Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14124 del 11/06/2010

Cassazione civile sez. un., 11/06/2010, (ud. 02/02/2010, dep. 11/06/2010), n.14124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. ELEFANTE Antonio – Presidente di Sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3297-2007 proposto da:

B.C. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA SCANDRIGLIA 7, presso lo studio dell’avvocato BUCCARELLI

MARIA PIA, rappresentata e difesa dall’avvocato CAVALIERE ANGELO, per

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INA ASSITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

PADULA GIUSEPPE, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.F.;

– intimati –

sul ricorso 7215-2007 proposto da:

B.M. ((OMISSIS)), R.F., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA SCANDRIGLIA 7, presso lo studio

dell’avvocato BUCCARELLI MARIA PIA, rappresentata e difesa

dall’avvocato CAVALIERE ANGELO, per delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

ASSITALIA S.P.A., M.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5169/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato Giuseppe PADULA;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo del

ricorso principale, rigetto del primo motivo, inammissibilità del

ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 9.5.1992, B.M. e R.F., in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore B.C., convenivano innanzi al Tribunale di Latina M.F. e Assitalia Le Assicurazioni d’Italia s.p.a., al fine di ottenere il risarcimento dei danni agli stessi derivato in conseguenza dell’incidente stradale avvenuto in data (OMISSIS) in territorio di (OMISSIS) ed in cui B.C., loro congiunto (figlio di B.M. e della R. nonchè fratello di B. C.) era deceduto. Deducevano gli attori l’esclusiva responsabilità del M., quale conducente l’autovettura di sua proprietà con a bordo B.C., nella qualità di trasportato; contumace il M., costituitasi l’Assitalia Le Assicurazioni d’Italia s.p.a., con sentenza non definitiva e con ordinanza, in data 21.5.1998, il Tribunale di Latina, rispettivamente, dichiarava l’esclusiva responsabilità del M. e rimetteva gli atti in istruttoria al fine della liquidazione dei danni.

Con sentenza in data 22.1.2000 il G.o.a. di detto Tribunale accoglieva la domanda risarcitoria dei coniugi B.- R., in proprio e nella qualità, e condannava in solido l’Assitalia e M. al pagamento dei relativi danni a titolo di danno biologico iure successionis, a titolo di danno morale e a titolo di danno patrimoniale. A seguito dell’appello della compagnia assicuratrice in via principale e di detti coniugi in via incidentale, contumaci il M. e B.C. (divenuta maggiorenne nelle more del giudizio di primo grado), la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza in esame n. 5169/2005, in parziale accoglimento dell’appello principale, riduceva gli importi liquidati in primo grado e rigettava l’appello incidentale.

Ricorre per cassazione, con due motivi, la sola B. C.; resiste con controricorso l’Ina Assitalia nonchè hanno proposto impugnazione incidentale tardiva B.M. e R. F. con atto definito “controricorso e ricorso incidentale”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorso principale:

con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 5, artt. 153, 157, 284, 324, 325 e 327 c.p.c., dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”. Si afferma in proposito che il giudice d’appello ha omesso ogni verifica sulla tempestività dell’atto di gravame, inammissibile per il decorso del termine di trenta giorni di cui all’art. 325 c.p.c.;

Con il secondo motivo si afferma che ha errato il giudice d’appello nel non dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione per effetto dell’inesistenza della notifica eseguita a B.C. ex artt. 139, 291, 299, 300, 330 e 359 c.p.c.; si aggiunge che “l’atto di impugnazione notificato il 30.6.2000 dalla soc. Assitalia ai genitori per la minore presso il difensore doveva essere dichiarato nullo, in quanto effettuato in un luogo e ad un soggetto che non aveva più obblighi e poteri processuali, non rappresentando più la minore ormai divenuta maggiorenne”.

Ricorso incidentale:

con il primo motivo si deduce nullità della sentenza e del procedimento, e relativo difetto di motivazione, in quanto gli stessi ricorrenti incidentali avevano eccepito “la irregolarità nel rispetto del litisconsorzio necessario in quanto il ricorso era stato notificato ai comparenti nella loro qualità di esercenti la podestà genitoriale sulla figlia minore C., divenuta maggiorenne per cui doveva essere ordinata la rinnovazione della notifica nel pieno rispetto del contraddittorio”;

con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 2043, 2056, 2059, 1223 e 1226 c.c., e relativo difetto di motivazione, in ordine alla liquidazione del danno morale e del danno biologico.

La terza sezione civile di questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 12862/2009, disponeva la trasmissione degli atti al Primo Presidente che, a sua volta, li rimetteva a queste Sezioni Unite per la relativa trattazione, ritenendo la questione di particolare importanza.

Si affermava in detta ordinanza interlocutoria che: “è esatto che l’originaria citazione in appello nei confronti di B. C. era affetta da un vizio, attinente non già alla mera notificazione, ma alla stessa individuazione della parte nei cui confronti il potere impugnatorio andava esercitato. Ciò, in quanto, pur essendo B.C. divenuta maggiorenne nelle more del giudizio di primo grado, la citazione in appello venne notificata in data 29.6.2000 ai genitori, nella qualità” … nel caso in esame risulta che, “a fronte della richiesta di integrazione del contraddittorio da parte dell’Assitalia, il G.i., all’udienza del 25.10.2000, concesse termine per provvedere alla rinnovazione dell’atto di appello nei confronti di B.C. con un provvedimento che si presta ad essere inteso come applicazione dell’art. 331 c.p.c. invocato dall’appellante assicuratrice. Il termine ultimo fissato per l’incombente era quello del 31.1.2001 ed entro tale termine l’Assitalia provvide a inoltrare per la notifica atto di citazione per integrazione del contraddittorio a B. C. in (OMISSIS), con completamento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c. in data 26.1.2001 (risultando, poi il plico ritirato dal padre convivente in data 1.2.2001). Anche dopo tale notificazione B.C. rimase contumace. Si tratta allora di stabilire se venne fatto correttamente ricorso al disposto dell’art. 331 c.p.c.. In sostanza il problema che si pone è se la norma in base alla quale, se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordini l’integrazione del contraddittorio, si presta ad essere applicata anche nel caso in cui (nella medesima causa inscindibile ovvero di cause tra loro dipendenti) l’atto di impugnazione sia stato indirizzato nei confronti di tutti i soggetti nei cui confronti andava proposta e, tuttavia, il contraddittorio non sia effettivamente realizzato nei confronti di uno di essi (come è accaduto con l’originaria citazione in appello di B. C.)”.

Si aggiungeva che: “una questione di contenuto pressochè identico si presenta, all’attualità, con riguardo al controricorso e ricorso incidentale dei B.- R. … osserva il Collegio che il cd. controricorso e ricorso incidentale, oltre ad avere contenuto adesivo al ricorso principale, per la parte intesa a far valere la tardività dell’appello, costituisce anche impugnazione autonoma, avente ad oggetto sia il capo comune alla ricorrente principale, concernente la determinazione quantitativa del danno biologico ture hereditatis, (impugnazione da intendersi evidentemente condizionata al rigetto del ricorso principale), sia il capo (già oggetto di appello incidentale da parte dei soli B.- R.) relativo al danno morale iure proprio. Senza indulgere a verificare se il ricorso principale tempestivo renda ammissibile ex art. 334 c.p.c. il ricorso incidentale tardivo anche su quest’ultimo capo della sentenza, occorre dire che, mentre vi è prova della notificazione del ricorso incidentale al M. (ritualmente avvenuta in data 5.3.2007), non vi è prova del perfezionamento della notificazione eseguito con espletamento della formalità risultano completate nel domicilio eletto presso il procuratore domiciliatario in data 24.2.2007; manca, però, in atti l’avviso di ricevimento attestante la ricezione da parte del soggetto notificato; peraltro, trattandosi di impugnazione notificata oltre l’anno (maggiorato di 46 gg. del periodo feriale), oltre la notificazione andava effettuata alla parte personalmente ai sensi degli art. 137 e segg. c.p.c.. Va precisato che l’Assitalia ha risposto al ricorso principale, ma nulla ha controdedotto in ordine al controricorso e ricorso incidentale tardivo; nè il suo procuratore era presente alla discussione dell’udienza del 26.3.2009 in cui la causa è stata introitata per la decisione”. La Corte di Cassazione, pertanto, riuniti i ricorsi e qualificato come principale quello proposto dalla sorella della vittima, in quanto precedentemente notificato, rilevava che l’atto definito “controricorso e ricorso incidentale” era da ritenersi equivalente ad atto di spontanea integrazione del contraddittorio, che si sarebbe comunque reso necessario ex art. 331 c.p.c. stante il litisconsorzio necessario processuale instauratosi tra la figlia (tempestiva ricorrente) e i due genitori (ricorrenti incidentali tardivi). Rilevava che l’originaria citazione in appello di quest’ultima era affetta da un vizio attinente non alla notificazione, ma all’individuazione della parte nei confronti della quale il potere impugnatorio era stato esercitato, in quanto pur essendo essa divenuta maggiorenne nelle more del giudizio di primo grado, la citazione in appello era stata notificata ai genitori, nella qualità. Rilevava ancora che tale atto, definito “controricorso e ricorso incidentale”, oltre a costituire un atto di integrazione spontanea del contraddittorio, era anche atto di impugnazione autonoma, avente ad oggetto sia il capo comune alla ricorrente principale, concernente la determinazione quantitativa del danno biologico iure hereditatis sia il capo (già oggetto di appello incidentale da parte dei soli genitori) relativo al danno morale iure proprio. Accertava, infine, che non vi era prova del perfezionamento della notificazione di tale atto della compagnia assicuratrice, mancando l’avviso di ricevimento attestante la ricezione da parte del soggetto notificato. In detta ordinanza si poneva, in definitiva il seguente quesito: “se, nell’ipotesi in cui (in una situazione di causa inscindibile o di cause tra loro dipendenti), l’impugnazione è stata proposta contro tutte le parti nei confronti delle quali doveva esserlo, nel senso che l’attore le ha indicate come destinatane dell’impugnazione, la circostanza che riguardo ad una di esse la notificazione sia stata omessa o sia inesistente ovvero non ne venga dimostrato il perfezionamento (come, nel caso di notifica a mezzo posta, nell’ipotesi di mancata produzione dell’avviso di ricevimento), dimostrazione che, nel caso di ricorso per cassazione, è possibile fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis c.p.c., comporta l’inammissibilità dell’impugnazione (salva l’ipotesi di una situazione legittimante la rimessione in termini per la notifica ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c.) ovvero sia possibile, invece, in siffatte situazioni esercitare il potere di cui all’art. 331 c.p.c.”.

Riuniti i ricorsi ex art. 335 c.p.c., in relazione a tale quesito, preliminarmente, in quanto pregiudiziale, deve esaminarsi la censura di cui al primo motivo del ricorso incidentale avente ad oggetto l’eventuale integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti di B.C., divenuta maggiorenne nel corso del giudizio e rimasta contumace in sede di gravame, e valutarsi anche la esigenza di integrazione del contraddittorio nei confronti di Assitalia (non essendo stata provata la ricezione dell’avviso di ricevimento da parte di quest’ultima). Per ritenere fondata detta censura (di cui al ricorso incidentale) e per rispondere positivamente al sopraesposto quesito, occorre analizzare compiutamente la ratio dell’art. 331 c.p.c., anche alla luce della evoluzione giurisprudenziale in tema di notifiche delle impugnazioni.

Si deve innanzitutto osservare che l’art. 331 c.p.c. disciplina le cause inscindibili e le cause tra loro dipendenti, prevedendo che nei giudizi aventi ad oggetti detti procedimenti la struttura soggettiva dell’impugnazione debba essere analoga a quella della fase anteriore.

La necessità di tale previsione deriva dall’esigenza di garantire l’unicità della decisione, atteso che nel nostro sistema vigono sia il principio della “personalità” dell’impugnazione, per cui le sentenza emesse in tale sede esplicano, di regola, i loro effetti soltanto nei confronti di coloro che abbiamo preso parte al giudizio, in qualità di proponenti o destinatari dell’atto impugnatorio, sia la concezione per cui la sentenza, sia pur formalmente unica, si scinde in realtà in una pluralità di capi passibili di impugnazioni separate, con il conseguente rischio di giudicati contraddittori o di pronunce inutiliter datae.

In un sistema basato su detti principi l’esigenza di garantire l’unicità della decisione si pone, quindi, sia per le cause inscindibili che per quelle dipendenti. Ed infatti per le prime, caratterizzate dalla presenza di una pluralità di parti in relazione ad un unico oggetto (non può in proposito negarsi che le cause inscindibili comprendano sia i giudizi in cui in primo grado sussiste il litisconsorzio necessario di diritto sostanziale sia quelli in cui lo stesso litisconsorzio sia conseguenza dell’attività processuale, sul punto da ultimo Cass. n. 1535/2010), una eventuale pronuncia adottata nei confronti solo di alcune di esse sarebbe inutiliter datae; le cause dipendenti sono, invece, caratterizzate, oltre che da una pluralità di parti, anche da una pluralità di oggetti che, essendo stati riuniti e trattati in un unico processo, devono esser decisi contestualmente, posto che la decisione dell’uno costituisce il presupposto logico-giuridico della decisione dell’altro, e ciò per impedire giudicati contraddittori.

Questa Corte ha più volte affermato i principi (tra le altre, in particolare, Cass. n. 4900/2004; Cass. n. 1238/2005 e 6220/2005) secondo cui la notificazione a mezzo posta effettuata nei confronti di tutte le parti del precedente giudizio, ma non provata dall’attestazione dell’avvenuto ricevimento, in assenza della costituzione in giudizio degli intimati, rende la notifica del tutto inesistente; inoltre che, qualora la notificazione del ricorso per cassazione diretta ad integrare il contraddittorio ex art. 331 c.p.c. non sia perfezionata per la morte del destinatario, si deve assegnare un ulteriore termine perentorio per rinnovare la notificazione;

ancora, che in caso di mancato depositato dell’avviso di ricevimento relativo alla notificazione ad uno degli intimati, qualora questi non abbia resistito al ricorso nè sia comparso all’udienza per discutere la causa, la sussistenza del carattere inscindibile della causa comporta la necessità dell’adozione di un ordine di integrazione del contraddittorio a norma dell’art. 331 c.p.c, in relazione all’art. 371 bis c.p.c., non potendo farsi luogo alla declaratoria di inammissibilità del ricorso nei riguardi del predetto intimato, che altrimenti sarebbe imposta da detta mancata produzione.

In seguito, però, sempre questa Corte a Sezioni Unite, con decisione n. 627/2008, in una fattispecie di notificazione a mezzo posta del ricorso per cassazione, anche se in una controversia tra due sole parti, nell’ipotesi in cui la parte ricorrente non abbia prodotto il relativo avviso di ricevimento e l’intimato non abbia svolto attività difensiva, ha enunciato il principio in base al quale la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato, contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ovvero fino all’adunanza in Camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.. In caso però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso ai termini, ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c.).

Tale ultima pronuncia risulta “condivisa” da pronunce successive, tra cui quella rilevante, con riferimento proprio alla fattispecie in esame, in tema di omesso deposito dell’avviso di ricevimento della notificazione a mezzo posta in cause inscindibili (Cass. n. 26889/2008). Si è affermato che l’art. 331 c.p.c., in virtù del quale il giudice deve ordinare d’ufficio l’integrazione del contraddittorio quando l’impugnazione della sentenza pronunciata in cause inscindibili o dipendenti non sia avvenuta nei confronti di tutte le parti, non sia applica quando la parte impugnante abbia correttamente individuato tutti i contraddittori, ma poi riguardo ad uno di essi la notificazione sia stata omessa o sia inesistente ovvero non ne venga dimostrato il perfezionamento; pertanto, ove il ricorrente per cassazione ometta di depositare nei termini l’avviso di ricevimento della notificazione del ricorso effettuata a mezzo del servizio postale, non potendosi applicare in via analogica l’art. 331 c.p.c. per difetto della eadem ratio, ed alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile, ferma restando la facoltà della parte interessata di invocare la remissione in termini ex art. 184 c.p.c., previa la debita dimostrazione che l’omessa produzione del suddetto avviso di ricevimento non è dipesa da propria colpa.

A tal punto quindi occorre stabilire, in relazione alla fattispecie in esame (e alla risposta da dare al suddetto quesito di cui all’ordinanza interlocutoria), quale principio debba ritenersi prevalere tra quelli in tema di durata ragionevole del processo e in tema di giusto processo: ritenere, infatti, in tema di cause inscindibili, che la omessa o inesistente notifica dell’impugnazione a mezzo posta non dia luogo all’integrazione del contraddittorio ma all’inammissibilità dello stesso gravame, comporterebbe un ovvio giudizio di priorità di detta ragionevole durata del processo rispetto alla esigenza di integrazione del contraddittorio (principi entrambi costituzionalmente rilevanti ex art. 111 Cost.).

Come già esposto, l’esigenza che ha mosso il legislatore nel concepire l’art. 331 c.p.c. è quella di garantire l’unicità della decisione in relazione tanto alle cause inscindibili che per quelle dipendenti, al fine di evitare, con riferimento alle prime, decisioni inutiliter datae, e con riguardo alle seconde, pronunce contraddittorie, se emesse soltanto nei confronti di alcune parti;

tale ratio emerge in modo evidente dal dato testuale della norma in esame secondo cui “se la causa non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio”.

Pertanto se è vero che detta norma tende ad evitare contraddittorietà di giudicati, può logicamente desumersi che il legislatore con essa abbia voluto riferirsi ad una molteplicità di ipotesi, ricollegando alla mancata impugnazione sia le situazioni in cui essa sia frutto di una scelta consapevole o meno della parte nella individuazione dei soggetti legittimati o di un errore nella relativa individuazione, sia le situazioni in cui, pur avendoli la parte correttamente individuati, non sia in grado di dimostrare che la notificazione dell’atto impugnatorio abbia avuto effettivamente buon fine. Deve aggiungersi che non può ritenersi che le esigenze connesse alla durata ragionevole del processo siano prevalenti rispetto alle esigenze del giusto processo, come più volte ribadito dalla stessa giurisprudenza di legittimità, con particolare riferimento alla recente pronuncia n. 2723/2010, che, in relazione all’esigenza di integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c., ha ritenuto la stessa non rilevante, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo, là dove il ricorso per cassazione risulti prima facie infondato e l’integrazione vada effettuata nei confronti di parti totalmente vittoriose nel merito.

Ne consegue che solo, in via di eccezione e sussistendo detti presupposti, il principio della ragionevole durata del processo prevale sul principio del giusto processo (atteso che la concessione di un termine per l’integrazione del contraddittorio si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini del giudizio senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti).

Nella fattispecie in esame, tale “precedente” n. 2723/2010 non può trovare applicazione, in quanto a parte il profilo problematico del se possa disporsi integrazione del contraddittorio nei confronti di una parte, in causa inscindibile, divenuta maggiorenne allorchè l’impugnazione in appello risulti notificata ai genitori nella qualità, manca, nella presente sede di legittimità, prova dell’avvenuta notifica del ricorso per cassazione incidentale tardivo all’Assitalia, condannata in solido, in primo e secondo grado, al risarcimento dei danni.

Ancora, ed in generale sul piano normativo, deve evidenziarsi che la durata ragionevole del processo, così come prevista e tutelata dall’art. 111 Cost., a seguito dell’entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 5, non può prescindere dalla sussistenza del giusto processo. Ed infatti lo stesso articolo della Costituzione è assai chiaro sul punto, laddove testualmente prevede che “ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti al giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata”. La L. n. 89 del 2001 (cosiddetta Legge “Pinto”) prevede testualmente, all’art. 1, comma 2, che “chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto della violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della L. 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione”. L’art. 6, comma 1, della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, a sua volta, testualmente prevede: “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente ed imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta”. Infine, va rilevata anche la portata della nuova formulazione dell’art. 153 c.p.c., u.c., per effetto della L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 19: detta legge ha sancito l’abrogazione dell’art 184 bis c.p.c., introducendo un nuovo comma 2 dell’art. 153 c.p.c. che, praticamente identico al vecchio art. 184 bis, dispone:

“la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’art. 294, commi 2 e 3”.

Questo spostamento dell’istituto della rimessione in termini per errore scusabile dal libro 2^, titolo 1^, del codice (dedicato al processo di cognizione di primo grado), comporta che la possibilità di rimessione in termini per la parte che sia incorsa in una decadenza e riesca a dimostrare che tale decadenza deriva da causa ad essa non imputabile, vale non solo per gli atti e le attività da compiersi nel primo grado di giudizio (come in precedenza), ma per gli atti e le attività di tutto il processo (e così anche per quelli delle frasi di gravame e pure per l’eventuale fase di rinvio) che devono essere compiuti in termini perentori a pena di decadenza del relativo potere.

Il nuovo comma dell’art. 153 c.p.c. ha, infatti, introdotto una norma che consente alla parte che sia incorsa in una decadenza processuale, per l’inutile decorso di un termine perentorio, ad essa non imputabile, di essere rimessa in termini, in qualsiasi stato e grado del giudizio. A seguito dell’istanza, il giudice provvede ex art. 294 c.p.c., comma 12 e se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette la prova dell’impedimento e dispone la rimessione in termini. Con questa disposizione pertanto, in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, il ricorrente può dimostrare, tra l’altro, che la mancanza di prova del ricevimento dell’atto dipenda da causa a lui non imputabile, ossia per una varietà di situazioni di incolpevolezza dell’agente che vanno ben al di là delle due ipotesi- limite della forza maggiore e del caso fortuito, in tal modo evitando, la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione medesima.

Ne discende che, del tutto ragionevolmente, la normativa vigente (e più recente) non lascia adito a dubbi sul fatto che la valutazione della sussistenza dei requisiti di ragionevole durata del processo presupponga che il processo sia un processo giusto.

Pertanto, il principio della durata ragionevole del processo non esclude affatto, sussistendo le ipotesi e i presupposti suddetti, l’esigenza di disporre l’integrazione del contraddittorio in ossequio al giusto processo (a parte la considerazione che detta integrazione di per sè non può comunque configurare causa di durata irragionevole del processo stesso).

In conclusione: va accolto il primo motivo del ricorso incidentale, con assorbimento dei due motivi del ricorso principale e del secondo motivo del ricorso incidentale, con conseguente cassazione sul punto dell’impugnata decisione, anche in considerazione che, come già rilevato in sede di ordinanza interlocutoria, l’originaria citazione in appello nei confronti di B.C. era affetta da un vizio, attinente non già alla mera notificazione, ma alla stessa individuazione della parte nei cui confronti il potere impugnatorio andava esercitato; ciò, in quanto, pur essendo B.C. divenuta maggiorenne nelle more del giudizio di primo grado, citazione in appello venne tempestivamente notificata in data 29.6.2000 (termine ultimo per l’impugnazione da parte della compagnia di assicurazione) ai genitori, nella qualità. Resta altresì assorbito la questione di cui al rilievo dell’ordinanza interlocutoria avente ad oggetto la circostanza che manca, nella presente sede di legittimità, prova (mediante produzione del relativo avviso di ricevimento) della avvenuta notifica del ricorso per cassazione (incidentale tardivo) all’Assitalia, essendo prioritaria per quanto esposto l’esigenza di integrare il contraddittorio già nel giudizio di secondo grado.

Il giudice del rinvio dovrà quindi attenersi al seguente principio di diritto: in ipotesi di causa inscindibile, se l’impugnazione risulta proposta nei confronti di tutti i legittimati passivi nel senso che l’appellante (o il ricorrente) li abbia individuati e indicati come destinatari dell’impugnazione medesima ma, poi, in relazione ad uno o ad alcuni di essi la notificazione sia stata comunque inefficace (omessa o inesistente), o non ne venga dimostrato il perfezionamento, come nella fattispecie di notifica a mezzo posta, in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento (dimostrazione che, nel caso del giudizio in cassazione, è possibile fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione di cui al comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis c.p.c.), deve trovare applicazione l’art. 331 c.p.c., in ossequio al principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del contradditorio ex art. 111 c.p.c. (quale prevalente, di regola, rispetto al principio della durata ragionevole del processo), per cui il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio (e non dichiarare l’impugnazione inammissibile).

PQM

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale; dichiara assorbiti i due motivi del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale.

Cassa l’impugnata decisione in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010

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