Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14126 del 04/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14126 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 26468-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI
ANTONIETTA, DE ROSE EMANUELE, STUMPO VINCENZO,
TRIOLO VINCENZO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

Data pubblicazione: 04/06/2013

contro
LIEGGI ROSA, BULZACCHELLI GIULIA, COLAPIETRO
DOMENICA, PALAZZO FILOMENA, MIRIZZI CARMELA,
CARENZA TERESA, MASTRANGELO ANTONIA, SHAHINI

– intimati avverso la sentenza n. 4962/20)9 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 30.9.2010, depositata il 11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PAGETTA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Antonietta Coretti che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ENNIO
ATTILIO SEPE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Svolgimento del processo
Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ.
ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc.
civ. e 375 cod. proc. civ .”
Vinelli Nicoletta, Colapietro Domenica , Carenza Teresa, Lieggi Rosa,
Mastrangelo Antonia, Mitizzi Carmela, Palazzo Filomena, Bulzacchelli Giulia,
Shahini Lavdije, operai agricoli a tempo determinato, adivano il giudice del
lavoro per ottenere il ricalcolo della dell’indennità di disoccupaone agricola
percepita ciascuno per gli anni indicati in ricorso ponendo a base del calcolo il
salario fissato pro tempore dalla contrattazione collettiva, compreso il cd.
Trattamento di fine rapporto, nella provincia di appartenenza in relazione alla
qualifica di operaio agricolo a tempo determinato, oltre accessoti. Il Tribunale
rigettava la domanda La decisione era riformata dalla Corte di appello di Bari
che in accoglimento dell’appello proposto dagli originari ricorrenti condannava
l’INPS a nliquidare la indennità di disoccupazione corrisposta agli appellanti in
relazione agli anni richiesti , ponendo a base del calcolo il salario fissato pro
tempore dalla contrattazione collettiva, compreso il cd. Trattamento di fine
rapporto, nella provincia di appartenenza i in relazione alla qualifica di operaio
Ric. 2011 n. 26468 sez. ML – ud. 14-03-2013
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LAVDIJE, VINELLI NICOLETTA;

Ric. 2011 n. 26468 sez. ML – ud. 14-03-2013
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agricolo a tempo determinato, oltre accessori ..Per la cassazione della decisione ha
proposto ricorso l’INPS sulla base di due motivi. Con il primo ha dedotto
violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 18 del d. l. n. 98 del 2011
conv. in L n. 111 / 2011, norma di interpretazione autentica dell’art. 4 d. Igs.
n. 146 del 1997 e dell’art. 1 comma 5 del dl. n. 2 del 2006 conv. con modif,
nella L n. 81 del 2006 ; con il secondo violazione e falsa applicazione degli artt.
44, 49 e 53 del ccnl operai agricoli- e florovivaisti del 10.7.98 ,in relazione all’art.
6, c. 4, lett. a) del digs. 2.9.97 n. 314 ed agli artt.1362 c.c. e 4, c. 10 e 11, della
L 29.5.82 n. 297, contestando la tesi della tesi della Corte d’appello che
l’emolumento denominato trattamento di fine rapporto (t,fr.) corrisposto agli operai
agricoli a tempo determinato costituisca una componente della retribuzione, come
tale idonea a determinare la indennità di disoccupazione, e non salario
differito,escluso ai sensi del detto art. 6, c. 4, lett. a) sia dalla base imponibile dei
contributi previdenziali, sia dalla retribuzione utile per il calcolo delle prestazioni
temporanee in agricoltura. L’intimato non ha svolto attività difensiva .
Confermando quanto già ritenuto con la sentenza 9.5.07 n.10546, secondo cui “ai
fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di
retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a
confronto con il salario medio convenzionale ex art. 4 d.lgs. 16.4.97 n. 146 – non
comprende il trattamento di fine rapporto”, questa Corte ha ulteriormente affermato
che “sulla base del suddetto principio, la voce denominata quota di t:fr. dai
contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa dal
computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa
dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione di cui al
dl. 14.6.96 n.318, ad. 3, conv. dalla 1. 29.7.96, n. 402, a norma del quale,
agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non
può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi.
Dovendo escludersi che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata
dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti
legali da parte dell’autonomia collettiva” (v. Cass. 5.01.11 n. 202 e numerose altre
conformi).- Tale orientamento giurisprudenziale è stato confermato dal legislatore il
quale con norma interpretativa contenuta nel d.l. 6.07.11n. 98 (coiw. dalla 1.
15.07.11 n. 111) prevede che “l’art. 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997 n.
146, e l’articolo 1, comma 5, del decreto leggel O gennaio 2006 n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, si inteTretano nel senso che la
retribuzione,utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai
agricoli a tempo determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine
rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva” (c. 18)..
Non essendosi il giudice di merito adeguato a questi principi il Collegio, riunito in
camera di consiglio , dovrà valutare se il ricorso non sia manifestamente fondato.”

Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono
del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata
giurisprudenza in materia. Ricorre con ogni evidenza il presupposto
dell’art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc. civ. , per la definizione
amerale..Conseguentemente il ricorso va accolto e non essendo

della domanda di inclusione della quota cd Tfr nella base di calcolo
della indennità di disoccupazione agricola .La definizione del giudizio
anche alla luce dello ius superveniens di cui al dl. n.98 del 2011configura
la sussistenza di giusti motivi di compensazione dell’intero giudizio.
P. Q.M.
La Corte , accoglie il ricorso ; cassa la sentenza impugnata e decidendo
nel merito rigetta la domanda di inclusione della quota di TFR nella
base di calcolo della indennità di disoccupazione agricola. Compensa
le spese dell’intero processo .
Roma, camera di consiglio del 14 marzo 2013

necessari ulteriori accertamenti in fatto, deciso nel merito con rigetto

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