Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14124 del 24/05/2021

Cassazione civile sez. II, 24/05/2021, (ud. 08/01/2021, dep. 24/05/2021), n.14124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20852/2019 proposto da:

I.K., rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO

GILARDONI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 2637/2019 del TRIBUNALE di

BRESCIA, depositato il 22/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/01/2021 dal Presidente Dott. FELICE MANNA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ROBERTO GIUVA, difensore del resistente che ha

chiesto di riportarsi agli atti.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

I.K., cittadino (OMISSIS), proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Brescia avverso la decisione della locale Commissione territoriale, che aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale o umanitaria. A sostegno della domanda deduceva di essere fuggito dal suo Paese in seguito all’aggressione, collegata a un rito tribale, subita per opera di un gruppo di persone non meglio specificato.

Il Tribunale con Decreto 22 maggio 2019, n. 2637, rigettava la domanda. In particolare, e per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, respinta la domanda di protezione internazionale, riteneva non sussistenti le condizioni della protezione umanitaria (applicabile ratione temporis), per difetto di situazioni di vulnerabilità soggettiva, per l’insufficienza della sola fattiva volontà d’inserimento socio-lavorativo in Italia e per l’assenza nel Delta State (regione di provenienza del richiedente) di una situazione di emergenza umanitaria.

Avverso tale pronuncia il richiedente propone ricorso, affidato ad una preliminare eccezione di legittimità costituzionale e a un motivo.

Vi resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c., il ricorso è stato poi rimesso alla pubblica udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – In via preliminare va respinta l’eccezione, sollevata dall’Avvocatura dello Stato, di nullità della procura, perchè rilasciata dal ricorrente in Roma, mentre il difensore è del foro di Brescia. Trattandosi, infatti, di una certificazione, la corrispondenza a quanto attestato è confutabile soltanto mediante querela di falso.

2. – Il ricorrente chiede preliminarmente che sia sollevata questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, n. 3 septies, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1; art. 24 Cost., commi 1 e 2; art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, “nella parte in cui stabilisce che il procedimento è definito, con decreto non reclamabile, entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso”, in quanto detta normativa elimina il doppio grado di giudizio, nonostante la materia riguardi i diritti fondamentali della persona, ed esclude ogni possibilità di correggere errori relativi all’accertamento dei fatti.

2.1. – L’eccezione è manifestamente infondata.

Questa Corte Suprema ha già più volte affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui stabilisce che il procedimento per l’ottenimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile, in quanto è necessario soddisfare esigenze di celerità, non esiste copertura costituzionale del principio del doppio grado ed il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione (v. nn. 27700/18 e 28119/18, cui adde, non massimate ed ex pluribus, nn. 15785/20, 14347/20 e 13592/20).

3. – Con l’unico motivo d’impugnazione parte ricorrente denuncia, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2. Si sostiene che il Tribunale non ha considerato la condizione di estrema povertà dello straniero nel Paese d’origine, condizione che compromette in modo radicale il raggiungimento degli standard minimi per un’esistenza dignitosa, alla luce delle enunciazioni di cui alla pronuncia n. 4455/18 di questa Corte.

2.1. – Il motivo è infondato.

Con l’ordinanza n. 4455/18 questa Corte ha affermato che, in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in assenza di comparazione, aveva riconosciuto ad un cittadino gambiano presente in Italia da oltre tre anni il diritto al rilascio del permesso di soggiorno in ragione della raggiunta integrazione sociale e lavorativa in Italia allegando genericamente la violazione dei diritti umani nel Paese d’origine).

A tal fine, il giudice è chiamato a verificare l’esistenza di seri motivi che impongano di offrire tutela a situazioni di vulnerabilità individuale, anche esercitando i poteri istruttori ufficiosi a lui conferiti, ma è necessario che il richiedente indichi i fatti costitutivi del diritto azionato e cioè fornisca elementi idonei a far desumere che il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (v. n. 13573/20).

Fatti costitutivi che, a loro volta, devono essere irrelati o alle situazioni di vulnerabilità di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. h-bis), o ad un effettivo e già attuato radicamento del richiedente nella realtà socio-economica del Paese d’accoglienza, per il quale non è sufficiente il solo svolgimento di attività lavorativa.

Situazioni tutte di cui, nella fattispecie, il Tribunale ha rilevato la mancata specifica allegazione, non scalfita dal motivo in esame, che si limita ad enunciare in maniera generica il mancato esame della “documentazione prodotta nel ricorso introduttivo e nel corso del giudizio avuto riguardo all’inserimento lavorativo” (così, a pag. 9 del ricorso), senza illustrarne lo specifico contenuto.

4. – In conclusione, il ricorso va respinto.

5. – Seguono le spese, liquidate come in dispositivo.

6. – Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio, a carico del ricorrente, del contributo unificato, se dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito.

Sussistono a carico del ricorrente i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2021

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