Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14128 del 07/06/2017
Cassazione civile, sez. trib., 07/06/2017, (ud. 25/05/2017, dep.07/06/2017), n. 14128
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16940/2010 proposto da:
COSMIND SRL COSTRUZIONI MONTAGGI INDUSTRIALI, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA SEBASTIANO VENIERO 31, presso lo STUDIO
COZZOLINO-MAGRI’, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO
D’AMATO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE DI NAPOLI (OMISSIS), in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 35/2009 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,
depositata il 23/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25/05/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.
Fatto
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
1. La società Cosmind s.r.l. proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento per Irpef ed Iva relative all’anno 2001. La CTP di Napoli accoglieva il ricorso. La CTR della Campania accoglieva l’appello dell’Ufficio confermando la legittimità della cartella.
2. Avverso la decisione la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio con controricorso.
3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis ed al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25. Sostiene che l’agenzia delle entrate era incorsa in decadenza in quanto la cartella esattoriale avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui era stata presentata la dichiarazione dei redditi.
4. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver la CTR motivato in ordine ai rilievi svolti dal contribuente nel giudizio di primo grado.
Diritto
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Osserva la corte che il primo motivo ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., in quanto non risulta formulato il quesito di diritto.
2. Il secondo motivo è parimenti inammissibile in quanto il c.d. quesito di fatto è formulato in maniera generica. Esso, invero, difetta della sintesi logico-giuridica unitaria della questione, onde consentire alla corte di cassazione di addivenire alla decisione della causa, e pone questioni astratte senza alcun riferimento alla fattispecie concreta.
3. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere all’agenzia delle entrate e le spese processuali che liquida in Euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017