Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14125 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. I, 27/06/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 27/06/2011), n.14125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 880/2010 proposto da:

S.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA GIULIO CESARE 71, presso l’avvocato MAGRO Maria

Beatrice, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI

MILANO, PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO

DI MILANO;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositato il

22/10/2009; n. 499/09 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

06/04/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato M.B. MAGRO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- Il Tribunale per i minorenni di Milano ha concesso a S. C. il permesso di soggiorno temporaneo ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31.

La Corte di appello di Milano – sezione per i minorenni – con decreto dell’8.10.2009 ha accolto il reclamo proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e, in riforma del decreto del tribunale, ha negato l’autorizzazione richiesta ai sensi dell’art. 31 cit.

Contro il decreto della Corte di appello S.C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo. Il P.M. intimato non ha svolto difese.

2.- Con l’unico motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione e violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31.

Il ricorso è fondato.

Invero, la Corte di merito, nel riformare il provvedimento positivo del Tribunale, ha ritenuto che nella concreta fattispecie “non ricorrono situazioni di emergenza ovvero circostanze contingenti ed eccezionali, ma solo situazioni aventi carattere di normalità e stabilità che non richiedono la presenza del genitore, per un periodo determinato, per fronteggiarle” e che “il diritto del minore a crescere e ad essere educato nell’ambito della famiglia è tutelato dagli artt. 29 e 30 D.Lgs. cit. (n. 286 del 1998) attraverso l’istituto del ricongiungimento familiare, mentre, quando questo non sia invocabile, il minore ha diritto di seguire il genitore espulso nel luogo di destinazione”.

La pronuncia impugnata, quindi, ha riformato il provvedimento del tribunale con una motivazione che ricalca il principio enunciato da Sez. 1, Sentenza n. 10135 del 02/05/2007.

Va, per contro, rilevato che le Sezioni unite (Sez. U, Sentenza n. 22216/2006) già da tempo hanno puntualizzato che “in tema di immigrazione, la presenza dei gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minorenne, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 31, comma 3, deve essere puntualmente dedotta nel ricorso introduttivo soltanto nell’ipotesi di richiesta di autorizzazione all’ingresso del familiare nel territorio nazionale in deroga alla disciplina generale dell’immigrazione; allorchè, invece, la richiesta autorizzazione riguardi la permanenza del familiare che diversamente dovrebbe essere espulso, la situazione eccezionale? nella quale vanno ravvisati i gravi motivi può anche essere dedotta quale conseguenza dell’allontanamento improvviso del familiare sin allora presente, ossia di una situazione futura ed eventuale rimessa all’accertamento del giudice minorile”.

Più di recente, componendo il contrasto sorto all’interno di questa Sezione, le Sezioni unite hanno precisato che “la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non richiede necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto. Deve trattarsi tuttavia di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare” (Sez. U, Sentenza n. 21799/2010).

A tale ultimo principio dovrà attenersi, dunque, la Corte del merito alla quale, cassato il decreto impugnato, la causa deve essere rinviata per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato, e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Milano – sezione per i minorenni – in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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