Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14128 del 11/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 11/07/2016, (ud. 03/03/2016, dep. 11/07/2016), n.14128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3195-2012 proposto da:

C.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIUSEPPE SIRTORI 56, presso lo studio dell’avvocato

VITTORIO AMEDEO MARINELLI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 274/2011 del TRIBUNALE di BELLUNO, depositata

il 07/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato MARINELLI Vittorio Amedeo, difensore del

ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato SCARAMUCCI, Avvocatura dello Stato, difensore del

resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del 1 e 2 motivo di

ricorso, inammissibilità dei restanti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 20.07.2009, C.M. adiva il Giudice di Pace di Belluno, chiedendo che fosse annullato il verbale di accertamento di violazione al codice della strada elevato dalla Polizia stradale di Belluno in data (OMISSIS), con il quale si contestava che il veicolo targato (OMISSIS) nei giorni (OMISSIS) non aveva effettuato le prescritte interruzioni dei tempi di guida, tempi che comprendevano anche le fasi di carico e scarico di materiali.

Instaurato il contraddittorio, con sentenza depositata il 9.11.2009, il Giudice di Pace adito respingeva l’opposizione e confermava il provvedimento opposto.

Interponeva appello il C. davanti al Tribunale di Belluno, il quale, nella resistenza del Ministero dell’Interno, dichiarava inammissibile il gravame perchè proposto tardivamente. Segnatamente, il tribunale rilevava che l’appello era stato proposto con ricorso anzichè con citazione e che, pur applicando il principio di conservazione degli atti nulli, la data di notifica del ricorso risultava comunque successiva al decorso del termine lungo semestrale per la tempestiva proposizione dell’impugnazione. La Corte distrettuale, peraltro, affrontava “per ragioni di completezza” anche il merito dell’appello, giudicando infondato l’assunto dell’appellante secondo cui la pluralità di violazioni dell’art. 174 C.d.S., comma 4, a lui contestate configurerebbe l’ipotesi di concorso formale di violazioni sanzionabile secondo il disposto dell’art. 198 C.d.S.. Avverso la indicata sentenza del Tribunale di Belluno il C. ha proposto ricorso per cassazione, articolato su quattro motivi, al quale ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno.

Non sono state depositate memorie ex art. 378 c.p.c..

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 3.3.16 nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i privi due motivi il ricorrente attinge la statuizione della sentenza gravata che ha dichiarato la tardività dell’appello.

In particolare, con il primo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26 della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 e dell’art. 359 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il tribunale, adito in sede di gravame, ritenuto applicabile al giudizio di appello avente ad oggetto l’opposizione avverso sanzione amministrativa le norme del rito ordinario; con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 159 c.p.c., comma 3, e art. 327 c.p.c. nonchè dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il tribunale affermato che, per effetto della conversione dell’atto nullo, il termine di riferimento per la valutazione della tempestività dell’appello fosse quello della notifica del ricorso, anzichè del suo deposito.

Entrambi tali motivi vanno rigettati, perchè la sentenza gravata risulta allineata ai principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 2907/14, e condivisi dal Collegio, alla cui stregua: “nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, introdotti nella vigenza della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23 come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26 e quindi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, l’appello deve essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso, trovando applicazione, in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo grado, la disciplina ordinaria di cui all’art. 339 c.p.c. e segg.”;

“l’appello avverso sentenze in materia di opposizione ad ordinanza-

ingiunzione, pronunciate ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23 in giudizi iniziati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ove erroneamente introdotto con ricorso anzichè con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l’atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte, non trovando applicazione il diverso principio, non suscettibile di applicazione al di fuori dello specifico ambito, affermato con riguardo alla sanatoria delle impugnazioni delle deliberazioni di assemblea di condominio spiegate mediante ricorso, e senza che sia possibile rimettere in termini l’appellante, non ricorrendo i presupposti della pregressa esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale poi disatteso da un successivo pronunciamento”.

Quanto al terzo e quarto mezzo di ricorso, con i quali si attinge –

rispettivamente sotto il profilo della omessa motivazione e violazione dell’art. 198 C.d.S., L. n. 689 del 1981, art. 8 e artt. 2 e 3 Cost. e sotto il profilo dell’ omessa motivazione sulla dedotta violazione del D.Lgs. n. 196 del 2003 sulla tutela dei dati personali – essi vanno dichiarati inammissibili in quanto attingono affermazioni contenute nella sentenza gravata soltanto ad abundantiam e prive di portata decisoria, in quanto attinenti il merito di un appello dichiarato inammissibile. In proposito va infatti ricordato che, secondo il condiviso insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 3840/07), qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità, con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare;

conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata.

Il ricorso va quindi in definitiva rigettato.

Le spese si compensano perchè il ricorso è stato proposto prima che le Sezioni Unite di questa Corte definissero, con la citata sentenza n. 2907/14, la questione delle forme dell’appello nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Si dà atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione dell’Assistente di Studio dott. T.C..

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2016

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