Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14129 del 11/06/2010

Cassazione civile sez. un., 11/06/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 11/06/2010), n.14129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di Sezione –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11082-2009 proposto da:

B.C. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MANGIAGLI NUNZIO, per delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA;

– intimata –

avverso la decisione n. 678/2008 del CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA – PALERMO, depositata il

21/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2010 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso, A.G.O..

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana confermava la sentenza del TAR per la Sicilia, Sezione di Catania, che aveva dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso proposto da B.C., nei confronti della Provincia regionale di Catania, per l’annullamento della Delib.

Giunta provinciale 23 luglio 1998 e della relativa nota di trasmissione in data 3.9.1998, nella parte in cui, disponendosi la sua assunzione in servizio, era previsto che gli effetti giuridici della assunzione decorressero dalla data di stipula del contratto individuale invece che dalla data dell’avviamento al lavoro – avvenuto a seguito della iscrizione della medesima nell’albo nazionale dei centralinisti ciechi e del suo utile inserimento nella graduatoria provinciale -, e per ottenere la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno per le retribuzioni perse e la copertura assicurativa mancata.

Il giudice amministrativo di appello riteneva che il lavoratore appartenente ad una delle categorie protette sia titolare esclusivamente di interessi legittimi quanto alla prima fase relativa agli accertamenti sulla sussistenza dello stato di invalidità e che invece, dopo l’accertamento del suo “status” di invalido, egli divenga titolare di posizioni di diritto soggettivo fondate sull’art. 38 Cost., anche per quanto riguarda specificamente le pretese relative alla costituzione del rapporto di lavoro e all’eventuale risarcimento del danno per il ritardato adempimento da parte della p.a. dell’obbligo di assumere l’invalido in servizio. Di conseguenza non poteva dubitarsi dell’appartenenza alla giurisdizione ordinaria della controversia, per la quale non si ponevano i problemi di diritto transitorio posti dalla L. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17, e dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7.

La lavoratrice propone ricorso per cassazione. L’amministrazione intimata non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso (impropriamente intitolato come ricorso per regolamento di giurisdizione), denunciando la violazione dell’art. 42 e altre disposizioni del D.Lgs. n. 29 del 1993, della L. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17, e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, censura la decisione impugnata per avere ritenuto la controversia appartenente alla giurisdizione ordinaria e non a quella amministrativa. Osserva che il fatto che siano coinvolti diritti soggettivi non è elemento decisivo alla stregua della disciplina transitoria posta dai richiamati art. 45, comma 17, e art. 69, comma 7, in relazione alla quale rileva che il dato storico dell’avverarsi delle circostanze e dei fatti posti a fondamento della pretesa avanzata è integrato nella specie dalla nota in data 9.1.1998 con la quale l’Assessorato regionale al lavoro ha avviato la ricorrente al lavoro come centralinista cieca presso la Provincia di Catania.

Poichè temporalmente il diritto soggettivo all’assunzione è sorto prima del 30.6.1998, spetta alla giurisdizione amministrativa pronunciarsi sul risarcimento del danno conseguente alla ritardata assunzione.

Il ricorso non è fondato, anche se l’affermazione della giurisdizione ordinaria per la presente controversia trova fondamento in principi diversi da quelli enunciati dalla sentenza impugnata.

Deve infatti farsi applicazione del principio enucleato da queste Sezioni unite relativamente alla attrazione della complessiva controversia nella giurisdizione ordinaria in caso di illecito permanente del datore di lavoro pubblico che sia cessato successivamente al 30 giugno 1998, ritenuto applicabile anche nelle controversie in tema di mancata assunzione (sentenze n. 41/2000, 8375/2006, 14849/2006, 10820/2008) e, specificamente, anche in relazione a controversia, analoga alla presente, di ritardato adempimento dell’obbligo di assunzione derivante dal provvedimento di avviamento di lavoratore invalido (Cass. Sez. un. n. 15340/2006).

Poichè nella specie l’illecito permanente è cessato nel settembre del 1998 e quindi posteriormente al 30 giugno 1998, in applicazione della norma transitoria di cui al D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17, confermata nel suo tenore normativo dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, il ricorso deve essere rigettato e deve dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

Non deve disporsi per le spese del giudizio, in difetto di costituzione in giudizio dell’ente intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Nulla per le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010

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