Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1413 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/01/2020, (ud. 22/11/2019, dep. 22/01/2020), n.1413

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2954-2019 R.G. proposto da:

Q.S., O.F., P.M.R.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GOLAMETTO 4, presso lo studio

dell’avvocato FERRIOLO GIOVAMBATTISTA, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ABBATE FERDINANDO EMILIO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. COSENTINO

ANTONELLO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO CARMELO, che chiede

che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il

ricorso e dichiari la competenza della Corte d’Appello di Perugia in

ordine al giudizio indicato in premessa, con le conseguenze di

legge.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

I signori O.F., Q.S. e P.M.R. hanno proposto regolamento di competenza avverso l’ordinanza con cui la corte d’appello di Roma ha dichiarato la propria incompetenza territoriale ed ha affermato la competenza della corte d’appello di Perugia sul procedimento da loro introdotto il 5 luglio 2018, nei confronti del Ministero della Giustizia, per l’equa riparazione della non ragionevole durata di un giudizio, ai sensi della L. n. 89 del 2001.

Il giudizio presupposto – avente a propria volta ad oggetto l’equa riparazione da irragionevole durata di un giudizio ulteriormente precedente – era stato instaurato dagli stessi odierni ricorrenti nel 2009, davanti alla corte d’appello di Roma, e, a seguito della declaratoria di incompetenza di quest’ultima, era stato trattato dalla corte d’appello di Perugia e da questa stessa definito con decreto del 2017.

L’ordinanza qui impugnata ha fatto applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 3, nel testo (applicabile ratione temporis nel presente giudizio) risultante dalle modifiche apportate dalla L. n. 208 del 2015 ed ha affermato la competenza della corte d’appello di Perugia sul rilievo che ivi si era svolto – all’esito della riassunzione conseguita alla declaratoria di incompetenza pronunciata dalla corte d’appello di Roma, originariamente adita – il giudizio di merito la cui non ragionevole durata costituiva la causa della richiesta di indennizzo degli odierni ricorrenti.

Nel regolamento di competenza si richiama il precedente di questa Corte n. 16565/16 e si deduce che ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 3, come modificato dalla L. n. 208 del 2015, per “giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto” dovrebbe intendersi il giudice davanti al quale il processo è stato originariamente incardinato.

Il Ministero della Giustizia non ha spiegato difese in questa sede.

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 22 novembre 2019 per la quale il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il ricorso per regolamento non può trovare accoglimento.

La giurisprudenza successiva al precedente invocato in ricorso, dalla quale il Collegio non vede ragioni di discostarsi, ha reiteratamente affermato che, ai fini dell’individuazione del giudice competente sulla domanda di equa riparazione, L. n. 89 del 2001, ex art. 3, come modificato dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 777, deve aversi riguardo al distretto della corte d’appello in cui ha sede il giudice avanti al quale si è svolto il giudizio presupposto e che lo ha definito nel merito, anche, eventualmente, a seguito di riassunzione per intervenuta dichiarazione di incompetenza del giudice originariamente adito, e non, come in precedenza, il giudice dinanzi al quale il giudizio è stato introdotto (Cass. 9721/19, Cass. 9723/19, Cass. 20983/19Cass. 24659/19).

Nel procedimento in esame, pertanto, la competenza territoriale appartiene alla Corte di appello di Perugia, dinanzi alla quale il giudizio presupposto sì è svolto – all’esito della riassunzione conseguita alla declaratoria di incompetenza della corte di appello di Roma – ed è stato definito nel merito.

Non occorre adottare alcuna pronuncia sulle spese del presente regolamento, perchè l’intimato Ministero della Giustizia – vittorioso, in ragione del rigetto del regolamento stesso – non ha svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza e conferma la competenza territoriale della corte di appello di Perugia.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA