Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1413 del 19/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/01/2017, (ud. 21/10/2016, dep.19/01/2017),  n. 1413

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12648/2015 proposto da:

M.Q., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CATONE, 15,

presso lo studio dell’avvocato CLEMENTINA FAFONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato SAMUELE BARILLA’, in virtù di mandato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA CAGLIARI, in persona del Prefetto pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2962/2014 del TRIBUNALE di CAGLIARI, emessa e

depositata il 27/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato Alessandro Maschiocchi (delega Avvocato Samuele

Barillà), per il ricorrente, che si riporta agli scritti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato in data 1 settembre 2016, la seguente relazione ex art. 380-bis c.p.c.:

“Il Tribunale di Cagliari, con sentenza depositata il 27 ottobre 2014, ha rigettato l’appello principale con il quale M.Q. chiedeva la riforma della sentenza del Giudice di pace di Cagliari n. 1042 del 2013, e accolto l’appello incidentale proposto dalla Prefettura di Cagliari, nel giudizio di opposizione, introdotto dal sig. M., per l’annullamento delle ordinanze-ingiunzioni n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS), emesse dalla Prefettura di Cagliari per violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 142, comma 8 e art. 195, comma 2-bis.

Il Giudice di pace aveva parzialmente accolto il ricorso del sig. M., rideterminando le sanzioni irrogate al minimo edittale.

Per quanto ancora di interesse in questa sede, il Tribunale ha ritenuto infondato il motivo di opposizione con il quale si lamentava il mancato accertamento dei vizi di motivazione e dei presupposti della pretesa dell’amministrazione contestati in sede amministrativa, osservando che, per giurisprudenza pacifica, le carenze di motivazione in ordine alle difese svolte dall’interessato in sede amministrativa non rifluiscono sulla validità del provvedimento impugnato, attesa la pienezza della cognizione del giudice dell’opposizione, che ha ad oggetto il rapporto e non il provvedimento. Il Tribunale ha poi confermato che le ordinanze davano conto, seppure succintamente, dei presupposti dell’applicazione delle sanzioni.

Sono stati ritenuti infondati, inoltre, i motivi di opposizione concernenti l’adeguatezza della segnaletica stradale.

Sul punto il Tribunale ha osservato che la ripetizione del cartello di preavviso è necessaria, ai sensi del D.M. 15 agosto 2007, art. 2, nel caso in cui tra il segnale e il luogo di rilevamento sia presente un’intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico, mentre le violazioni oggetto di contestazione erano state rilevate al km. 5,850 dell’asse mediano di scorrimento in direzione della strada statale 131, tramite apparecchiatura autovelox, utilizzata in modalità automatica, posizionata dopo due tratti di strada che si diramano in uscita, che costituiscono svincoli, e non richiedono in quanto tali la ripetizione del segnale.

Sotto un secondo profilo, il Tribunale ha ritenuto corretta e congrua la motivazione con cui il Giudice di pace aveva ritenuto adeguata la distanza, pari a mt. 366, tra il cartello di preavviso e l’autovelox.

Per la cassazione della sentenza M.Q. ha proposto ricorso, sulla base di due motivi.

La Prefettura di Cagliari non ha svolto difese.

Il ricorso appare infondato.

Con il primo motivo è dedotta violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 204, della L. n. 689 del 1981, artt. 17 e 18 e si contesta che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, nell’opposizione erano stati riproposti i motivi esposti con il ricorso amministrativo e non esaminati dall’Amministrazione. Inoltre, il ricorrente lamenta che la sentenza del Tribunale non precisa “se e quando, i vizi sollevati (…) sia in sede amministrativa, sia nella fase di opposizione, siano stati adeguatamente valutati”. La doglianza è inammissibile sia per carenza di autosufficienza, in quanto il ricorrente non riporta il contenuto degli atti richiamati, sia perchè, dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è circoscritto alle ipotesi di mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, di motivazione apparente, di contrasto tra affermazioni inconciliabili, di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Cass., Sez. U, sentenza n. 8053 del 2014), e nessuna delle ipotesi indicate è rinvenibile nella motivazione con il cui il Tribunale – esaminata la documentazione – ha confermato la decisione del Giudice di pace, secondo cui il ricorso giurisdizionale non conteneva tutti i motivi rappresentati nel ricorso proposto in via amministrativa, ed ha poi affermato che l’Amministrazione aveva adempiuto all’obbligo motivazionale, in quanto le due ordinanze-ingiunzione, prodotte dall’appellante, risultavano motivate. Con il secondo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione del D.L. n. 117 del 2007 e del D.M. 15 agosto 2007, artt. 2 e 3 e si contesta, anche sotto il profilo della motivazione, l’affermazione del Tribunale secondo cui le intersezioni stradali che precedono il luogo nel quale era stato collocato l’apparecchio rilevatore della velocità costituiscono svincoli e non aree di intersezione. La doglianza è inammissibile nella parte in cui contesta il vizio di motivazione per le ragioni esplicitate nell’esame del primo motivo, che si intendono richiamate, e infondata nella parte in cui contesta l’erronea applicazione di legge. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, il D.M. 15 agosto 2007, art. 2, non fissa una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali ma espressamente prevede l’adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento, funzionale al tempestivo avvistamento da parte dell’utente della strada e alla conseguente modulazione della velocità, e stabilisce inoltre che la valutazione sull’adeguatezza della distanza della segnalazione deve essere effettuata “in relazione allo stato dei luoghi”. In questa prospettiva si interpreta anche la successiva previsione riguardante la ripetizione del segnale in presenza di intersezioni stradali (Cass., sez. 6-2, ordinanza n. 25769 del 2013; sez. 2, sentenza n. 9770 del 2016). Nel caso di specie, il Tribunale ha chiarito che la distanza era adeguata, essendo il segnale collocato a mt. 366 dalla postazione di rilevamento, e le intersezioni, successive al segnale, consistevano in due strade che si diramano in uscita. Tenuto conto della provenienza del ricorrente, è evidente che nel caso di specie non sussistesse alcuna necessità di ripetizione del segnale”;

che la suddetta relazione è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di definizione di cui alla relazione ex art. 380-bis c.p.c., rilevata altresì la tardività della memoria depositata dal ricorrente;

che il ricorso è rigettato e non si fa luogo a pronuncia sulle spese, in mancanza di attività difensiva della parte resistente;

che sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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