Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14128 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. I, 27/06/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 27/06/2011), n.14128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22273/2005 proposto da:

R.I. (C.F. (OMISSIS)), A.C.

(C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI

SANTA COSTANZA 27, presso l’avvocato MARINI ELISABETTA, rappresentati

e difesi dall’avvocato D’AURIA Antonio, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., nella qualità di mandataria di ENEL

S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. MONTEVERDI 16, presso

l’avvocato CONSOLO Giuseppe, che la rappresenta e difende unitamente

agli avvocati MURANO ANTONIO, DE SANTIS EMILIO, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 262/2005 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 11/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

20/04/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato E. MARINI, per delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato A. MURANO che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.I. e A.C. agivano nei confronti dell’Enel s.p.a. avanti al Tribunale di Salerno, chiedendo la condanna dell’Ente a rimuovere dal fondo di proprietà due grossi tralicci ed una percorrenza di mt. 80 di elettrodotto (linee elettriche installate a seguito del decreto di provvisoria occupazione del Prefetto di Salerno n. 1146 del 19/4/1977, ex art. 1056 c.c.), o almeno a spostare i sostegni delle linee, se possibile, in altra zona dal fondo, si da permettere la realizzazione di un fabbricato, per il quale gli attori avevano ottenuto parere favorevole da parte della Commissione edilizia del comune di San Valentino Torio; nonchè la condanna al pagamento dei danni conseguenti al ritardo nella costruzione del fabbricato, della indennità di occupazione quinquennale del fondo, in uno al costo delle colture ortive distrutte, all’atto della presa di possesso, del R.D. n. 1775 del 1933, ex art. 122, e dei danni per il protrarsi dell’illegittima occupazione del terreno.

Enel si costituiva, eccepiva il difetto di giurisdizione sulla richiesta di rimozione della linea elettrica, in subordine, l’improcedibilità della domanda di rimozione e di risarcimento danni,anche infondata, ed in riconvenzionale, chiedeva dichiararsi costituita in proprio favore la servitù di elettrodotto.

Veniva disposta ed espletata C.T.U..

Con sentenza del 3/9/02, il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda degli attori, condannando Enel a pagare agli attori Euro 3806,37 per risarcimento danni, oltre interessi legali sulla somma di Euro 707,63 dal 19/4/79 al saldo, ed interessi legali sulla somma di Euro 3098,74, annualmente rivalutata dalla domanda al saldo.

Il primo Giudice riteneva che, in assenza di dichiarazione di P.U., non si poteva accogliere la domanda riconvenzionale di Enel di costituzione di servitù coattiva; che era infondata la domanda degli attori intesa alla rimozione o allo spostamento della servitù, atteso l’indubbio interesse pubblico alla permanenza dell’opera, e l’irrilevanza, ai fini della rimozione, del parere della Commissione edilizia del Comune.

Appellavano R. ed A.; Enel si costituiva e proponeva appello incidentale.

La Corte d’appello, con sentenza depositata l’11/3/2005, in parziale accoglimento dell’appello principale e dell’appello incidentale, ha condannato Enel a pagare a R. ed A. la somma di Euro 187,30, a titolo di occupazione legittima, oltre interessi nella misura legale dalla scadenza di ciascun anno, e l’ulteriore somma di Euro 2685,57, a titolo di risarcimento danni per la temporanea occupazione illegittima sino alla data della pronuncia, oltre rivalutazione sulla base degli indici Istat, dalle singole scadenze annuali, ed interessi nella misura legale sulle somme rivalutate anno per anno, a partire da Euro 82,63 per il 1979; ha confermato nel resto la sentenza appellata e compensato integralmente le spese del grado.

La Corte ha ritenuto infondata la censura relativa alla reiezione della richiesta di rimozione o spostamento della linea elettrica, rilevando che, nel caso, dal decreto prefettizio del 19/4/1977 di autorizzazione all’occupazione temporanea del fondo, risultava che con decreto del Provveditorato OO.PP. erano stati autorizzati la costruzione e l’esercizio di elettrodotto e che le opere relative erano state dichiarate indifferibili ed urgenti R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, ex art. 113; che l’autorizzazione provvisoria e la declaratoria di urgenza ed indifferibilità avevano valore di dichiarazione di P.U., per cui il privato poteva solo chiedere il risarcimento, rimanendo preclusa la possibilità di ottenere la rimozione degli impianti; che ad analoghe conclusioni doveva pervenirsi in relazione al chiesto spostamento della linea elettrica, rilevandosi che il parere della Commissione edilizia comunale è atto interno al procedimento amministrativo di rilascio della concessione, concessione mai rilasciata, nonostante il decorso di un ventennio, si che non erano riscontrabili i caratteri della serietà e dell’obiettiva realizzabilità delle innovazioni per lo spostamento della servitù di elettrodotto; che pertanto andavano respinte anche le ulteriori censure relative al mancato accoglimento delle richieste risarcitorie per l’incremento dei costi di produzione e per il mancato godimento del bene.

In relazione al quantum, gli appellanti principali avevano lamentato la ridotta liquidazione dell’indennità di occupazione legittima e del risarcimento dei danni per l’occupazione illegittima dal 19/4/1979, riconosciuti solo per sei anni e non per il periodo sino alla rimozione dell’impianto, mentre l’Enel in sede di appello incidentale aveva chiesto la riduzione degli importi e censurato la liquidazione della rivalutazione monetaria. La Corte del merito a riguardo, ritenuta la non debenza dell’indennità di asservimento cit. ex T.U. n. 1775 del 1933, per non essersi realizzata in capo ad Enel l’acquisizione del diritto per occupazione appropriativa, ha rilevato la correttezza della liquidazione dell’indennità di occupazione legittima secondo il criterio di cui alla L. n. 865 del 1971, e della liquidazione secondo lo stesso criterio del risarcimento dei danni per il protrarsi dell’illegittima occupazione, siccome illecito permanente,e, considerata l’occupazione di un’area di mq. 32 per la posa in opera del basamento, l’area necessaria al transito per il servizio delle condutture, la diminuzione di valore dell’ area residua, ha determinato tale indennità in L. 200.000 all’anno, pari a complessive L. 5.200.000 per 26 anni, e quindi Euro 2685,57 alla data della sentenza, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat a decorrere dalle singole scadenze annuali, ed interessi nella misura legale sulle somme rivalutate, a partire da Euro 82,63 per il 1979.

Propongono ricorso per cassazione A. e R. sulla base di sei motivi.

Resiste con controricorso Enel Distribuzione s.p.a., quale successore a titolo particolare di Enel s.p.a., e nella dichiarata qualità di mandataria di Enel s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 324, 122 e 167 c.p.c., da parte della Corte del merito, per avere d’ufficio ritenuto l’esistenza della dichiarazione di P.U., a fronte della statuizione del Tribunale, non impugnata da Enel, che il decreto di provvisoria occupazione del Prefetto di Salerno del 1977 non aveva determinato la costituzione coattiva di servitù di elettrodotto “la quale abbisogna, invece, di una successiva autorizzazione definitiva (così Cass. n. 1849 del 21/9/91) e di una dichiarazione di pubblica utilità (così Cass. n. 483 del 17/1/2002), che nel caso in questione mancano…”.

1.2. – Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione del R.D. n. 1775 del 1933, art. 113, u.c. e del D.P.R. n. 342 del 1965, art. 9, per avere la Corte d’appello attribuito erroneamente valore di dichiarazione di P.U. all’autorizzazione provvisoria alla costruzione dell’elettrodotto ed alla dichiarazione d’urgenza ed indifferibilità della costruzione,contenuta nel decreto del Provveditorato alle OO.PP., e richiamata nel decreto prefettizio di provvisoria occupazione del 19/4/1977; in ogni modo, sostengono i ricorrenti, la censurata errata statuizione sarebbe vanificata dal giudicato sull’inesistenza della pubblica utilità, di cui alla pronuncia del Tribunale di Salerno.

1.3.- Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono la violazione del R.D. n. 1775 del 1933, art. 122, per avere la Corte territoriale ritenuto che la richiesta di spostamento della linea elettrica, avanzata in via del tutto subordinata, fosse da rigettarsi per la pretesa esistenza della dichiarazione di P.U. dell’opera.

1.4.- Con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano la violazione della L. n. 2359 del 1865, artt. 72, 24, 39 e 40, per avere la Corte d’appello liquidato l’indennità di occupazione legittima utilizzando il criterio di cui alla L. n. 865 del 1971, mentre il decreto prefettizio del 9/4/1977 aveva disposto l’occupazione ai sensi della L. n. 2359 del 1865, art. 71, che comporta la valutazione dell’immobile occupato secondo il valore di mercato, e quindi secondo il valore fissato dal C.T.U. in L. 15.000 al mq. con riferimento all’aprile 1979, e ciò a maggior ragione ove si consideri che l’occupazione dell’Enel non era supportata dalla dichiarazione di P.U..

1.5.- Con il quinto motivo, i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 2043 c.c. e della L. n. 2359 del 1865, art. 13, per avere la Corte del merito liquidato il danno da occupazione illegittima secondo il parametro della L. n. 865 del 1971, art. 16, mentre andava determinato il danno con riferimento al valore di mercato, stante l’acclarata inesistenza della dichiarazione di P.U..

1.6.- Con il sesto motivo, i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 2043 c.c., del R.D. n. 1775 del 1933, art. 122, nonchè omessa pronuncia e motivazione illogica.

Secondo i ricorrenti, la Corte del merito non ha esaminato la richiesta di danni connessa all’impossibilità di costruire il fabbricato,ritenendo erroneamente esistente la dichiarazione di P.U., ed ha altresì rigettato la domanda subordinata proposta ex art. 122 del cit. T.U. del 1933, per la ritenuta non “serietà” delle opere da realizzarsi, mentre i ricorrenti avevano inviato con nota del 18/3/85 la richiesta di spostamento delle linee elettriche, corredata di copia del parere della Commissione edilizia e del progetto, a cui Enel rispondeva dopo tre mesi, chiedendo copia del progetto definitivo(?), nè è comprensibile il rilievo dei Giudici salernitani di mancato rilascio della concessione a distanza di un ventennio, atteso che detto mancato rilascio è dipeso dal mancato spostamento dovuto ad Enel, per cui sarebbe stato del tutto illogico ritirare la concessione pagando i relativi oneri, anche in considerazione dei termini perentori per l’inizio dei lavori, a pena di decadenza della concessione e con la perdita dei relativi contributi pagati.

2.1.- I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi e sono da ritenersi inammissibili.

Gli odierni ricorrenti hanno fatto valere in giudizio la richiesta di rimozione dei tralicci e della percorrenza di elettrodotto o almeno di spostamento degli stessi, invocando la previsione di cui al R.D. n. 1775 del 1933, art. 122 sulle Acque e sugli impianti elettrici, che ai commi quattro e cinque dispone: “Tuttavia, salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all’atto della costituzione della servitù, il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorchè esse obblighino l’esercente dell’elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell’esercente medesimo.

In tali casi, il proprietario deve offrire all’esercente, in quanto sia possibile, altro luogo adatto all’esercizio della servitù”.

E’ di piana evidenza che la causa pretendi azionata è diversa da quella che i ricorrenti pretenderebbero di introdurre nel presente grado di giudizio, basando le proprie richieste sulla prospettazione della realizzazione dell’elettrodotto in carenza di valido ed efficace decreto autorizzativo, non supportato dalla dichiarazione di P.U., così introducendo in giudizio un tema di indagine nuovo sotto il profilo della causa petendi, e quindi una inammissibile domanda nuova.

Il rilievo che precede è tale da determinare l’inammissibilità dei tre motivi.

2.2.- Anche i motivi quarto e quinto sono da ritenersi inammissibili.

Il quarto motivo, nel riferimento al decreto prefettizio del 9/4/1977, è carente sotto il profilo dell’autosufficienza, non riproducendo il testo dello stesso nel motivo di ricorso, in modo da consentire alla Corte la valutazione della censura, e nel resto, permane il riferimento alla prospettazione inammissibile di domanda nuova, in quanto basata sulla carenza della dichiarazione di pubblica utilità.

2.3.- Il sesto motivo è inammissibile, nel riferimento all’omessa pronuncia sulla richiesta di danni correlata alla domanda nuova, nonchè nell’intento di prospettare un diverso apprezzamento dei fatti in relazione alla ritenuta “non serietà” della richiesta di spostamento della linea elettrica, e nel resto, infondato.

Quanto a detto ultimo profilo, si deve rilevare che la Corte del merito correttamente ha posto a base della valutazione operata la valenza di atto, interno al procedimento amministrativo di rilascio della concessione edilizia, del parere della Commissione edilizia comunale, concludendo per la carenza dei requisiti di serietà ed obiettiva realizzabilità delle innovazioni da parte del proprietario del fondo, per farsi luogo allo spostamento dello servitù di elettrodotto, si che le doglianze dei ricorrenti, sugli oneri della concessione edilizia e sul rischio di perdere gli stessi, configurano meri inconvenienti di fatto.

3.1.- Conclusivamente, il ricorso va respinto.

Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo,seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a rifondere all’Enel Distribuzione s.p.a. le spese di lite del presente grado del giudizio, liquidate in Euro 2500,00, oltre Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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