Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14126 del 11/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 11/07/2016, (ud. 23/02/2016, dep. 11/07/2016), n.14126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29179-2011 proposto da:

IL PIOPPO SRL, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA G FERRARI 12, presso lo studio dell’avvocato SERGIO SMEDILE,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANIELE

MAMMANI;

– ricorrente –

contro

D.N.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

AJACCIO 14, presso lo studio dell’avvocato STEFANO QUEIROLO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO SARTORI;

– controricorrente –

e contro

GESTIM SRL in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 173/2011 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 09/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato SMEDILE Sergio, difensore del ricorrente che si è

riportato alle difese in atti;

udito l’Avvocato SARTORI Mario, difensore del resistente che ha

chiesto l’accoglimento delle difese esposte in atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL RPOCESSO

Con atto di citazione notificato il 20.3.06 la società Il Pioppo srl, in persona del legale rappresentante R.S., nonchè quest’ultimo in proprio, convenivano davanti al tribunale di Trento il Sig. D.N.B. e la società R. Immobiliare spa per sentirli condannare a pagare, alternativamente alla società il Pioppo srl o a R.S. personalmente, la provvigione per l’opera di mediazione svolta in relazione al contratto di compravendita intervenuto in data 30.12.04 fra la venditrice Rigotti Immobiliare spa e il D.N., quale legale rappresentata dell’acquirente S.I.R. srl.

Il Tribunale negò la legittimazione (sostanziale) attiva della Il Pioppo srl, assumendo che l’attività di intermediazione era stata svolta dal sig. R. in proprio e non in nome della società da lui legalmente rappresentata, e rigettò la domanda del sig. R., giudicando prescritto il credito dedotto in giudizio.

La sentenza di primo grado, appellata dalla sola Il Pioppo srl, è stata confermata dalla Corte d’appello di Trento, che ha ritenuto che detta società fosse priva di legittimazione (sostanziale) attiva –

ossia che essa non fosse l’effettiva titolare della posizione creditoria fatta valere in giudizio sulla scorta dei seguenti argomenti:

1) dalla stessa citazione, oltre che dalle testimonianze, emergeva che il sig. R. non aveva mai speso il nome della società;

2) la società Il Pioppo e il sig. R. avevano proposto la loro domanda in forma alternativa senza, tuttavia, indicare a quale titolo ciascuno dei due avrebbe avuto diritto alla provvigione;

3) il fatto che il sig. R. fosse personalmente iscritto nell’albo dei mediatori confermava che costui aveva svolto l’attività di mediazione per cui è causa in nome proprio e non in rappresentanza della società.

Avverso la sentenza di secondo grado la società Il Pioppo propone ricorso per cassazione, in base ad un solo, complesso, motivo riferito al vizio di violazione di legge (art. 100 c.p.c.) ed al vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione.

Il convenuto D.N. si è costituito con controricorso, mentre la Rigotti Immobiliare spa (ora Gestim srl) non si è costituito in questa sede.

Solo la ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 23.2.16 nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE L’unico motivo di ricorso si articola in diverse censure:

In primo luogo, la ricorrente censura la sentenza gravata per aver dichiarato la società Il Pioppo priva di legittimazione attiva sul presupposto che la stessa non fosse titolare del credito dedotto in giudizio; in tal modo la Corte distrettuale avrebbe confuso, secondo la società ricorrente, la questione della legittimazione ad agire con la questione della fondatezza del merito della pretesa azionata.

La censura non può trovare accoglimento. Nella sentenza gravata, infatti, si parla effettivamente di legittimazione attiva, ma il sostantivo “legittimazione” viene specificato dall’aggettivo “sostanziale”, così rendendosi evidente che con tale espressione si intende fare riferimento alla titolarità del rapporto e non alla legittimazione ad agire in senso processuale. Se quindi è vero che, come sostiene parte ricorrente, la legittimazione ad agire si risolve nella coincidenza tra chi agisce e chi si pretende titolare del diritto azionato, cosicchè non può propriamente parlarsi di difetto di legittimazione ad agire ove l’attore non risulti essere titolare del diritto azionato (in tal senso, da ultimo, SSUU 2951/16), è pur vero che la sentenza gravata, indipendentemente da terminologia usata, non ha definito la causa in rito, dichiarando la carenza di legittimazione processuale della società attrice, ma ha rigettato la domanda nel merito, ritenendo che l’attrice non avesse dimostrato di essere titolare del diritto azionato in giudizio.

In secondo luogo, la ricorrente denuncia il vizio di motivazione in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa perchè, traendo argomento per escludere che R.S. avesse agito a nome della società Il Pioppo srl dalla circostanza che il medesimo era iscritto personalmente all’albo dei mediatori, avrebbe dato rilievo ad una circostanza che invece era irrilevante, in quanto il R. era tenuto ad iscriversi all’albo dei mediatori anche per operare in nome della società, in base al principio, più volte affermato dalla giurisprudenza, che, in caso di attività di mediazione esercitata in forma societaria, l’obbligo di iscrizione al registro dei mediatori grava non soltanto sulla società ma anche sui suoi legali rappresentati. La censura non è concludente, perchè attinge un passaggio motivazionale non decisivo. La ratio decidendi della sentenza gravata non si fonda, infatti, sull’affermazione che il R. fosse iscritto all’albo dei mediatori (argomento speso ad abundantiam), ma sull’affermazione che il R., nel compimento dell’attività di mediazione di cui si tratta, agì senza spendere il nome della società.

In terzo luogo si denuncia il vizio di motivazione in cui la corte territoriale sarebbe incorsa omettendo di assegnare valore indiziario alle dichiarazioni contenute nella comparsa di risposta del signor D.N. e non prendendo in considerazione le lettere che le parti si erano scambiate nel corso della trattativa. Il motivo va disatteso perchè la Corte di appello non ha ignorato nè le dichiarazioni contenute nella comparsa di risposta del signor D. N. (il cui valore indiziario è stato espressamente considerato a pag. 20, ultimo rigo, della sentenza) nè la corrispondenza intercorsa tra la società Il Pioppo e le parti dell’affare (pag.

20, primo capoverso, in fine, della sentenza); la censura non enuclea, dunque, vizi logici o lacune argomentative della sentenza gravata, ma contrappone all’apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dal giudice di merito quello ritenuto preferibile dal ricorrente, risolvendosi, in definitiva, in una richiesta rivalutazione del materiale probatorio inammissibile nel giudizio di legittimità.

In definitiva il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere al contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 6.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2016

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