Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1413 del 22/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/01/2021, (ud. 22/10/2020, dep. 22/01/2021), n.1413

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20637-2019 proposto da:

IL SOLE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MORENO GALLINA;

– ricorrente –

contro

AQUATTRO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 77, presso lo

studio dell’avvocato LUCIO LAURITA LONGO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LIVIO GALLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1709/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 29/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott.

GIANNACCARI ROSSANA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Il giudizio trae origine dal ricorso per decreto ingiuntivo, proposto innanzi al Tribunale di Padova dalla Aquattro s.r.l., per ottenere il pagamento di prestazioni rese in favore della ditta il Sole s.r.l.;

– emesso il decreto, l’opposizione proposta dal Sole s.r.l. venne rigettata dal Tribunale e confermata in appello con sentenza del 29.4.2019; per quel che ancora rileva nel giudizio di legittimità, la corte di merito ha ritenuto tempestive le memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2, depositate dall’Aquattro s.r.l.; il termine per il deposito di dette memorie era stato concesso, con provvedimento emesso fuori dall’udienza, “con decorrenza dal 25 luglio 2016” e era stato computato il giorno iniziale;

– ha proposto ricorso per cassazione il Sole s.r.l. sulla base di un unico motivo;

– ha resistito con controricorso l’Aquattros.r.l.;

– il relatore ha depositato proposta ex art. 380 bis c.p.c. di manifesta infondatezza del ricorso ed il Presidente ha fissato l’adunanza camerale; il ricorrente ha depositato memorie illustrative.

Diritto

RITENUTO

che:

– con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 155 c.p.c., comma 1, dell’art. 157c.p.c., comma 2, e dell’art. 183 c.p.c., comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; il ricorrente sostiene che dovesse essere computato il giorno iniziale fissato nell’ordinanza di ammissione delle prove, avvenuta con provvedimento emesso fuori udienza, e che il termine non decorresse dal giorno successivo; nella specie, il termine per proporre le seconde memorie istruttorie previste dall’art. 183 c.p.c., comma 6, sarebbe scaduto il 23 ottobre 2016, giorno festivo e quindi spostato al 24 ottobre 2016 sicchè la memoria istruttoria, depositata il 25 ottobre sarebbe tardiva;

– il motivo è inammissibile;

– l’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2, prevede il termine il termine di ulteriori giorni trenta rispetto al primo termine di trenta giorni (concesso al fine della precisazione e la modifica delle domande e delle eccezioni) per “l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali”;

– detta norma va coordinata con l’art. 167 c.p.c., il quale testualmente prevede che “nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre…i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione”;

– dall’impianto delineato dal legislatore nel giudizio ordinario, a differenza di quello lavoristico, si evince chiaramente che le preclusioni istruttorie operano all’udienza di trattazione, una volta chiusa la fase di allegazione dei fatti e definito il thema probandum, sicchè l’inosservanza dell’onere di allegazione dei mezzi istruttori negli atti introduttivi è priva di conseguenze processuali;

– dall’esame coordinato di tali norme si evince altresì che però che delle richieste istruttorie, già formulate nel giudizio di primo grado, il giudice deve tenere conto ai fini dell’ammissione delle prove;

– dall’esame degli atti processuali, consentito in ragione del vizio di error in procedendo dedotto dalla società ricorrente, risulta che le istanze istruttorie erano state depositate con la comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado del 21.6.2016 ed erano stati altresì indicati i testimoni;

– era quindi onere di parte ricorrente specificare se ulteriori o diverse prove testimoniali o documentali rispetto a quelle indicate nella comparsa di costituzione fossero state richieste nella memoria istruttoria e fossero state ammesse dal giudice di prime cure;

– l’assoluta carenza di specificità del ricorso non consente di cogliere l’eventuale violazione della norma che, ancorchè di natura processuale, deve essere dedotta in modo da porre questa Corte nella condizioni di verificare se vi sia sovrapponibilità delle richieste istruttorie o se la memoria istruttoria conteneva richieste di prova ulteriori o diverse dalla comparsa di costituzione;

– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA