Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14128 del 04/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14128 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio, proposto dal Tribunale di
Napoli, con ordinanza R.G. 10091/2011 del 28.6.2012, depositata il
29.6.2012, nel procedimento pendente fra:
SAVOIA GIANNI ANTONIO;
COMUNE DI POZZUOLI;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA
AMBROSIO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIUSEPPE
CORASANITI.

Data pubblicazione: 04/06/2013

Svolgimento del processo
Nel giudizio di risarcimento danni promosso con citazione in data 23.12.2009
da Gianni Antonio Savoia nei confronti del Comune di Pozzuoli, il Giudice di
pace di Pozzuoli ha accolto l’eccezione proposta dal Comune convenuto, secondo
cui — sulla scorta di una testimonianza acquisita — doveva ritenersi che la domanda
avesse ad oggetto un infortunio sul lavoro e con ordinanza in data 14.06.2010 ha

sez. lavoro, innanzi al quale l’attore ha riassunto la causa.
Con ordinanza emessa all’udienza del 28.06.2012 il Tribunale di Napoli,
contestando sulla base del tenore della domanda l’indicazione della propria
competenza, ha proposto regolamento di ufficio, che il P.G. presso questa Corte
ha chiesto dichiararsi inammissibile.
Motivi della decisione
1. Come rilevato dal P.G. l’istanza di regolamento di ufficio è inammissibile
perché proposta ben oltre il termine di cui all’art. 38 co. 3 cod. proc. civ. (qui
applicabile nel testo novellato dall’art. 45 legge n. 69 del 2009), a norma del quale
l’incompetenza per materia, al pari di quella per valore e per territorio nei casi
previsti dall’art. 28 del codice di rito, è rilevata, anche d’ufficio, non oltre la prima
udienza di trattazione., la quale, nel rito ordinario, si identifica con l’udienza di cui
all’art. 183 cod. proc. civ., e, nel processo del lavoro, corrisponde alla (prima)
udienza di discussione fissata con il decreto giudiziale disciplinato dall’art. 415 cod.
proc. civ.. Invero è naturale che, dovendo la richiesta di regolamento
immediatamente seguire al rilievo, da parte del giudice, della propria incompetenza
per ragioni di materia o per territorio nei casi di cui all’art. 28 cod. proc. civ., la
relativa ordinanza debba essere emessa nella stessa prima udienza di trattazione,
eventualmente anche all’esito di una riserva appositamente assunta, che di quella
prima udienza costituisca una semplice appendice (cfr. Cass. 11 settembre 2010, n.
19410).

2

dichiarato la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale di Napoli,

1.1. Nella fattispecie, il Tribunale ha rilevato la propria incompetenza per
materia a decidere sulla domanda di risarcimento e ha contestualmente richiesto il
regolamento all’udienza del 28.06.2012 ben oltre la prima udienza fissata innanzi a
sé, posto che — come evidenziato dal P.G. — vennero disposti diversi rinvii, tra
l’altro: per incombenti istruttori (v. verbale del 22.09.2011), per decisione su
questione di nullità (v. verbale 19.01.2012), per chiarimenti (sull’eventuale
denuncia INAIL v. verbale 14.03.2012) prima che, all’udienza del 12.04.2012,
venisse prospettata la questione del regolamento di competenza, poi richiesto con
l’ordinanza emessa il 28.06.2012.
Ne consegue che, quand’anche volesse attribuirsi al concetto di “udienza” un
carattere identificativo contenutistico, piuttosto che meramente temporale (tale,
dunque, da prescindere dal numero di udienze in cui si sia in concreto svolta la
fase processuale), è comunque tardivo il rilievo dell’incompetenza per materia
compiuto dal giudice dopo aver posto in essere attività (quali quelle sopra
richiamate), che logicamente presuppongano l’affermazione della propria
competenza.
Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di regolamento non essendo
stata svolta attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l’istanza di regolamento di ufficio.
Roma 06 marzo 2013

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