Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14129 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/06/2017, (ud. 25/05/2017, dep.07/06/2017),  n. 14129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28391/2010 proposto da:

A.V., elettivamente domiciliato in ROMA VIA V.G. GALATI

100/C, presso lo studio dell’avvocato ANNA D’ALISE, rappresentato e

difeso dall’avvocato BARTOLO GIUSEPPE SENATORE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 335/2010 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 28/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/05/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. La CTR della Campania, con sentenza n. 335/07/10, depositata il 28.09.2010 e non notificata, confermava la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da A.V. avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) per Irpef relativa all’anno di imposta 2005, riducendo del 50% il maggior reddito accertato sulla scorta degli studi di settore. La CTR esprimeva condivisione per la decisione di primo grado ed affermava che il ricorrente, con l’appello, aveva insistito su quanto già esposto con il ricorso originario, senza provare il suo assunto con argomentazioni tali da inficiare la prima decisione.

2. Il contribuente ricorre per cassazione con un unico motivo contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che va preliminarmente dichiarata ex officio l’inammissibilità del ricorso proposto esclusivamente nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per difetto di legittimazione passiva della parte resistente, non avendo assunto l’Amministrazione statale la posizione di parte processuale nel giudizio di secondo grado svoltosi avanti al giudice di appello. Invero in tutti i casi in cui l’appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale sia stato proposto soltanto da o – come nel caso di specie – contro l’ufficio periferico dell’Agenzia delle Entrate (succeduta a titolo particolare nel diritto controverso al Ministero delle Finanze, nel corso del giudizio di secondo grado ai sensi del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, con effetto dal 1 gennaio 2001 ai sensi del D.M. 28 dicembre 2000, art. 1), deve ritenersi verificata, sia pure per implicito, l’estromissione del dante causa Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la conseguenza che l’unico soggetto legittimato a resistere al ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale è l’Agenzia delle Entrate; per cui il ricorso proposto nei confronti del Ministero deve essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione passiva (Cass. SS.UU. n. 3116/06; Cass. n. 27323/2014).

2. Resta precluso l’esame del motivo di ricorso.

3. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. Non si provvede sulle spese data la mancata costituzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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