Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1413 del 19/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. U Num. 1413 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

Data pubblicazione: 19/01/2018

SENTENZA
sul ricorso 13664-2016 proposto da:
SPAMPINATO LUCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO
DE CRISTOFARO 40, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO
LONGARONI, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO
FURNARI;
– ricorrente –

contro
CONSORZIO DI BONIFICA 9 DI CATANIA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
NIZZA 45, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO MARIANI,
rappresentato e difeso dagli avvocati MAURIZIO NULA e SERENA

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., Società con Socio Unico
soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato s.p.a.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CUNFIDA 20, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCO OLIVETI, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIOVANNI TRIGONA;
– controricorrenti nonchè contro
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE, ASSESSORATO
ALLE POLITICHE ALIMENTARI E FORESTALI REGIONE SICILIA;

intimati

avverso la sentenza n. 305/2015 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE
ACQUE PUBBLICHE, depositata il 25/11/2015.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/11/2017 dal Consigliere Dott. BRUNO BIANCHINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.
RICCARDO FUZIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Francesco Furnari, Luciano Mariani per delega
dell’avvocato Serena Cantale Aeo e Giuseppe Covino per delega
dell’avvocato Giovanni Trigona.
FATTI DI CAUSA
Luca SPAMPINATO citò innanzi al Tribunale Regionale delle Acque
pubbliche oer la Sicilia la spa FERROVIE DELLO STATO; il
CONSORZIO DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA SICILIA; il

Ric. 2016 n. 13664 sez. SU – ud. 21-11-2017

-2-

CANTALE AEO;

CONSORZIO DI BONIFICA 9 di Catania ; l’ASSESSORATO DELLE
POLITICHE ALIMENTARI E FORESTALI DELLA REGIONE SICILIANA e
l’ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE DELLA REGIONE
SICILIANA, esponendo di essere affittuario di un fondo in agro del
Comune di Paternò, destinato alla coltivazione di agrumi e pesche,

dal canale di bonifica LEMBISO e che il 12 luglio 2012 si sarebbe
sviluppato un incendio causato dalla rottura di un cavo di alta
tensione della vicina linea ferroviaria, propagatosi sul terreno in
affitto per il pessimo stato di manutenzione del letto del canale
LEMBISO nonché della fascia di terreno lungo il canale sopraelevato
di irrigazione CAVAZZINI
L’adito Tribunale regionale dichiarò il difetto di legittimazione passiva
dell’Assessorato delle Politiche Alimentari e Forestali nonché della
Società Ferrovie dello Stato; riconobbe la responsabilità ex art 2051
cod civ. del gestore della linea ferroviaria; accertò un concorso di
colpa nella misura del 70% dello Spampinato, condannando la spa
Rete Ferroviaria Italiana al pagamento di euro 20.218,13 oltre
accessori; respinse la domanda nei confronti dell’Assessorato
regionale del Territorio e dell’Ambiente e del Consorzio di Bonifica 9
Il Tribunale Superiore delle Acque pubbliche rigettò l’appello dello
Spampinato che con il gravame aveva inteso contestare la
ricostruzione del fatto in relazione al percorso seguito dall’incendio
attraverso il letto del canale di bonifica e la conseguente negazione di
responsabilità per omessa manutenzione del Consorzio medesimo.
Contro tale decisione lo Spampinato ha proposto ricorso ex art 200
del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, facendo valere un unico
motivo, teso a censurare l’omessa valutazione di fatti decisivi del
giudizio; hanno proposto controricorso la Rete Ferroviaria Italiana ed
il Consorzio di Bonifica; non hanno svolto difese i due assessorati.
RAGIONI DELLA DECISIONE

Ric. 2016 n. 13664 sez. SU – ud. 21-11-2017

-3-

confinante con la linea ferroviaria Catania-Palermo ed attraversato

1 – Va esaminata preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del
ricorso, sollevata dalla Rete Ferroviaria Italiana, sostenendosi la
tardività della notifica dell’atto in quanto perfezionatasi oltre i 45
giorni dalla notifica del dispositivo della sentenza del TSAP, giusta
quanto disposto dall’art 202 del RD 1775 del 1933

nell’art 518 del codice di rito allora vigente per la proposizione del
ricorso alle Sezioni Unite avverso le sentenze del Tribunale Superiore
delle Acque Pubbliche – pari a novanta giorni – sono ridotti della metà
e decorrono dalla notificazione del dispositivo della sentenza: nel caso
di specie tale notifica si sarebbe perfezionata il 17 dicembre 2015 a
fronte della notifica del ricorso avvenuta il 20 maggio 2016
3 – L’eccezione non è fondata, in quanto dalla verifica officiosa degli
atti – doverosa nel caso di eccepito error in procedendo – non risulta
effettuata la notifica del dispositivo della sentenza ai sensi del quarto
comma dell’art 183 del citato regio decreto ( che recita: restituiti la
sentenza e gli atti dall’Ufficio del Registro, il Cancelliere, entro cinque
giorni ne esegue la notificazione alle parti, mediante consegna di
copia integrale del dispositivo, nella forma stabilita per la notifica
degli atti di citazione”) essendo presente in atti solo la comunicazione
– c.d. biglietto di cancelleria – avvenuta appunto il 17 dicembre 2015,
dell’avvenuto deposito della sentenza in cancelleria, al fine di
provvedere agli adempimenti di cui al terzo comma del citato art 183
(registrazione entro venti giorni presso l’Ufficio delle Entrate
competente).
4 – Scendendo all’esame del ricorso lo stesso non può che essere
dichiarato inammissibile : invero, con il primo motivo si fa valere la
violazione dell’art 360 n.5 cpc per omesso esame di fatti decisivi per il
giudizio, ma in realtà si espongono delle ipotesi ricostruttive circa la
dinamica dell’incendio, così contrapponendo la propria alla
ricostruzione del fatto operata dal TSAP; con il secondo motivo si
SI4M.f/e1U24
Ric. 2016 n. 13664 sez. SU – ud. 21-11-2017

-4-

2 – La citata norma al IV comma prescrive che i termini indicati

denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt 1227 ( in
realtà : 1337) e 2055 cod civ., del pari proponendo una ricostruzione
del fatto che vedrebbe l’assenza di responsabilità dell’affittuario o la
presunzione di colpa solidale – in mancanza di fatti che ne
consentissero di verificare in concreto il concorso di colpa-

condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità come
indicato nel dispositivo, per ciascuna delle parti contro ricorrenti.
6 – Dal momento che il ricorso è stato notificato il 20-25 maggio 2016
ed è stato dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello dovuto per il proposto ricorso, a
norma dell’art 13, comma 1 bis del d.P.R. 115 del 2002.
P.Q.M.
Dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente al
pagamento, in favore di ciascuna parte contro ricorrente, delle spese
del giudizio di legittimità che liquida, per ognuna, in euro cinquemila
per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per
cento, agli esborsi liquidati in euro duecento ed agli accessori di
legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso
Così deciso in Roma il 21 novembre 2017

5 – Il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA