che il profilo lavorativo relativo alla posizione economica
C3, di cui all’allegato A del ceni del Comparto Ministeri del 16 febbraio 1999, non
ricomprende tra le proprie funzioni l’espletamento di quelle di reggenza della

che – in base al principio di cui all’art. 1362 cod. civ., secondo cui il principale
strumento interpretativo della volontà delle parti è costituito dalle parole ed
espressioni del contratto – deve ritenersi che i contraenti, omettendo l’indicazione
della reggenza tra le mansioni proprie della qualifica della posizione economica
C3, abbiano inteso consapevolmente escludere tale figura dalla relativa
declaratoria.
2)Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt 13, 18 e 19
CCNL . Censura la sentenza per aver ritenuto illegittima la revoca in quanto priva
di motivazione . Deduce che trattandosi di atto latamente discrezionale e di natura
fiduciaria non era necessaria la motivazione e che la liceità del provvedimento era
subordinato esclusivamente al rispetto delle norme generali di buona
amministrazione rientranti nei poteri gestionali del datore di lavoro.
La censura è infondata. L’ipotesi di applicazione dell’art 13 del CCNL e quindi la
liceità della revoca priva di motivazione deve escludersi considerato che , come
prima si è riferito, al ricorrente è stata attribuita la reggenza di un incarico
dirigenziale stante la scopertura del posto e la mancata attivazione della
procedura concorsuale per la nomina del nuovo dirigente . Ne consegue che ,
come affermato dalla Corte territoriale, devono trovare applicazione gli artt 18 e
19 e quindi la revoca deve avvenire con atto formale e motivato che nella specie
non vi è stato.
RICORSO INCIDENTALE
1)Con il primo motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione degli artt 18 e
19 CCNL e vizio di motivazione. Deduce che anche la proposta di nuovo incarico
di dirigente dell’area giuridica affari giuridici e contenzioso necessitava di forma
scritta e motivazione e così pure la revoca .

5

i;’

superiore posizione lavorativa dirigenziale per vacanza del relativo posto, atteso

2)Con il secondo motivo denuncia violazione dei principi generali in tema di
motivazione dei provvedimenti e omessa applicazione dell’art 3L n 241/1990 e
rileva che le scelte anche discrezionali dovevano essere motivate .
I motivi congiuntamente esaminati in quanto connessi sono infondati.
Con riferimento al primo motivo deve precisarsi che non di revoca si è trattato ma
di mancato perfezionamento dell’iter che avrebbe dovuto portare alla nomina
dell’Errico quale dirigente dell’area giuridica affari giuridici e contenzioso. Ne
consegue che il richiamo all’obbligo di motivazione della revoca non risulta

Per quanto attiene al secondo motivo gli art 18 e 19 del CCNL non sono
applicabili all’ipotesi esaminata con il ricorso incidentale e risulta infondata
l’interpretazione estensiva proposta dall’Errieo .
E’, altresì, infondato il richiamo alla L. n. 241 del 1990, art. 3, invocato dal
ricorrente che prevede l’obbligo di motivazione per tutti i “provvedimenti
amministrativi” che non abbiano natura normativa o contenuto generale. L’atto di
cui è causa , dopo la contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego (a
seguito del D.Lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, testo
poi trasfuso nel D.Lgs. n. 165 del 2001), rientra pur sempre nel novero degli atti
gestionali del rapporto di lavoro, ancorché alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni, ovvero nel novero di atti emessi iure privatorum dagli organi
preposti alla gestione medesima “con la capacità e i poteri del privato datore di
lavoro” cui non si estende l’obbligo di motivazione dei provvedimenti
amministrativi previsto dall’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. ( cfr Cass n
16224/2013) Per le considerazioni che precedono entrambi i ricorsi devono essere rigettati . La
reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di causa
PQM
Rigetta entrambi i ricorsi e compensa le spese di causa.
Roma 2/4/2015

pertinente.

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