Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14127 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/06/2017, (ud. 25/05/2017, dep.07/06/2017),  n. 14127

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15535/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SOC. COOP. TURRIS ESPANSI R L;

– intimato –

avverso la sentenza n. 53/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SASSARI, depositata il 05/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/05/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. La società Turris Espansi soc. coop. a r. I. proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento Irpeg ed Ilor relativo all’annualità 1996. Con detto avviso, l’Agenzia delle Entrate aveva provveduto a ridefinire l’imponibile in conseguenza del mancato riconoscimento della deducibilità di spese per lavoro dipendente e del diritto a fruire di esenzione. La CTP di Sassari accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla CTR della Sardegna, sezione staccata di Sassari, sul rilievo che l’avviso di accertamento era nullo per violazione alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in quanto, all’esito dell’accesso presso la ditta della contribuente, era stato notificato l’avviso di accertamento senza previa notifica del processo verbale al quale conseguiva il diritto della contribuente di proporre osservazioni nei successivi 60 giorni.

2. Avverso la decisione l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. La contribuente non si è costituita in giudizio.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7. Sostiene che dalla mancata osservanza della norma citata non consegue la nullità dell’avviso di accertamento, tanto più che l’avviso di accertamento era stato emesso con urgenza al fine di non incorrere in decadenza.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 112 c.p.c.. Sostiene che la CTR ha condannato l’agenzia delle entrate a rifondere alla contribuente le spese processuali relative al giudizio di primo grado benchè la CTP ne avesse disposto la compensazione senza che la contribuente avesse impugnato tale statuizione con appello incidentale.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che il primo motivo è fondato. Invero l’inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni, dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, per l’emissione dell’ avviso di accertamento, previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, determina, di per sè, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, riferite al rapporto tributario controverso, che non possono identificarsi nell’imminente spirare del termine di decadenza di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57, che comporterebbe anche la convalida, in via generalizzata, di tutti gli atti in scadenza, mentre, per contro, è dovere dell’amministrazione attivarsi tempestivamente per consentire il dispiegarsi del contraddittorio procedimentale (Cass. n. 23050 del 11/11/2015; Cass. n. 2592 del 05/02/2014).

2. Il secondo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza giacchè la ricorrente non ha trascritto il dispositivo della sentenza di primo grado, per il che non è dato accertare, sulla base del ricorso, quale fosse il tenore della decisione in punto di spese processuali.

3. Il ricorso va, dunque, rigettato. Non si provvede sulle spese data la mancata costituzione della contribuente.

PQM

 

La corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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