Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14127 del 11/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 11/07/2016, (ud. 23/02/2016, dep. 11/07/2016), n.14127

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16326-2011 proposto da:

M.E., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato

LUIGI MANZI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

DARIO DONELLA;

– ricorrente –

contro

V.S. (OMISSIS), ARCHIFOTO DI S.V.

e C 3AS, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA B. TORTOLINI 34,

presso lo studio dell’avvocato NICOLO’ PAOLETTI, che li rappresenta

e difende unitamente all’avvocato RINO BATTOCLETTI;

– controricorrenti incidentali –

e contro

V.A., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2471/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 13/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato DI MATTIA Salvatore con delega depositata in

udienza dell’Avvocato Luigi MANZI, difensore della ricorrente che

ha chiesto l’accoglimento delle difese esposte ed in atti;

udito l’Avvocato Elena DOMENIS, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato BATTOCLETTI Rino, difensore dei resistenti che ha

chiesto l’accoglimento delle difese esposte ed in atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale

e per l’accoglimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con contratto preliminare del 24.11.88 la sig. M.E. si rese promissaria acquirente di un terreno di circa mq 12.000 in Comune di (OMISSIS) in proprietà di Ve.Vi., v.

v. e degli eredi di Ve.Al.; nel piano regolatore comunale tale terreno risultava identificato in parte come zona C (espansione residenziale), in parte come zona F (attrezzature pubbliche) ed in parte come zona agricola.

La clausola n. 8 del preliminare prevedeva che i terreni individuati nelle zone C ed F, edificabili, venissero trasferiti entro il 31.1.89, mentre il terreno individuato in zona agricola venisse trasferito “nei termini e nelle forme indicate dalla parte acquirente alla parte venditrice”.

I terreni edificabili, dell’estensione di circa mq 10.000, vennero trasferiti alla promissaria, in esecuzione del preliminare, con contratto definitivo del 17.2.89; per il terreno agricolo, invece, la promissaria esercitò la facoltà di indicare ai promittente termini e forme del trasferimento solo dopo che il Comune di (OMISSIS) ne aveva mutato la destinazione urbanistica – da agricola a residenziale – con Delib. 12 novembre 2002, art. 24; a fronte del rifiuto della controparte di procedere alla stipula del rogito, la sig. M. introdusse davanti al tribunale di Verona un giudizio per il trasferimento del terreno, ai sensi dell’art. 2932 c.c., nei confronti degli eredi dei promittenti venditori.

Il tribunale, ritenuto prescritto il diritto dell’attrice, ne rigettò la domanda; il tribunale rigettò altresì la domanda riconvenzionale dei convenuti costituiti avente ad oggetto il risarcimento dei danni da imprudente trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica del preliminare dedotto in giudizio.

La sentenza del tribunale veneziano fu appellata in via principale dalla sig.ra M. e in via incidentale (sulla statuizione di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c.) dagli appellati costituiti;

nel corso del giudizio di appello intervenne in causa ex art. 111 c.p.c., aderendo alle conclusioni degli appellati, Archifoto sas, la quale aveva medio tempore acquistato dagli eredi Ve. il terreno in contesa.

La Corte di appello di Venezia ha interamente confermato la sentenza di primo grado. In particolare, per quanto qui ancora interessa, il giudice di secondo grado ha disatteso la tesi dell’appellante secondo cui l’obbligo di trasferire la proprietà del terreno agricolo sarebbe stato contrattualmente subordinato alla condizione sospensiva del mutamento della relativa destinazione urbanistica, argomentando come la pattuizione di tale condizione sospensiva non emergesse dal testo del contratto preliminare, nè potesse essere provata per testi (come preteso dalla difesa M.), in ragione del divieto di cui all’art. 2722 c.c.. La Corte veneziana ha altresì disatteso l’appello incidentale dei promittenti venditori, volto alla riforma della statuizione con cui il primo giudice aveva rigettato la domanda di condanna della sig.ra M. al risarcimento dei danni da imprudente trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica del preliminare dedotto in giudizio.

Avverso la sentenza della Corte di appello la sig.ra M. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, rispettivamente riferiti al vizio di motivazione ed al vizio di violazione di legge.

Resiste con controricorso solo uno degli eredi Ve.

costituiti in appello, il sig. V.S., in proprio nonchè quale legale rappresentate della intervenuta Archifoto sas, proponendo altresì ricorso incidentale in ordine alla statuizione sul risarcimento ex 96 c.p.c..

Solo la ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 23.2.16 nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 5), la ricorrente denuncia la contraddittorietà e l’insufficienza della motivazione della sentenza gravata laddove la stessa afferma che le risultanze istruttorie non avrebbero dimostrato l’esistenza di un accordo tra le parti volto subordinare il trasferimento del terreno agricolo de quo al suo mutamento di destinazione urbanistica. In particolare la ricorrente lamenta che la Corte distrettuale, da un lato, non avrebbe esaminato tutte le circostanze illustrate nell’appello della sig. M. a fondamento della propria domanda e, d’altro lato, si sarebbe contraddetta, basando la statuizione di rigetto della domanda dei convenuti di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. proprio sul rilievo della minor estensione dei terreni trasferiti rispetto a quelli originariamente promessi in vendita.

Il motivo non ha pregio. La sentenza gravata ha infatti rigettato la domanda dell’attrice sul rilievo che correttamente il tribunale aveva accolto l’eccezione di prescrizione del diritto dell’attrice al trasferimento del terreno de quo, perchè la domanda giudiziale era stato introdotta oltre dieci anni dopo la stipula del contratto preliminare e, d’altra parte, la clausola di tale contratto che rimetteva alla promissaria acquirente la scelta della data della stipula del contratto definitivo di trasferimento del terreno agricolo non poteva essere interpretata, come pretendeva parte attrice, alla stregua di una condizione sospensiva che subordinasse l’efficacia dell’obbligo di trasferimento al mutamento della destinazione urbanistica del terreno stesso. Al riguardo, nella sentenza si afferma la non concludenza degli elementi di fatto addotti dall’attrice a sostegno della propria l’interpretazione contrattuale (l’avere essa attrice agito per risolvere il contratto con l’affittuario che coltivava il terreno agricolo ed essersi essa attrice accordata con Ve.Vi. per pagare i contributi consortili relativi a tale terreno).

Le critiche mosse nel mezzo di ricorso in esame al ragionamento decisorio svolto nella sentenza gravata, di per se stesso esauriente ed immune da vizi logici, vanno disattese perchè, per un verso, come questa Corte ha più volte affermato, il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo, invece, sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter logico seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli morfologicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. sentt.

14972/06, 9245/07, 18644/11); per altro verso, non sussiste alcuna contraddizione tra la decisione di rigetto della domanda dell’attrice di esecuzione in forma specifica del preliminare di compravendita e la decisione di rigetto della domanda dei convenuti di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. Entrambe tali decisioni, infatti, postulano che nel contratto preliminare fosse pattuito il trasferimento del terreno agricolo, ma la prima si fonda sul rilievo dell’intervenuta prescrizione del diritto della promissaria acquirente all’acquisto di tale terreno e la seconda si fonda sul rilievo della non rilevabilità di ufficio della maturata prescrizione. Il mezzo di ricorso in esame si risolve dunque, in ultima analisi, nella inammissibile contrapposizione della lettura delle risultanze istruttorie ritenuta corretta dalla ricorrente rispetto a quella operata nella sentenza impugnata.

Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione di legge (art. 2722 c.c., in relazione all’art. 1362 c.c. e segg.) in cui la Corte distrettuale sarebbe incorsa ritenendo inammissibile la prova per testi chiesta dalla sig.ra M. per dimostrare che con la clausola n. 8 del preliminare – che prevedeva che il trasferimento del terreno agricolo avvenisse “nei termini e nelle forme indicate da parte acquirente la parte venditrice” – le parti intendessero subordinare la stipula del contratto definitivo al mutamento di destinazione urbanistica del terreno. Secondo la ricorrente tale prova doveva ritenersi ammissibile in quanto non tendeva a dimostrare un patto aggiunto o contrario al regolamento negoziale risultante dal documento contrattuale, ma tendeva ad interpretare la clausola contrattuale illustrando la volontà delle parti mediante l’emersione dei motivi che, per il solo terreno agricolo, avevano indotto le parti a rimettere alle indicazioni della promissaria acquirente la data della stipula del contratto definitivo.

Il motivo non ha pregio. Il ricorrente invoca il principio, più volte espresso da questa Corte (da ultimo sent. n. 9526/12) che i limiti legali di ammissibilità della prova orale non operano quando la prova sia diretta non già a contestare il contenuto di un documento, ma a renderne esplicito il significato; in particolare il divieto dell’ammissione della prova testimoniale stabilito dall’art. 2722 c.c., in ordine ai patti aggiunti o contrari al contenuto negoziale di un documento, riguarda solo gli accordi diretti a modificare, ampliandolo o restringendolo, il contenuto del negozio, mentre il divieto non riguarda la prova diretta ad individuarne la reale portata attraverso l’accertamento degli elementi di fatto che determinarono il consenso dei contraenti. La sentenza gravata, tuttavia, non si pone in contrasto con tale principio, in quanto ha motivatamente (e convincentemente) argomentato che provare a mezzo di testimoni la pattuizione di una condizione sospensiva che subordina la stipula del contratto definitivo alla modifica di destinazione urbanistica del terreno promesso in vendita significherebbe “non già rendere esplicito il significato della clausola ma provare l’esistenza di una clausola ulteriore ed integrativa del contratto”.

Nè è concludente il richiamo della ricorrente al principio, pure più volte affermato da questa Corte (tra le varie, sentt. 8853/01, 5071/97, 14024/05), che nel concetto di patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, in relazione ai quali opera il divieto di ammissione della prova testimoniale di cui all’art. 2722 c.c., non rientrano quelle pattuizioni il cui contenuto od oggetto non risultino in alcun modo previsti dal contratto e che non possono, perciò, ritenersi comprese nel negozio consacrato dall’atto scritto, ma che non siano in contrasto con la volontà contrattuale precisamente e compiutamente espressa, così che la prova testimoniale deve ritenersi ammissibile quando essa non miri ad ampliare, modificare o alterare la disciplina obiettiva prevista nel contratto stipulato per iscritto ma abbia ad oggetto elementi di mera integrazione e chiarificazione del contenuto della volontà negoziale; tale principio concerne infatti l’ipotesi di pattuizioni che non alterano la disciplina obiettiva prevista nel contratto, laddove la pattuizione di una condizione sospensiva altera la disciplina contrattuale, perchè subordina l’efficacia del vincolo negoziale ad un evento futuro incerto. Correttamente, quindi, la Corte lagunare ha ritenuto la prova per testi della pattuizione in esame preclusa dal divieto di cui all’art. 1722 c.c..

Il ricorso principale va quindi in definitiva rigettato in relazione ad entrambi i motivi di cui esso si articola.

Fondato invece è il ricorso incidentale proposto da V. S. in proprio e quale legale rappresentate della società Archifoto sas.

La sentenza gravata ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare sull’assunto che in capo alla sig.ra M. non appariva sussistente l’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave. In ciò la Corte territoriale è incorsa in un errore di diritto perchè, ai fini della responsabilità per la trascrizione della domanda giudiziale, l’art. 96 c.p.c., comma 2 non richiede la malafede o la colpa grave (richieste invece dal comma 1 stesso articolo, quale presupposto della responsabilità aggravata per aver agito o resistito in giudizio) ma postula semplicemente che l’attore abbia agito “senza la normale prudenza”. La statuizione sul punto della sentenza gravata va quindi cassata con rinvio perchè il giudice di merito accerti se l’attrice avesse trascritto la propria domanda giudiziale senza la normale prudenza. Nè all’accoglimento del ricorso incidentale osta la circostanza, riferita a pag. 10 del ricorso e valorizzata nella memoria illustrativa della ricorrente, che, ad onta della trascrizione della domanda giudiziale, Archifoto sas era comunque riuscita a vendere il terreno de quo al terzo Edil Pasquali srl; si tratta, infatti, di circostanza che, per un verso, non emerge dalla sentenza gravata (ove, alla fine di pag. 10, si fa cenno solo ad una promessa di vendita fatta dagli eredi Ve. alla Edil Pasquali nel 2003, non eseguita a causa della trascrizione della domanda giudiziale della sig.ra M. ed alla quale fece seguito, nel 2009, la vendita del terreno stesso dagli eredi Ve. alla Archifoto sas) e non suscettibile di accertamento in sede di legittimità e, per altro verso, pertiene al tema della concreta sussistenza e quantificazione del danno ex art. 96 c.p.c., comma 2, non affrontato dalla sentenza gravata (la quale ha arrestato la propria indagine all’elemento psicologico della responsabilità ex art. 96 c.p.c.) e rimesso all’esame del giudice del rinvio.

In definitiva si deve rigettare il ricorso principale, accogliere l’incidentale e cassare per quanto di ragione la sentenza gravata, con rinvio alla Corte di appello di Venezia perchè questa rinnovi l’accertamento sulla dedotta responsabilità della sig.ra M. per la trascrizione della domanda introduttiva del giudizio.

Il giudice di rinvio regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie l’incidentale e cassa per quanto di ragione la sentenza gravata. Rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2016

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