Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14127 del 11/06/2010

Cassazione civile sez. un., 11/06/2010, (ud. 09/03/2010, dep. 11/06/2010), n.14127

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17716/2009 proposto da:

COMUNE DI FORTE DEI MARMI, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE 18, presso

lo STUDIO GREZ, rappresentato e difeso dall’avvocato GIALLONGO

Natale, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

LA DUCALE S.P.A., in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO MESSICO 7, presso lo studio

dell’avvocato TEDESCHINI Federico, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TANZARELLA GIANCARLO, per delega a margine

del controricorso;

– controricorrente –

e contro

P.V., L.C., R.V.G., L.

E., L.L., BANCA INTESA SAN PAOLO, SIDRO S.R.L.,

L.A., L.S.;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

12514/2008 del TRIBUNALE di Lucca – Sede distaccata di VIAREGGIO;

uditi gli avvocati Natale GIALLONGO, Lorenzo GRISOSTOMI TRAVAGLINI,

per delega dell’avvocato Federico Tedeschini;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/03/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.

Vincenzo GAMBARDELLA, il quale chiede che le Sezioni unite della

Corte, in camera di consiglio, dichiarino la giurisdizione del

giudice amministrativo.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

la Sidro s.r.l., proprietaria di un compendio edilizio in Forte dei Marmi, chiedeva al Comune di detta città in data 13.2.2003, il rilascio di una concessione per la ristrutturazione dell’intero complesso, depositando relativa documentazione.

In data 24.7.2006, La Ducale s.p.a. acquistava detto compendio (mentre la venditrice Sidro manteneva per sè solo la proprietà dei posti auto nel sottosuolo) e, a seguito di ciò, proseguiva nell’attività di ristrutturazione.

A seguito di sopralluogo della Polizia Municipale in data 22.9.2007 il Comune di Forte de Marmi comunicava a La Ducale l’avvio di due procedimenti, l’uno riguardante l’annullamento in toto della concessione e il secondo avente ad oggetto l’accertamento di infrazioni edilizie per le difformità tra le opere realizzate e il titolo abilitativo; La Ducale proponeva ricorso innanzi al Tar Toscana avverso i provvedimenti nn. (OMISSIS) (deducendo la violazione della L. n. 241 del 1990, artt. 3, 7, 10, e L.R. Toscana n. 1 del 2005, art. 134) e in data 17.7.2008 presentava istanza di conformità urbanistica.

Il Comune richiedeva adempimenti in ordine al rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, non desumibili dall’istanza di conformità.

Anche tale atto veniva impugnato dalla Società davanti al Tar, con notifica di motivi aggiunti per l’asserita violazione del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 36, L.R. Toscana 1 del 2005, art. 1401 e L. n. 241 del 1990, art. 24 e dei principi generali in tema di correttezza ed imparzialità dell’attività amministrativa, nonchè di proporzionalità ed immediatezza. Secondo la Società, l’Ente avrebbe illegittimamente richiesto di certificare l’epoca dell’abuso di Sidro srl prima della voltura e di acquisire ulteriore documentazione, ritenuta già nella disponibilità del Comune.

La Ducale spa notificava, rispettivamente, in data 21 novembre 2008 e in data 22.11.2008, all’Ente e a Sidro (quale cointeressata) anche domanda risarcitoria ai sensi della L. n. 1034 del 1971, art. 7, come novellato dalla L. n. 205 del 2000, e D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 35, innanzi al Tar Toscana (ritenendo l’asserito pregiudizio riconducibile al cattivo esercizio del potere amministrativo) nonchè innanzi al Tribunale di Lucca – sezione distaccata di Viareggio (individuando come causa petendi i comportamenti della P.A.). In particolare: nel giudizio innanzi al Tar Toscana, La Ducale spa ha richiesto l’annullamento dei provvedimenti n. 10666 del 18 aprile 2008 e n. 21400 del 7 agosto 2008 nonchè provvedimenti consequenziali ed individuato quale causa petendi l’adozione di essi a fondamento della domanda risarcitoria;

nel giudizio innanzi al Tribunale di Viareggio il titolo della pretesa risarcitoria nei confronti del Comune è stato ravvisato, se si è ben compreso, in tutti i comportamenti presupposti all’emanazione degli atti già impugnati davanti al Tar.

Propone innanzi a questa Corte regolamento preventivo di giurisdizione il Comune di Forte dei Marmi con un unico articolato motivo, illustrato da memoria; resiste con controricorso la Ducale s.p.a., anch’esso illustrato da memoria.

Con l’unico motivo, in relazione al D.Lgs. n. 80 del 1998, artt. 34 e 35 e successive modifiche, si deduce che, anche alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 292/2000, 204/2004 e 281/2004, resta confermata la giurisdizione del G.A. per i comportamenti ed attività riconducibili ai poteri istituzionali quando la P.A. ha agito quale autorità ed esercitato un potere amministrativo.

Si afferma in particolare che la Corte Costituzionale con le decisioni prima citate ha rilevato peraltro che la situazione giuridica dedotta in giudizio non è qualificabile come diritto soggettivo, ma di interesse legittimo leso dal provvedimento viziato adottato dalla P.A..

Nel controricorso si afferma che le ragioni del contendere convergono solo parzialmente su un fatto, il provvedimento 17 giugno 2004 con il quale il Comune rilasciò in favore di Sidro s.r.l. la concessione edilizia n. 169, recante il seguente oggetto: “ristrutturazione di complesso immobiliare promiscuo residenziale/commerciale, con ampliamenti per adeguanti funzionali delle unità immobiliari esistenti, nonchè realizzazione di parcheggio interrato pertinenziale e piazzetta interna privata di uso pubblico (doc. 1), oggetto specifico del solo giudizio avanti il Tar.

Deve dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo.

Conformemente a quanto già statuito da questa Corte a S.U. (tra le altre n. 23741/2007 e n. 27187/2007), nel sistema normativo conseguente alla L. n. 205 del 2000, l’autonoma domanda risarcitoria proposta nei confronti della P.A. per attività asseritamente illegittima, sia provvedimentale che per meri comportamenti comunque espressione di poteri autoritativi della P.A. e che, dunque, investe, in linea di principio, una posizione di interesse legittimo, va rivolta al giudice amministrativo.

In particolare, dopo l’emanazione della novella introdotta dalla L. n. 205 del 2000, il testo dell’art. 34 (sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica e edilizia) è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale nella parte in cui devolveva alla cognizione del giudice amministrativo anche le controversie aventi ad oggetto “i comportamenti” della P.A. quando non è ravvisabile spendita di potere da parte dell’Amministrazione per la violazione degli artt. 24 e 103 Cost. (sul punto, Corte Costit. nn. 204 e 281/2004) .

In tali casi, quindi, in tema di risarcimento da “comportamento” della P.A. assume, rilevanza la distinzione tra i poteri di comportamento meramente materiale (non collegato in alcun modo con l’esercizio del potere) e comportamenti c.d. amministrativi (collegati, invece, in via diretta o meno, all’esercizio del potere amministrativo); in questa seconda ipotesi, la domanda risarcitoria è espressione di un mezzo di tutela a difesa di una posizione di interesse legittimo.

Nella vicenda in esame il Comune ha sempre contestato la domanda risarcitoria della La Ducale per i comportamenti riconducibili alla relativa potestas in materia urbanistica, riguardante sia il rilascio di concessione che provvedimenti connessi e conseguenti (tra cui l’ordinanza di sospensione dei lavori) e pertanto, in relazione a quanto già esposto, deve confermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo Peraltro la parte privata ha già adito il giudice amministrativo per ottenere l’annullamento dei provvedimenti impugnati ed il conseguente risarcimento del danno, e non è consentito scindere le voci di danno derivanti da un comportamento asseritamente illecito della P.A. e chiedere il relativo risarcimento in parte al giudice amministrativo ed in parte al giudice ordinario.

Su tale punto questa Corte a S.U. (tra le altre, ord. n. 2906/2010) ha statuito che l’eventuale scissione o frammentazione del contenzioso, in tema risarcitorio, mediante trattazione disgiunta presso il giudice amministrativo e presso il giudice ordinario di un’unica domanda o di domande connesse, contrasta con i principi del giusto processo e della ragionevole durata dello stesso.

In relazione alla complessità e alla natura della controversia sussistono giusti motivi per dichiarare compensate tra tutte le parti le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA