Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14125 del 11/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 11/07/2016, (ud. 05/02/2016, dep. 11/07/2016), n.14125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30179-2011 proposto da:

EQUITALIA SUD S.p.a., p.iva (OMISSIS), in persona del

Responsabile del Contenzioso Esattoriale e legale rappresentante pro

tempore, succeduta ad EQUITALIA GERIT S.p.a. per atto di fusione ed

incorporazione, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XXIV MAGGIO

43, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PURI, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

G.G., ROMA CAPITALE in persona del Sindaco pro

tempore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 15905/2011 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 25/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/02/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

udito l’Avvocato VINCENZO COLINO, con delega dell’avvocato PAOLO

PURI difensore della ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.G. proponeva appello avverso la sentenza pronunciata dal Giudice di pace di Roma con la quale era stata rigettata l’opposizione da lui proposta contro una cartella esattoriale notificatagli l’8 novembre 2007, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento di E 235,20.

Avanti al giudice di pace si era costituito il solo Comune di Roma, non anche l’agente di riscossione.

L’impugnazione si fondava su argomentazioni già proposte in prime cure e basate sulla nullità della notifica del verbale di accertamento.

Anche in fase di gravame si costituiva soltanto l’ente impositore, il quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedeva, nel merito, il rigetto dell’appello.

Il Tribunale di Roma accoglieva l’impugnazione e per l’effetto, in totale riforma della sentenza gravata, dichiarava la nullità della cartella esattoriale, condannando sia il Comune di Roma che Equitalia Gerit s.p.a. – ora Equitalia Sud s.p.a. – al pagamento delle spese processuali.

La sentenza è stata impugnata per cassazione da Equitalia, la quale ha affidato il ricorso a quattro motivi. Le altre parti, pur ritualmente intimate, non si sono costituite.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si denuncia nullità della sentenza nella parte in cui identifica l’agente di riscossione quale litisconsorte necessario e legittimato passivo relativamente alle eccezioni sulla notifica del verbale di accertamento e sulla formazione del ruolo esattoriale per violazione dell’art. 102 c.p.c., D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12 e 25 e L. n. 689 del 1981, art. 27 in relazione agli artt. 3, 24, 25 e 100 Cost.. Assume la ricorrente che la titolarità del rapporto di credito sostanziale compete all’ente impositore, sicchè era costui l’unico legittimato a contraddire nel giudizio di opposizione alla cartella esattoriale, essendosi la stessa Equitalia limitata a formare il titolo sulla base del ruolo esattoriale.

Il secondo motivo prospetta la nullità della sentenza nella parte relativa alla condanna alle spese di lite del concessionario della riscossione per violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione agli artt. 3, 24, 25 Cost.. Sostiene la ricorrente che non aveva dato origine alla controversia, per cui le spese del procedimento non potevano farle carico.

Col terzo motivo è denunciata insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia:

ciò, con particolare riguardo al profilo attinente alla condanna solidale al pagamento delle spese, a una ipotetica responsabilità dell’agente della riscossione e a una sua, seppur virtuale, soccombenza. Spiega infatti la ricorrente che la cartella esattoriale era stata dichiarata nulla avendo il tribunale ritenuto non perfezionata la notifica del verbale di accertamento della violazione.

Il quarto motivo lamenta la nullità della sentenza nella parte relativa alla condanna delle spese dell’agente della riscossione per violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12 degli artt. 201 e 206 C.d.S. e dell’art. 3 Cost.. Evidenzia l’istante che si ravvisava una propria carenza di legittimazione passiva riguardo a tutte le censure inerenti la nullità della notifica del verbale, attività, questa, precedente all’iscrizione a ruolo. In tal senso Equitalia non aveva avuto alcuna parte nel compimento della suddetta attività, che era di competenza esclusiva dell’ente impositore.

I motivi possono esaminarsi congiuntamente, in quanto connessi.

L’opposizione proposta si fondava sulla mancata notifica del verbale di accertamento al ricorrente e questi, nel proprio atto di appello, aveva espressamente dedotto che avverso la cartella esattoriale era legittimato a proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. onde contestare la legittimità dell’iscrizione a ruolo per fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo e, segnatamente, per “la decadenza dal diritto di riscossione”.

Il tribunale ha accolto il motivo di gravame, riconoscendo l’esperibilità dell’opposizione all’esecuzione basata sulla contestazione della validità della notificazione del verbale di accertamento.

Che l’opposizione proposta, nella fattispecie, fosse riconducibile al modello di cui all’art. 615 c.p.c. ha il suo fondamento, ad avviso del Collegio, nel rilievo per cui la deduzione della invalida notificazione del verbale di accertamento introduceva il tema dell’estinzione del titolo legittimante l’esecuzione forzata (art. 201 C.d.S., comma 5): estinzione che l’opponente aveva espressamente fatto valere.

Questa Corte si è recentemente espressa nel senso che l’opposizione a cartella esattoriale diretta a far valere la tardività della notifica del verbale di contestazione di sanzione amministrativa non ha funzione recuperatoria del mezzo di tutela ma di opposizione all’esecuzione volta a contrastare la legittimità dell’iscrizione a ruolo (Cass. 30 settembre 2015, n. 19579). Infatti, l’opposizione c.d. recuperatoria che è preordinata a reintegrare l’intimato, cui sia stata notificata la cartella esattoriale, nella titolarità dei mezzi di tutela esperibili avverso gli atti sanzionatori – deve estrinsecarsi nella proposizione di un motivo di opposizione tendente a inficiare il dato della sussistenza delle condizioni di legge idonee a consentire l’emissione del provvedimento sanzionatorio, che quindi deve essere contestato nel merito (Cass. 21 settembre 2011, n. 29696, non massimata). Ove l’intimato si limiti ad addurre che la notificazione del titolo esecutivo non abbia avuto luogo, o abbia avuto luogo oltre il termine di legge (novanta giorni nel caso del verbale di accertamento di violazione in materia di circolazione stradale, ex art. 201 C.d.S., comma 1), ciò che viene in questione è la conseguente sopravvenuta estinzione del titolo stesso, sicchè l’opposizione proposta ha il contenuto proprio di una opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.. Ad analoghe conclusioni deve naturalmente pervenirsi ove sia denunciata, come nel caso in esame, la nullità della notificazione del titolo, dal momento che la situazione invalidante che affetta l’attività notificatoria è equiparabile, sul piano giuridico, alla situazione cui dà origine la notificazione che non sia mai avvenuta.

Venendo in questione una opposizione all’esecuzione, questa risulta correttamente indirizzata all’agente di riscossione che ha provveduto alla notificazione della cartella esattoriale. L’agente di riscossione, infatti, è il soggetto dal quale proviene l’atto oggetto dell’opposizione (per la valorizzazione di tale profilo nel giudizio in cui si fa questione della pretesa azionata attraverso la cartella esattoriale, cfr.: Cass. 7 agosto 2003, n. 11926; Cass. 18 giugno 2002, n. 8759; Cass. 9 aprile 2001, n. 5277; nella giurisprudenza successiva la legittimazione dell’esattore è invece per lo più argomentata avendo riguardo all’incidenza che un’eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale: Cass. 10 novembre 2004, n. 21398; Cass. 20 novembre 2007, n. 24154; Cass. 21 maggio 2013, n. 12385; Cass. 29 gennaio 2014, n. 1985).

E’ da credere, dunque, che l’agente di riscossione, per aver proceduto alla notificazione della cartella esattoriale (atto che preannuncia l’esecuzione forzata, essendo la cartella stessa equiparabile, come è noto, al precetto: cfr. ad es. Cass. 15 aprile 2011, n. 8704) sia soggetto legittimato a contraddire quanto all’opposizione che quella esecuzione mira a contrastare.

In termini più generali è poi da osservare che in base al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39 (sul riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. n. 337 del 1998), il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato, rispondendo, in mancanza, delle conseguenze della lite.

Tale disposizione chiarisce che il concessionario che abbia provveduto alla notificazione della cartella ben possa essere evocato in giudizio dal soggetto destinatario della sanzione essendo legittimato passivo a fronte dell’opposizione proposta da quest’ultimo: la norma richiamata, infatti, non definisce la legittimazione del concessionario in ragione della tipologia del vizio fatto valere dall’opponente, ma si limita a stabilire che egli possa essere manlevato dall’ente impositore – di cui si curi di richiedere la chiamata in causa – ove la lite non abbia ad oggetto la regolarità e validità degli atti da lui posti in essere. Dovendosi escludere che la legittimazione dell’agente di riscossione dipenda dall’estensione del contraddittorio all’ente impositore, posto che una tale soluzione finirebbe per far discendere l’esistenza della suddetta legittimazione dalla partecipazione al giudizio di un determinato soggetto – il che è del tutto incongruo -, deve credersi, infatti, che la chiamata in causa ponga semplicemente l’esattore nella condizione di domandare al giudice di essere sollevato dalle conseguenze della soccombenza, e cioè di richiedere che il peso della condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell’opponente vittorioso sia riversato sull’ente impositore.

Una tale manleva, prevista dalla legge, ha del resto la sua motivazione sul piano del rapporto intercorrente tra il detto ente e l’esattore, giacchè nell’ambito di esso il secondo ha diritto di essere tenuto indenne delle perdite economiche che subisce in esecuzione dell’incarico conferitogli (art. 1720 c.c.).

Proprio muovendo dalla previsione del cit. D.lgs. n. 112 del 1999, art. 39 le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, in tema di riscossione delle imposte, l’avere il contribuente individuato nell’esattore il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l’inammissibilità della domanda, gravando sullo stesso agente di riscossione l’onere di chiamare in giudizio l’ente impositore, se non vuole rispondere dell’esito della lite (Cass. S.U. 25 luglio 2007, n. 16412). Sicchè, anche in ragione dell’estraneità del contribuente al rapporto di responsabilità tra l’esattore e l’ente impositore, l’interessato potrà proporre l’azione indifferentemente nei confronti dell’uno o dell’altro soggetto, senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario.

Tornando alla fattispecie che qui interessa, occorre allora ribadire che la legittimazione dell’esattore sussiste senz’altro anche nel caso in cui sia proposta opposizione all’esecuzione. Per un verso, come si è visto, l’atto di esecuzione (o che preannuncia l’esecuzione) è posto in essere proprio dall’agente di riscossione;

per altro verso, l’esattore è da considerare, in linea generale, legittimato passivo nell’azione proposta dal destinatario della sanzione in base alla disciplina dei servizi di riscossione.

L’agente deve poi rispondere, nei confronti dell’opponente vittorioso, delle spese processuali: ciò in base al principio di causalità, che informa quello di soccombenza, dal momento che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, atto posto in essere proprio dall’esattore, anche se in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione. Lo stesso esattore inoltre, proprio perchè, a mente del cit. art. 39, ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, non può non rispondere dell’esito della lite, anche per ciò che concerne la materia delle spese processuali.

Si è appena detto delle conseguenze dell’applicazione del principio di causalità: ma nulla impedisce, ovviamente, che il giudice del merito, apprezzando la fattispecie portata al suo esame e l’esistenza delle condizioni poste dall’art. 92 c.p.c., decida di compensare le spese in questione.

Altra questione, che è però estranea all’odierno tema del contendere, è quella che afferisce ai rapporti interni tra l’esattore e l’ente impositore: e quindi alla possibilità, da parte del primo, di essere manlevato delle conseguenze della propria soccombenza (e quindi della condanna alle spese nei confronti dell’opponente) in ragione del fatto che il secondo abbia provveduto a formare il ruolo includendovi una somma non dovuta.

Si è visto, infatti, che l’esattore abbia la facoltà di chiamare in giudizio l’ente impositore per ottenere una tale manleva. Allo stesso modo, ove l’opponente agisca in giudizio sia nei confronti del detto ente che dell’agente di riscossione, quest’ultimo potrà richiedere una pronuncia nel senso indicato nei confronti dell’ente, che è già parte del giudizio. La manleva dipende, però, dalla domanda dell’esattore, sicchè ove lo stesso, come nel caso in esame, manchi di costituirsi nella fase di merito, non potrà che dolersi di una tale scelta, la quale preclude di ottenere una pronuncia di quel contenuto.

In conclusione, legittima risulta essere la condanna alle spese dell’agente di riscossione che è stata disposta dalla sentenza impugnata: condanna che non esigeva, del resto, alcuna specifica motivazione proprio in quanto la statuizione discende per legge dal nominato principio di causalità, oltre che dalla regola generale fissata dal più volte citato art. 39.

Il ricorso è dunque respinto.

Non deve statuirsi in punto di spese, posto che due intimati non si sono costituiti in questa fase di legittimità.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 5 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2016

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