Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14130 del 04/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 14130 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

ORDINANZA
sul ricorso 19305-2011 proposto da:
MICCIO MARIA GRAZIA MCCMGR61L42F030E, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA MACHIAVELLI 25, presso lo studio dell’avvocato CENTRO PIO,
rappresentata e difesa dall’avvocato CUOMO ANTONINO giusta procura a margine
del ricorso;

– ricorrente contro
STAIANO MARIA, STAIANO FRANCESCO, STAIANO GIOVANNA;

intimati

avverso la sentenza n. 3600/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del
3/811/2010, depositata il 17/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA;
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

1

Data pubblicazione: 04/06/2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e
notificata ai difensori delle parti.
“Il relatore, cons. Adelaide Amendola
esaminati gli atti,
osserva:

sezione specializzata agraria, Maria, Francesco e Giovanna Staiano, e, premesso di avere
condotto in affitto un fondo di proprietà degli stessi, ne chiese la condanna al
pagamento, in suo favore, delle somme pagate annualmente in più, rispetto al canone
legale dovuto.
I convenuti, costituitisi in giudizio, contestarono le avverse pretese.
2. Con sentenza del 6 giugno 2006 il giudice adito rigettò la domanda.
Proposto dalla soccombente gravame, la Corte d’appello lo ha respinto in data 17
novembre 2010.
Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte Maria Grazia Miccio,
formulando un solo motivo.
Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.
3. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata, successiva al 4
luglio 2009, alla disciplina dettata dall’art. 360 bis, inserito dall’art. 47, comma 1, lett. a)
della legge 18 giugno 2009, n. 69. Esso può pertanto essere trattato in camera di
consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi
rigettato.
Queste le ragioni.
4. Nell’unico motivo di ricorso, denunciando violazione della legge n. 203 del 1982,
mancata applicaione delle leggi n. 11 del 1971 e n. 567 del 1962, nonché vizi motivazionali,
l’impugnante torna a sostenere che, non essendo stato travolto dalla dichiarazione di
incostituzionalità anche l’art. 58 della legge n. 203 del 1982, in base al quale le
disposizioni incompatibili con quelle contenute nella legge stessa erano abrogate, le

2

1. Maria Grazia Miccio convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Torre Annunziata,

4.

norme precedentemente in vigore, in quanto non più in contrasto con la disciplina della
legge n. 203 del 1982, dovrebbero ritenersi pienamente operanti.

5. Le critiche non colgono nel segno.
Nel dichiarare l’illegittimità degli artt. 9 e 62 della legge 3 maggio 1982, n. 203, la Corte
costituzionale ebbe ad affermare che il meccanismo di determinazione del canone di

risultante dal catasto terreni del 1939, rivalutato in base a meri coefficienti di
moltiplicazione, risultava ormai privo di qualsiasi razionale giustificazione, sia in quanto
esistevano dati catastali più recenti e attendibili ai quali fare eventualmente riferimento,
sia in quanto, in ogni caso, a distanza di oltre un sessantennio dal suo impianto, quel
catasto aveva perso qualsiasi idoneità a rappresentare le effettive e diverse caratteristiche
dei terreni agricoli, cosicché non poteva sicuramente essere posto a base di una disciplina
dei contratti agrari rispettosa della garanzia costituzionale della proprietà terriera privata
e tale da soddisfare, nello stesso tempo, la finalità della instaurazione di equi rapporti
sociali, imposta dall’art. 44 della Costituzione (sentenza 5 luglio 2002, n. 318).
Nell’occasione il giudice delle leggi ebbe peraltro cura di evidenziare che esulava dai suoi
poteri la scelta di un diverso criterio di calcolo del canone di equo affitto, in quanto
riservata alla discrezionalità del legislatore, segnatamente precisando che neppure poteva
d’altro canto ipotizzarsi la caducazione del solo art. 62, contenente il rinvio al catasto del
1939, atteso che i coefficienti di moltiplicazione previsti dall’art. 9 erano stati individuati
dal legislatore proprio in funzione della vetustà del catasto di riferimento, di talché
sarebbe stata del tutto ingiustificata la pura e semplice applicazione di quei coefficienti ai
valori risultanti dalla più recente revisione degli estimi.

5. Ora, in applicazione della ricordata pronunzia, la giurisprudenza di questa Corte
regolatrice costantemente afferma che sono divenute prive di effetti sia le tabelle per il
canone di equo affitto, come disciplinate dalla legge 3 maggio 1982, n. 203, art. 9, e dalle
norme da questo richiamate, sia, ai fini della quantificazione del canone, i redditi
dominicali stabiliti a norma del R.D.L. 4 aprile 1939, n. 589, di talché, non esistendo più
livelli massimi di equità stabiliti dalle dette tabelle, deve considerarsi priva di fondamento
la domanda diretta, ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 11, art. 28, alla
3

equo affitto, stabilito da quelle norme, meccanismo basato sul reddito dominicale

quantificazione dell’equo canone ed, eventualmente, alla ripetizione delle somme
corrisposte in eccedenza ai menzionati livelli o a reclamare somme ulteriori rispetto a
quelle già corrisposte, in forza di accordi liberamente intervenuti tra le patti, anche senza
l’assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole (Cass. civ. 19 aprile 2010,
n. 9266; Cass. 14 novembre 2008, n. 27264; Cass. civ. 19 novembre 2007, n. 23391).

6. Sotto altro, concorrente profilo si è poi affermato che neppure appare sostenibile

con le disposizioni della legge n. 203 del 1982, in forza dell’art. 58, secondo comma, della
medesima fonte, ovvero dell’istituto generale dell’abrogazione tacita, di cui all’art. 15
delle preleggi (confr. Cass. civ. 11 giugno 2009, n. 13534; Cass. civ. 20 dicembre 2004, n.
23628). In proposito, premesso che è ormai consolidato l’assunto secondo cui anche per
le sentenze della Corte costituzionale non può prescindersi di porre in correlazione il
dispositivo e la motivazione della sentenza, (confr. Cass. civ. 28 agosto 2000 n. 11212;
Cass. civ. 30 agosto 1996 n. 7983), è stato in particolare segnalato come la motivazione
della sentenza n. 318 del 2002 escluda in maniera categorica qualsivoglia interpretazione
che finisca per rimettere all’interprete (e, quindi, al giudice) l’elaborazione di nuovi
meccanismi di determinazione dell’equo canone. Tali conclusioni, del resto, trovano
ulteriore conferma nella recente pronunzia 28 ottobre 2004, n. 315 della Corte
costituzionale che in motivazione, al punto 3.2., ha evidenziato che: “a seguito della
declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della legge n. 203 del 1982, il
regime di equo canone dei fondi rustici è venuto meno su tutto il territorio nazionale, ad
eccezione dei territori del catasto derivante dall’ex catasto austro ungarico, cui appunto
continua ad applicarsi l’art. 14 della stessa legge”, con ciò dimostrando ulteriormente e
in termini non equivoci, che, al momento, non esiste più un regime di equo canone, per i
fondi rustici.
Il ricorso appare pertanto destinato al rigetto”.
Il collegio ritiene di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione, alla
quale la ricorrente non ha del resto neppure replicato.
Non si provvede sulle spese di giudizio, in mancanza di costituzione della parte
vittoriosa.
4

qualsivoglia tesi che voglia far rivivere le norme a suo tempo abrogate, per incompatibilità

P . Q . M.
La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA